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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE N. 4/2000 del 17 febbraio 2000

MODALITA’ DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI APPALTI

Con nota del 28 ottobre 1999, il Comune di Sovico (Mi) chiedeva l’avviso dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in merito alla immediata applicabilità dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed, in particolare, se l’elencazione delle categorie di soggetti che possono essere nominati componenti di Commissioni giudicatrici di appalto di lavori o di concessioni di lavori pubblici (comma 6) sia da considerarsi tassativa.
In relazione alla suesposta richiesta, si ritiene che i comma 5, 6, 7 e 8 dell’art. 21 che disciplinano la composizione e le incompatibilità dei membri delle Commissioni sono immediatamente applicabili, non essendo previsto alcun rinvio a disposizioni del Regolamento; né questa immediata applicabilità è preclusa dal richiamo al Regolamento effettuato dal comma 4 dello stesso articolo, che si riferisce unicamente alla determinazione delle modalità di valutazione delle offerte da parte di Commissione giudicatrice, una volta nominata.
Inoltre l’elencazione delle categorie indicate al comma 6 deve ritenersi tassativa e, pertanto, vincola l’Amministrazione nelle relative scelte; inoltre, ai sensi della chiara disposizione contenuta nel comma 5, i membri della Commissione, oltre che tecnici debbano essere esperti della specifica materia cui si riferiscono i lavori.

 

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