DETERMINAZIONE N. 4/2000 del 17 febbraio 2000
MODALITA
DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI APPALTI
Con nota del 28 ottobre 1999, il
Comune di Sovico (Mi) chiedeva lavviso dellAutorità per la vigilanza sui
lavori pubblici in merito alla immediata applicabilità dei commi 4, 5, 6, 7 e 8
dellart. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed, in
particolare, se lelencazione delle categorie di soggetti che possono essere nominati
componenti di Commissioni giudicatrici di appalto di lavori o di concessioni di lavori
pubblici (comma 6) sia da considerarsi tassativa.
In relazione alla suesposta richiesta, si ritiene che i comma 5, 6, 7 e 8 dellart.
21 che disciplinano la composizione e le incompatibilità dei membri delle Commissioni
sono immediatamente applicabili, non essendo previsto alcun rinvio a disposizioni del
Regolamento; né questa immediata applicabilità è preclusa dal richiamo al Regolamento
effettuato dal comma 4 dello stesso articolo, che si riferisce unicamente alla
determinazione delle modalità di valutazione delle offerte da parte di Commissione
giudicatrice, una volta nominata.
Inoltre lelencazione delle categorie indicate al comma 6 deve ritenersi tassativa e,
pertanto, vincola lAmministrazione nelle relative scelte; inoltre, ai sensi della
chiara disposizione contenuta nel comma 5, i membri della Commissione, oltre che tecnici
debbano essere esperti della specifica materia cui si riferiscono i lavori.
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