DETERMINAZIONE N. 47/2000 del 12 ottobre 2000
Documentazione
mediante la quale i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano lesistenza dei
requisiti dordine generale per la qualificazione (articolo 17, comma 1, D.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34).
Articolo 2, comma 1, lettera o), del D.P.R.
34/2000.
LAutorità per la vigilanza sui lavori
pubblici
Premesso che:
1) larticolo 17,
comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, prevede che lAutorità deve stabilire con
quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano il possesso dei
requisiti dordine generale di cui al medesimo articolo, comma 1, richiesti per la
qualificazione;
2) le SOA (Società
Organismo di Attestazione) sono organismi di diritto privato e, pertanto, il legislatore
ha previsto che la prestazione volta alla qualificazione delle imprese sia resa dalle
stesse sulla base di un titolo contrattuale e sia espletata attraverso accertamenti e
controlli, svolti anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dellimpresa
istante;
3) nel contratto da
sottoscriversi tra impresa e SOA si dovrà fare espresso riferimento, ai sensi dellarticolo
17, comma 2, del suddetto D.P.R. 34/2000, al contenuto delle disposizioni approvate con la
presente determinazione;
4) limpresa
qualificata dovrà comunicare allOsservatorio, ai sensi dellarticolo 27, comma
3, del suddetto D.P.R. 34/2000, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale,
previsti dallarticolo 17 del suddetto D.P.R., entro 30 giorni dal loro verificarsi;
5) i certificati
rilasciati dalle pubbliche amministrazioni hanno validità di sei mesi dalla data di
rilascio (articolo 2, comma 3 legge 25 maggio 1997, n. 127), fatti salvi quelli attestanti
stati e fatti personali non soggetti a modificazioni che hanno validità illimitata;
6) le condanne previste
dallarticolo 17, comma 1, lettera c), del D.P.R. 34/2000 che incidono sulla
moralità professionale sono quelle relative a fatti cui carattere e contenuto siano
idonei a pregiudicare negativamente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante, in
quanto collegabili alla natura delle obbligazioni proprie dei contratti di appalto;
7) lincidenza delle
condanne sullelemento fiduciario deve essere apprezzata traendo elementi di
valutazione dai concreti contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e
da eventuali recidive.
Considerato che:
1. la nuova
normativa in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative trova
applicazione generale ed obbligatoria solo nei confronti e da parte di tutti gli uffici
della pubblica amministrazione e di soggetti concessionari e gestori di pubblici servizi,
di fatto assimilati, per quanto concerne la normativa sulla semplificazione, alle
pubbliche amministrazioni;
2. nei rapporti
intercorrenti tra soggetti privati è, inoltre, ammissibile lapplicazione del
meccanismo della dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà in quanto questo
atto può essere usato nei rapporti con la pubblica amministrazione, in quelli
giurisdizionali ed anche nei rapporti interprivatistici in materia civile e commerciale e
si inquadra tra gli atti di natura non negoziale a carattere certificativo;
3. il certificato
del casellario giudiziale, necessario per la dimostrazione dellinesistenza di
precedente condanna penale a seguito di dibattimento o di applicazione della pena su
richiesta (patteggiamento) per reati che incidono sulla moralità
professionale, qualora rilasciato su istanza dellinteressato, non riporta tutte le
condanne penali per le quali il giudice ha disposto il beneficio della non menzione,
nonché le condanne patteggiate che godono di diritto di tale beneficio (art. 689 c.p.p.),
mentre riporta tutte le condanne, incluse quelle patteggiate (art. 688 c.p.p.)
se rilasciato su richiesta diretta delle pubbliche amministrazioni;
4. il riferimento
nellart. 17, comma 1, lettera c), del D.P.R. 34/2000, alle sentenze di cui al punto
6 delle premesse non preclude lapplicazione dellart. 178 c.p. concernente la
riabilitazione, nonché dellart. 445, comma 2, del c.p.p. relativo allestinzione
del reato nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento);
e che pertanto:
5. i singoli
requisiti dordine generale elencati dallarticolo 17, comma 1, del D.P.R.
34/2000 dovranno essere dimostrati dai soggetti che intendono qualificarsi presentando i
certificati resi dagli uffici competenti al relativo rilascio e che detengono le notizie
da certificare;
6. laddove i
requisiti non siano dimostrabili con appositi certificati occorrerà presentare una
dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 403, circa la inesistenza delle situazioni previste dallo stesso articolo 17,
comma 1;
7. in ogni caso - a
parte innovazioni normative su quanto indicato al precedente punto 3 o emanazione di
chiarimenti di competenza di amministrazioni pubbliche sulla possibilità di ottenere, su
istanza dellinteressato, certificati con lindicazione di tutte le condanne - lAutorità,
nello svolgimento della propria attività di vigilanza, potrà sempre richiedere al
competente ufficio i certificati integrali del casellario giudiziale relativi al titolare,
al legale rappresentante, allamministratore e al direttore tecnico di una impresa.
Visto il parere della Commissione Consultiva
prevista dallart. 8, comma 3, della legge 109/94 e successive modificazioni e dellart.
5, del D.P.R 34/2000 espresso nella seduta del 4 e 5 ottobre 2000:
DISPONE
a) il possesso dei
requisiti di cui allarticolo 17, comma 1, del D.P.R. 34/2000 è dimostrato con la
presentazione dei seguenti documenti:
1) certificati di
cittadinanza italiana relativi al titolare, al legale rappresentante, allamministratore
e al direttore tecnico;
2) comunicazione
effettuata, su richiesta del soggetto da qualificare ai sensi dellarticolo 3, comma
1, del D.P.R 3 giugno 1998, n.252, dalla Prefettura della Provincia in cui risiede o ha
sede il suddetto soggetto oppure certificato della camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato con in calce la dicitura, ai sensi dellarticolo 9 del
D.P.R. n.252/98,
nulla osta ai fini dellarticolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni
e con lindicazione della
specifica attività di impresa;
3) certificato della
cancelleria fallimentare;
4) certificati del
casellario giudiziale relativi al titolare, al legale rappresentante, allamministratore
e al direttore tecnico;
5) dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, rilasciato dal
titolare, dal legale rappresentante, dallamministratore e dal direttore tecnico
attestante linesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per
le quali il giudice ha disposto il beneficio della non menzione o di sentenze
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dellarticolo 444 del c.p.p. ovvero
lelencazione di tali sentenze;
6) dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 rilasciata dal
titolare o dal legale rappresentante circa linesistenza di irregolarità,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza, di errore grave nellesecuzione
di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti
richiesti per lammissione agli appalti e per il conseguimento dellattestazione
di qualificazione.
b) i documenti dei
soggetti residenti in Stati dellUnione Europea sono prodotti secondo la normativa
vigente nei rispettivi paesi;
c) i documenti dei
soggetti non residenti in Stati dellUnione Europea sono prodotti secondo la
legislazione italiana e, pertanto, secondo quanto previsto alla lettera a), fatto salvo
per quanto riguarda il certificato di cittadinanza che è sostituito da quello di
residenza ed il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la competente
camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che è sostituito da quello di
iscrizione al registro professionale dello Stato di provenienza
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