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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE N. 50/2000 del 3 novembre 2000

“Ulteriori criteri cui si devono attenere le S.O.A. nell’esercizio della attività di attestazione”

 

Premesso che:

·        l’esame della documentazione presentata dalle S.O.A. relativamente ai modelli di contratto da stipulare con le imprese da qualificare nonché allo svolgimento delle proprie attività ha evidenziato soluzioni non uniformi oppure ha  prospettato sostanziali problematiche da risolvere;

·        la commissione consultiva, nel prendere in esame dette situazioni, ha rappresentato l’opportunità di un intervento determinativo dell’Autorità che contenga, in particolare, precisazioni in ordine all’esclusività dell’oggetto sociale, alla presenza di clausole vessatorie nei modelli di contratto, alle modalità di determinazione delle polizze assicurative, nonché ad altre modalità operative della attività di attestazione;

·        la presente determinazione ha per oggetto le prescrizioni cui si devono attenere le S.O.A. nell’esercizio dell’attività di attestazione, salvo quelle che costituiscono indicazioni relative alle clausole contrattuali formulate come possibile contenuto di patti convenzionali che sono, peraltro, intese ad apprestare preventiva soluzione di possibili casi di contenzioso in sede di esecuzione del contratto;

·        in ordine al problema dell’oggetto sociale si dispone specificatamente in ciascun provvedimento di autorizzazione, mentre per gli altri problemi appare opportuno adottare la presente determinazione.

Esercizio dell’attività di attestazione

Le S.O.A :

·        iniziano lo svolgimento dell’attività sociale entro il termine di 6 mesi dalla  data di ricevimento del provvedimento di autorizzazione, a pena di revoca dell’autorizzazione medesima e, laddove lo abbiano interrotto, devono riprenderlo entro lo stesso termine, a pena di revoca dell’autorizzazione;

·        comunicano immediatamente all’Autorità le date di inizio, di interruzioni, con l’indicazione dei relativi motivi, e di riavvio dell’esercizio dell’attività di attestazione;

·        sono tenute a rilasciare il certificato di attestazione secondo il modello che sarà adottato dall’Autorità;

·        devono rilasciare le attestazioni nel rispetto dei requisiti stabiliti nell’articolo 4 e nel titolo III del regolamento approvato con D.P.R. n. 34/2000, in prosieguo chiamato Regolamento, nonché nel rispetto dei criteri previsti dalle determinazioni n. 47/2000, n. 48/2000 del 12 ottobre 2000 e dalle ulteriori determinazioni che l’Autorità potrà assumere in merito.

Comunicazioni ed informazioni da parte delle S.O.A.

Oltre alle informazioni e comunicazioni previste dal Regolamento, le S.O.A. comunicano all’Autorità:

·        le modifiche che si intendono apportare all’organico minimo e allegano, contestualmente, ai fini della relativa autorizzazione, il curriculum delle figure professionali da assumere;

·        le sostituzioni dei componenti del Consiglio di amministrazione e dei titolari delle ulteriori cariche sociali indicate nel certificato della Camera di Commercio e allegano, contestualmente, i curriculum relativi ai soggetti che subentrano nelle cariche, comprendenti l’elenco degli incarichi ricoperti in enti, associazioni e società;

·        le variazioni alla compagine sociale e allegano apposita dichiarazione da cui risulti:

a)     per le persone fisiche: le attività e gli incarichi ricoperti in enti, associazioni e società e i motivi per cui gli stessi  non contrastano con i principi di indipendenza, di imparzialità e non discriminazione;

b)    per le persone giuridiche: l’oggetto sociale di ogni ente nonché i motivi di non contrasto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, con i principi di indipendenza, di imparzialità e non discriminazione. In presenza di situazioni di controllo o di collegamento vanno indicati i motivi per i quali, sempre sotto il profilo oggettivo e soggettivo, le situazioni anzidette non contrastano con il principio di indipendenza;

·        per via telematica:

a)     gli estremi dei contratti di attestazione non appena stipulati;

b)    gli estremi dei contratti di rinnovo di attestazione non appena stipulati;

·        la ricezione della documentazione trasferita ai sensi dell’articolo 10, comma 9, del Regolamento;

·        l’intervenuta o omessa trasmissione, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, del Regolamento, della documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni;

·        le eventuali controversie insorte con l’impresa contraente;

·        i nuovi certificati di attestazione conseguenti a variazioni con l’espressa indicazione della loro natura sostitutiva rispetto a precedenti attestati.

Attività promozionali all’esercizio dell’attività di attestazione e prestazione di soggetti esterni

Si premette che le S.O.A. possono utilizzare soggetti esterni all’organizzazione aziendale esclusivamente per le prestazioni   strumentali e accessorie e, in ogni caso,  estranee  alle fasi in cui si articola l’attività  di attestazione.

