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   Normativa Appalti di Opere Pubbliche  

DETERMINAZIONE N. 47/2000 del 12 ottobre 2000

“Documentazione mediante la quale i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti d’ordine generale per la qualificazione (articolo 17, comma 1, D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34).”

Articolo 2, comma 1, lettera o), del D.P.R. 34/2000.

L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Premesso che:

1)     l’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, prevede che l’Autorità deve stabilire con quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano il possesso dei requisiti d’ordine generale di cui al medesimo articolo, comma 1, richiesti per la qualificazione;

2)     le SOA (Società Organismo di Attestazione) sono organismi di diritto privato e, pertanto, il legislatore ha previsto che la prestazione volta alla qualificazione delle imprese sia resa dalle stesse sulla base di un titolo contrattuale e sia espletata attraverso accertamenti e controlli, svolti anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell’impresa istante;

3)     nel contratto da sottoscriversi tra impresa e SOA si dovrà fare espresso riferimento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del suddetto D.P.R. 34/2000, al contenuto delle disposizioni approvate con la presente determinazione;

4)     l’impresa qualificata dovrà comunicare all’Osservatorio, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del suddetto D.P.R. 34/2000, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale, previsti dall’articolo 17 del suddetto D.P.R., entro 30 giorni dal loro verificarsi;

5)     i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio (articolo 2, comma 3 legge 25 maggio 1997, n. 127), fatti salvi quelli attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni che hanno validità illimitata;

6)     le condanne previste dall’articolo 17, comma 1, lettera c), del D.P.R. 34/2000 che incidono sulla moralità professionale sono quelle relative a fatti cui carattere e contenuto siano idonei a pregiudicare negativamente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante, in quanto collegabili alla natura delle obbligazioni proprie dei contratti di appalto;

7)     l’incidenza delle condanne sull’elemento fiduciario deve essere apprezzata traendo elementi di valutazione dai concreti contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e da eventuali recidive.

Considerato che:

1.      la nuova normativa in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative trova applicazione generale ed obbligatoria solo nei confronti e da parte di tutti gli uffici della pubblica amministrazione e di soggetti concessionari e gestori di pubblici servizi, di fatto assimilati, per quanto concerne la normativa sulla semplificazione, alle pubbliche amministrazioni;

2.      nei rapporti intercorrenti tra soggetti privati è, inoltre, ammissibile l’applicazione del meccanismo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in quanto questo atto può essere usato nei rapporti con la pubblica amministrazione, in quelli giurisdizionali ed anche nei rapporti interprivatistici in materia civile e commerciale e si inquadra tra gli atti di natura non negoziale a carattere certificativo;

3.      il certificato del casellario giudiziale, necessario per la dimostrazione dell’inesistenza di precedente condanna penale a seguito di dibattimento o di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamento”) per reati che incidono sulla moralità professionale, qualora rilasciato su istanza dell’interessato, non riporta tutte le condanne penali per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione”, nonché le condanne patteggiate che godono di diritto di tale beneficio (art. 689 c.p.p.), mentre riporta tutte le condanne, incluse quelle “patteggiate” (art. 688 c.p.p.) se rilasciato su richiesta diretta delle pubbliche amministrazioni;

4.      il riferimento nell’art. 17, comma 1, lettera c), del D.P.R. 34/2000, alle sentenze di cui al punto 6 delle premesse non preclude l’applicazione dell’art. 178 c.p. concernente la riabilitazione, nonché dell’art. 445, comma 2, del c.p.p. relativo all’estinzione del reato nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamento”);

e che pertanto:

5.      i singoli requisiti d’ordine generale elencati dall’articolo 17, comma 1, del D.P.R. 34/2000 dovranno essere dimostrati dai soggetti che intendono qualificarsi presentando i certificati resi dagli uffici competenti al relativo rilascio e che detengono le notizie da certificare;

6.      laddove i requisiti non siano dimostrabili con appositi certificati occorrerà presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, circa la inesistenza delle situazioni previste dallo stesso articolo 17, comma 1;

7.      in ogni caso - a parte innovazioni normative su quanto indicato al precedente punto 3 o emanazione di chiarimenti di competenza di amministrazioni pubbliche sulla possibilità di ottenere, su istanza dell’interessato, certificati con l’indicazione di tutte le condanne - l’Autorità, nello svolgimento della propria attività di vigilanza, potrà sempre richiedere al competente ufficio i certificati integrali del casellario giudiziale relativi al titolare, al legale rappresentante, all’amministratore e al direttore tecnico di una impresa.

Visto il parere della Commissione Consultiva prevista dall’art. 8, comma 3, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 5, del D.P.R 34/2000 espresso nella seduta del 4 e 5 ottobre 2000:

DISPONE

a)      il possesso dei requisiti di cui all’articolo 17, comma 1, del D.P.R. 34/2000 è dimostrato con la presentazione dei seguenti documenti:

1)     certificati di cittadinanza italiana relativi al titolare, al legale rappresentante, all’amministratore e al direttore tecnico;

2)     comunicazione effettuata, su richiesta del soggetto da qualificare ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R 3 giugno 1998, n.252, dalla Prefettura della Provincia in cui risiede o ha sede il suddetto soggetto oppure certificato della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato con in calce la dicitura, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n.252/98, “…nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni…” e con l’indicazione della specifica attività di impresa;

3)     certificato della cancelleria fallimentare;

4)     certificati del casellario giudiziale relativi al titolare, al legale rappresentante, all’amministratore e al direttore tecnico;

5)     dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, rilasciato dal titolare, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal direttore tecnico attestante l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. ovvero l’elencazione di tali sentenze;

6)     dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza, di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

b)     i documenti dei soggetti residenti in Stati dell’Unione Europea sono prodotti secondo la normativa vigente nei rispettivi paesi;

c)     i documenti dei soggetti non residenti in Stati dell’Unione Europea sono prodotti secondo la legislazione italiana e, pertanto, secondo quanto previsto alla lettera a), fatto salvo per quanto riguarda il certificato di cittadinanza che è sostituito da quello di residenza ed il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che è sostituito da quello di iscrizione al registro professionale dello Stato di provenienza

 

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