Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle
imprese che eseguono opere pubbliche: efficacia degli atti di cessione di azienda e degli
atti di trasformazione, fusione e scissione
Sulla
base di segnalazioni pervenute è emerso un problema di carattere transitorio consistente
nel quesito se una impresa, che partecipi ad una gara pubblica bandita nel 1999 e
conclusasi nel gennaio 2000, abbia facoltà, in sede di dimostrazione del possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, di avvalersi dellaumento
delle proprie iscrizioni ANC derivanti dallacquisizione di un ramo di azienda
proveniente da altra impresa. In particolare si tratta di stabilire se sia da considerare
sprovvista dei regolari requisiti limpresa che pur avendo avanzato domanda
per laumento delle proprie iscrizioni derivante, ai sensi dellart. 35 della
legge 11/2/1994 n. 109 e delle circolari ministeriali emanate in proposito, da una
cessione di ramo dazienda, esitata favorevolmente dal Comitato regionale e trasmessa
al superiore Ispettorato ANC non abbia conseguito, poi e ufficialmente, lincremento
stesso a causa dello scioglimento dellANC previsto dallart. 8, commi 10 e 11
della legge 109/94, così come richiamato dallart. 11 del decreto legge 502/99.La
questione presenta caratteri specifici rispetto ai temi più generali già esaminati dal
Consiglio. La norma da applicare al caso in esame è infatti quella di immediata
applicazione, contenuta nellart. 35 della legge 109/94 citata che richiama
espressamente, al comma 4, la circolare del Ministero dei LL PP 2/8/1985 n. 382,
pubblicata nella G.U. n. 190/85. Tale circolare, al fine di accelerare le procedure di
iscrizione allANC, dava come immediatamente efficace laumento di iscrizione
derivante dalla sommatoria tra le iscrizioni originariamente possedute dallimpresa
cessionaria e quelle già possedute dallimpresa cedente, successivamente acquisite
dalla medesima cessionaria, alla condizione che fossero esibiti gli atti giuridici in
forma autentica, comprovanti lavvenuto trasferimento delliscrizione medesima
per effetto di incorporazione, fusione o cessione dazienda.La soluzione al
quesito si rinviene nella considerazione che lintervenuto scioglimento dellANC,
che impedisca la formale ratifica dellaumento di iscrizione sulla quale si
sia già espresso favorevolmente lorgano consultivo allepoca competente nella
materia - e il rilascio della relativa certificazione, non rileva ai fini delloperatività
della norma citata, poiché la verifica della legittimazione dellimpresa a
partecipare alla gara è demandata, nellipotesi di cui allart. 35 citato e
limitatamente ai requisiti derivanti dallintervenuta successione, alla stessa
Stazione appaltante. A questa pertanto, sempre nella fattispecie in esame, competono la
verifica della regolarità degli atti di cessione prodotti dallimpresa in sede di
offerta ovvero in sede di applicazione dellart. 10, comma 1 quater della legge
109/94 e le conseguenti valutazioni sulla capacità complessiva dellimpresa,
risultante dai certificati delliscrizione allANC già in possesso dellimpresa
cedente cui si aggiungono le certificazioni originariamente possedute dallimpresa
cessionaria.