Per quanto concerne le attività promozionali, funzionali all’acquisizione di clientela, si precisa che:

·        esse possono consistere soltanto nella diffusione di informazioni relative alla qualità e alle caratteristiche della prestazione resa dalla S.O.A.;

·        qualora tali attività abbiano risvolti di carattere monetario a beneficio della clientela, comunque non possono portare al risultato di una generalizzata riduzione del corrispettivo minimo di tariffa;

·        è precluso includere nell’attività promozionale quella di acquisizione di documenti  che dovranno poi costituire oggetto di verifica da parte della S.O.A.;

·        alle S.O.A., stante  l’esclusività dell’oggetto della loro attività, è precluso assumere posizioni di intermediario rispetto a società di consulenza, a compagnie di assicurazione, a istituti di credito o svolgere qualunque tipo di prestazione di servizio.

Fase precedente alla conclusione del contratto

Le S.O.A. sono tenute ad accettare la richiesta proveniente dall’impresa, diretta alla stipula del contratto di cui all’articolo 15, comma 2, del Regolamento. Resta ferma la libertà della S.O.A. di determinare la misura del corrispettivo secondo le indicazioni dell’articolo 12, comma 4, dello stesso Regolamento, nonché il tempo previsto per l’esecuzione della prestazione nel rispetto del limite massimo stabilito all’articolo 15, comma 3, del Regolamento.

Nel caso in cui la richiesta di attestazione da parte dell’impresa sia qualificata nel documento contrattuale predisposto dalle S.O.A. quale proposta irrevocabile ex articolo 1329 c.c., la clausola non ha effetto se non approvata specificatamente per iscritto.

Contenuto del contratto

Nei contratti da sottoscriversi tra S.O.A. ed impresa occorre:

·  prevedere espressamente l’obbligo, da parte delle imprese che intendono qualificarsi, di dimostrare l’esistenza dei requisiti d’ordine generale richiesti per la qualificazione mediante la documentazione stabilita dall’Autorità con la determinazione n. 47 del 12 ottobre 2000, cui si aggiunge, ex articolo 17, comma 1, lettera f), del Regolamento, (ovviamente, ove non già esibito ai sensi di quanto previsto nella suddetta determinazione n. 47) il certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio, mentre resta precluso prevedere ulteriori documenti rispetto a quelli indicati nella suddetta determinazione;

·  prevedere l’espressa approvazione per iscritto di clausole, relative alle conseguenze di inadempimento da parte delle imprese alle richieste delle S.O.A.;

·  individuare le modalità di comunicazione da parte dell’impresa, nelle ipotesi di collegamento tra direttore tecnico e qualificazione attribuita, dei casi di sostituzione previsti dall’articolo 26, comma 4, del Regolamento, ai fini dell’esercizio da parte delle S.O.A dei poteri indicati dal  comma 5 dello stesso articolo;

·  prevedere clausole contenenti modalità di comunicazione da parte delle S.O.A. alla impresa dalla stessa qualificata circa le ipotesi di revoca, fallimento o cessazione dell’attività, al fine dell’esercizio del potere di scelta in ordine al trasferimento dei documenti;

·  prevedere l’autorizzazione, da parte dell’impresa, al trattamento dei dati delle imprese in conformità alla legge n. 675/1996 nonché l’impegno, da parte delle S.O.A., di non trattare i suddetti dati a fini statistici e di marketing, fatta salva una specifica autorizzazione in tal senso.

Può essere, inoltre, previsto:

·che il corrispettivo è quello contrattualmente pattuito al momento della stipulazione, sia nel caso di mancata attestazione, sia nel caso in cui la qualificazione attestata debba essere inferiore o superiore a quella richiesta;

·  che, nel caso sia prevista la  cessione nel contratto, nello stesso vanno indicate le ipotesi in cui la cessione può avvenire e le relative modalità;

·  che la comunicazione alla S.O.A., di cui   all’articolo 26,  comma 6, del Regolamento, contenga anche l’attestazione dell’avvenuta trasmissione all’Osservatorio dei lavori pubblici delle notizie ivi previste;

·       quali richieste di integrazioni documentali o di acquisizione di informazioni possano determinare la sospensione del termine per il rilascio dell’attestazione, fermo restando che la sospensione si verifica comunque nel caso di accesso diretto alle strutture aziendali.

Polizza assicurativa

I massimali previsti nella polizza assicurativa, esibita ai fini dell’autorizzazione, sono soggetti ad aumento con riferimento ai dati della concreta attività di qualificazione posta in essere, consistente nel valore portafoglio contratti. Sussiste, pertanto, l’obbligo delle S.O.A. di rilevare gli scostamenti di tali dati rispetto alle previsioni iniziali e di adeguare conseguentemente il massimale assicurativo.

 

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