DETERMINAZIONE N. 49/2000 del 26 ottobre 2000
Rimborsi spese e compensi per il responsabile dei
lavori
A questa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, sono
state segnalate una serie di questioni concernenti il rimborso spese della
Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti nonché il compenso da riservare alla
prestazione di responsabile dei lavori di cui al D. L.vo n.494/96.
Il Consiglio dellAutorità, ritenendo le questioni
sollevate dinteresse, ha approvato la seguente determinazione.
Lart.4 della L. n.143 del 2.3.1949 - testo unico
della Tariffa per ingegneri ed architetti - individua una serie di prestazioni
professionali nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione, ed alle
quali non si adatterebbero le usuali tariffe a percentuale, a
quantità o a discrezione.
I rilievi planoaltimetrici da porre a base della
progettazione sono compresi nel citato art. 4 lett. a).
Conseguentemente lattività relativa ai rilievi è
da considerare unattività accessoria alla progettazione vera e propria. Detto
carattere accessorio è poi confermato dallart. 17, comma 14-quinquies, della L.
n.109/94, che consente ad un certo numero dattività, tra cui appunto i rilevi
planoaltimetrici, di essere espletate mediante il subappalto; ciò in coerenza con il
principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui il progettista è sempre tenuto ad
eseguire personalmente lincarico, sia pure con lausilio degli operatori
materiali (vds in proposito la cirC. LL.PP. del 7.10.1996 n.4488/UL).
Dal carattere di accessorietà discende il diritto al
rimborso della spesa relativa, in conformità allart.13 della stessa Tariffa secondo
cui al progettista
gli sono dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali
compensi a rimborso di cui agli artt. 4, 6 e 17.
Si può pertanto concludere che lonere sostenuto dal
progettista per leffettuazione dei rilievi, deve essere compensato ai sensi
dellart.4 della Tariffa ed in aggiunta agli onorari a percentuale della Tab. A.
Nondimeno, si pone il problema di chiarire più in
generale con quali modalità deve essere esposta la spesa da parte del
progettista, ossia se la stessa deve essere ragguagliata ad una percentuale forfettaria
degli onorari di cui alla Tab. A, oppure analiticamente indicate e comprovate; modalità
entrambe ammesse dallart. 13 della Tariffa.
Il regolamento della legge quadro approvato con D.P.R.
n.554 del 21.12.1999 ed in vigore dal 28.7.2000, - allart. 64, comma 1 lett. c),
punto 1) a) - nel descrivere le modalità di svolgimento delle gare per laffidamento
degli incarichi di progettazione, fa esplicito riferimento ad una percentuale, al netto
del ribasso offerto, per il rimborso delle spese che figura nella compilazione delle
parcelle.
Conclusivamente, ed estendendo il più recente principio
enunciato dal regolamento, anche alle specifiche professionali relative ad incarichi non
conferiti mediante procedura concorsuale, le parcelle professionali possono esporre, per
ogni categoria di opere nelle quali è stato disaggregato limporto complessivo dei
lavori, le spese forfettariamente determinate.
E stata inoltre sollevata questione in ordine al
rimborso per il plottaggio dei disegni.
Si osserva che questa è unattività materiale del
professionista - successiva alla elaborazione dei disegni - sorta evidentemente dopo la
Tariffa di cui alla L. n.143/49; certamente, la stessa non può considerarsi
unattività intellettuale del progettista e, come tale, non può considerarsi
inclusa nel compenso a percentuale di cui alla Tab. A. Lattività materiale di cui
trattasi rientra perciò nelle spese di cui allart.6 della Tariffa che prevede il
rimborso
di qualsiasi sussidio od opera necessaria allesecuzione di
lavori fuori ufficio.
Infine, relativamente alla questione se sia dovuto il
compenso per lattività di responsabile dei lavori, nellipotesi in cui
lAmministrazione si sia limitata a conferire, ai sensi del D. L.vo n.494/96, il solo
incarico di responsabile dei lavori e non anche di coordinatore per la sicurezza nella
fase di progettazione, la risposta non può che essere negativa nel senso che spetta il
compenso per lincarico di coordinatore della sicurezza, mentre, non spetta per
le funzioni del responsabile dei lavori, come delineate dal citato D.L.vo n.494/96 per
essere queste esplicitamente demandate dallart. 8 c.2 del regolamento n.554
approvato con D.P.R. del 21.12.1999, al responsabile del procedimento, ai fini del
rispetto delle norme sulla sicurezza, non può spettare comunque alcuno.
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