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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE N. 49/2000 del 26 ottobre 2000

“Rimborsi spese e compensi per il responsabile dei lavori”

A questa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, sono state segnalate una serie di questioni concernenti il “rimborso spese” della Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti nonché il compenso da riservare alla prestazione di “responsabile dei lavori” di cui al D. L.vo n.494/96.

Il Consiglio dell’Autorità, ritenendo le questioni sollevate d’interesse, ha approvato la seguente determinazione.

L’art.4 della L. n.143 del 2.3.1949 - testo unico della Tariffa per ingegneri ed architetti - individua una serie di prestazioni professionali nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione, ed alle quali non si adatterebbero le usuali tariffe “a percentuale”, “a quantità” o “a discrezione”.

I rilievi planoaltimetrici da porre a base della progettazione sono compresi nel citato art. 4 lett. a).

Conseguentemente l’attività relativa ai rilievi è da considerare un’attività accessoria alla progettazione vera e propria. Detto carattere accessorio è poi confermato dall’art. 17, comma 14-quinquies, della L. n.109/94, che consente ad un certo numero d’attività, tra cui appunto i rilevi planoaltimetrici, di essere espletate mediante il subappalto; ciò in coerenza con il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui il progettista è sempre tenuto ad eseguire personalmente l’incarico, sia pure con l’ausilio degli operatori materiali (vds in proposito la cirC. LL.PP. del 7.10.1996 n.4488/UL).

Dal carattere di accessorietà discende il diritto al rimborso della spesa relativa, in conformità all’art.13 della stessa Tariffa secondo cui al progettista “… gli sono dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli artt. 4, 6 e 17.”

Si può pertanto concludere che l’onere sostenuto dal progettista per l’effettuazione dei rilievi, deve essere compensato ai sensi dell’art.4 della Tariffa ed in aggiunta agli onorari a percentuale della Tab. A.

Nondimeno, si pone il problema di chiarire più in generale con quali “modalità” deve essere esposta la spesa da parte del progettista, ossia se la stessa deve essere ragguagliata ad una percentuale forfettaria degli onorari di cui alla Tab. A, oppure analiticamente indicate e comprovate; modalità entrambe ammesse dall’art. 13 della Tariffa.

Il regolamento della legge quadro approvato con D.P.R. n.554 del 21.12.1999 ed in vigore dal 28.7.2000, - all’art. 64, comma 1 lett. c), punto 1) a) - nel descrivere le modalità di svolgimento delle gare per l’affidamento degli incarichi di progettazione, fa esplicito riferimento ad una percentuale, al netto del ribasso offerto, per il rimborso delle spese che figura nella compilazione delle parcelle.

Conclusivamente, ed estendendo il più recente principio enunciato dal regolamento, anche alle specifiche professionali relative ad incarichi non conferiti mediante procedura concorsuale, le parcelle professionali possono esporre, per ogni categoria di opere nelle quali è stato disaggregato l’importo complessivo dei lavori, le spese forfettariamente determinate.

E’ stata inoltre sollevata questione in ordine al rimborso per il “plottaggio dei disegni”.

Si osserva che questa è un’attività materiale del professionista - successiva alla elaborazione dei disegni - sorta evidentemente dopo la Tariffa di cui alla L. n.143/49; certamente, la stessa non può considerarsi un’attività intellettuale del progettista e, come tale, non può considerarsi inclusa nel compenso a percentuale di cui alla Tab. A. L’attività materiale di cui trattasi rientra perciò nelle spese di cui all’art.6 della Tariffa che prevede il rimborso “… di qualsiasi sussidio od opera necessaria all’esecuzione di lavori fuori ufficio”.

Infine, relativamente alla questione se sia dovuto il compenso per l’attività di responsabile dei lavori, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione si sia limitata a conferire, ai sensi del D. L.vo n.494/96, il solo incarico di responsabile dei lavori e non anche di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione, la risposta non può che essere negativa nel senso che spetta il compenso per l’incarico di coordinatore della sicurezza, mentre, non spetta  per le funzioni del responsabile dei lavori, come delineate dal citato D.L.vo n.494/96 per essere queste esplicitamente demandate dall’art. 8 c.2 del regolamento n.554 approvato con D.P.R. del 21.12.1999, al responsabile del procedimento, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza, non può spettare comunque alcuno.

 

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