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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE N. 46/2000 dell’11 ottobre 2000 - R/223.2000 

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle imprese che eseguono opere pubbliche: efficacia degli atti di cessione di azienda e degli atti di trasformazione, fusione e scissione

Sulla base di segnalazioni pervenute è emerso un problema di carattere transitorio consistente nel quesito se una impresa, che partecipi ad una gara pubblica bandita nel 1999 e conclusasi nel gennaio 2000, abbia facoltà, in sede di dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, di avvalersi dell’aumento delle proprie iscrizioni ANC derivanti dall’acquisizione di un ramo di azienda proveniente da altra impresa. In particolare si tratta di stabilire se sia da considerare sprovvista dei regolari requisiti l’impresa che – pur avendo avanzato domanda per l’aumento delle proprie iscrizioni derivante, ai sensi dell’art. 35 della legge 11/2/1994 n. 109 e delle circolari ministeriali emanate  in proposito, da una cessione di ramo d’azienda, esitata favorevolmente dal Comitato regionale e trasmessa al superiore Ispettorato ANC – non abbia conseguito, poi  e ufficialmente, l’incremento stesso a causa dello scioglimento dell’ANC previsto dall’art. 8, commi 10 e 11 della legge 109/94, così come richiamato dall’art. 11 del decreto legge 502/99.La questione presenta caratteri specifici rispetto ai temi più generali già esaminati dal Consiglio. La norma da applicare al caso in esame è infatti quella di immediata applicazione, contenuta nell’art. 35 della legge 109/94 citata che richiama espressamente, al comma 4, la circolare del Ministero dei LL PP 2/8/1985 n. 382, pubblicata nella G.U. n. 190/85. Tale circolare, al fine di accelerare le procedure di iscrizione all’ANC, dava come immediatamente efficace l’aumento di iscrizione derivante dalla sommatoria tra le iscrizioni originariamente possedute dall’impresa cessionaria e quelle già possedute dall’impresa cedente, successivamente acquisite dalla medesima cessionaria, alla condizione che fossero esibiti gli atti giuridici in forma autentica, comprovanti l’avvenuto trasferimento dell’iscrizione medesima per effetto di  incorporazione, fusione o cessione d’azienda.La soluzione al quesito si rinviene nella considerazione che l’intervenuto scioglimento dell’ANC, che impedisca la formale ratifica dell’aumento di iscrizione – sulla quale si sia già espresso favorevolmente l’organo consultivo all’epoca competente nella materia - e il rilascio della relativa certificazione, non rileva ai fini dell’operatività della norma citata, poiché la verifica della legittimazione dell’impresa a partecipare alla gara è demandata, nell’ipotesi di cui all’art. 35 citato e limitatamente ai requisiti derivanti dall’intervenuta successione, alla stessa Stazione appaltante. A questa pertanto, sempre nella fattispecie in esame, competono la verifica della regolarità degli atti di cessione prodotti dall’impresa in sede di offerta ovvero in sede di applicazione dell’art. 10, comma 1 quater della legge 109/94 e le conseguenti valutazioni sulla capacità complessiva dell’impresa, risultante dai certificati dell’iscrizione all’ANC già in possesso dell’impresa cedente cui si aggiungono le certificazioni originariamente possedute dall’impresa cessionaria.

 

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