DETERMINAZIONE N.
50/2000 del 3 novembre 2000
Ulteriori criteri cui si devono attenere le S.O.A.
nellesercizio della attività di attestazione
Premesso che:
· lesame
della documentazione presentata dalle S.O.A. relativamente ai modelli di contratto da
stipulare con le imprese da qualificare nonché allo svolgimento delle proprie attività
ha evidenziato soluzioni non uniformi oppure ha prospettato sostanziali
problematiche da risolvere;
· la
commissione consultiva, nel prendere in esame dette situazioni, ha rappresentato lopportunità
di un intervento determinativo dellAutorità che contenga, in particolare,
precisazioni in ordine allesclusività delloggetto sociale, alla presenza di
clausole vessatorie nei modelli di contratto, alle modalità di determinazione delle
polizze assicurative, nonché ad altre modalità operative della attività di
attestazione;
· la presente
determinazione ha per oggetto le prescrizioni cui si devono attenere le S.O.A. nellesercizio
dellattività di attestazione, salvo quelle che costituiscono indicazioni relative
alle clausole contrattuali formulate come possibile contenuto di patti convenzionali che
sono, peraltro, intese ad apprestare preventiva soluzione di possibili casi di contenzioso
in sede di esecuzione del contratto;
· in ordine al
problema delloggetto sociale si dispone specificatamente in ciascun provvedimento di
autorizzazione, mentre per gli altri problemi appare opportuno adottare la presente
determinazione.
Esercizio dellattività di attestazione
Le S.O.A :
· iniziano lo
svolgimento dellattività sociale entro il termine di 6 mesi dalla data di
ricevimento del provvedimento di autorizzazione, a pena di revoca dellautorizzazione
medesima e, laddove lo abbiano interrotto, devono riprenderlo entro lo stesso termine, a
pena di revoca dellautorizzazione;
· comunicano
immediatamente allAutorità le date di inizio, di interruzioni, con lindicazione
dei relativi motivi, e di riavvio dellesercizio dellattività di attestazione;
· sono tenute a
rilasciare il certificato di attestazione secondo il modello che sarà adottato dallAutorità;
· devono
rilasciare le attestazioni nel rispetto dei requisiti stabiliti nellarticolo 4 e nel
titolo III del regolamento approvato con D.P.R. n. 34/2000, in prosieguo chiamato
Regolamento, nonché nel rispetto dei criteri previsti dalle determinazioni n. 47/2000, n.
48/2000 del 12 ottobre 2000 e dalle ulteriori determinazioni che lAutorità potrà
assumere in merito.
Comunicazioni ed informazioni da parte delle S.O.A.
Oltre alle informazioni e comunicazioni previste dal
Regolamento, le S.O.A. comunicano allAutorità:
· le modifiche
che si intendono apportare allorganico minimo e allegano, contestualmente, ai fini
della relativa autorizzazione, il curriculum delle figure professionali da assumere;
· le
sostituzioni dei componenti del Consiglio di amministrazione e dei titolari delle
ulteriori cariche sociali indicate nel certificato della Camera di Commercio e allegano,
contestualmente, i curriculum relativi ai soggetti che subentrano nelle cariche,
comprendenti lelenco degli incarichi ricoperti in enti, associazioni e società;
· le variazioni
alla compagine sociale e allegano apposita dichiarazione da cui risulti:
a) per le persone fisiche: le
attività e gli incarichi ricoperti in enti, associazioni e società e i motivi per cui
gli stessi non contrastano con i principi di indipendenza, di imparzialità e non
discriminazione;
b) per le persone giuridiche: loggetto
sociale di ogni ente nonché i motivi di non contrasto, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo, con i principi di indipendenza, di imparzialità e non discriminazione. In
presenza di situazioni di controllo o di collegamento vanno indicati i motivi per i quali,
sempre sotto il profilo oggettivo e soggettivo, le situazioni anzidette non contrastano
con il principio di indipendenza;
· per via
telematica:
a) gli estremi dei contratti di
attestazione non appena stipulati;
b) gli estremi dei contratti di rinnovo
di attestazione non appena stipulati;
· la ricezione
della documentazione trasferita ai sensi dellarticolo 10, comma 9, del Regolamento;
· lintervenuta
o omessa trasmissione, ai sensi dellarticolo 10, comma 10, del Regolamento, della
documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni;
· le eventuali
controversie insorte con limpresa contraente;
· i nuovi
certificati di attestazione conseguenti a variazioni con lespressa indicazione della
loro natura sostitutiva rispetto a precedenti attestati.
Attività promozionali allesercizio dellattività
di attestazione e prestazione di soggetti esterni
Si premette che le S.O.A. possono utilizzare soggetti
esterni allorganizzazione aziendale esclusivamente per le prestazioni
strumentali e accessorie e, in ogni caso, estranee alle fasi in cui si
articola lattività di attestazione.
Per quanto concerne le attività promozionali, funzionali
allacquisizione di clientela, si precisa che:
· esse possono
consistere soltanto nella diffusione di informazioni relative alla qualità e alle
caratteristiche della prestazione resa dalla S.O.A.;
· qualora tali
attività abbiano risvolti di carattere monetario a beneficio della clientela, comunque
non possono portare al risultato di una generalizzata riduzione del corrispettivo minimo
di tariffa;
· è precluso
includere nellattività promozionale quella di acquisizione di documenti che
dovranno poi costituire oggetto di verifica da parte della S.O.A.;
· alle S.O.A.,
stante lesclusività delloggetto della loro attività, è precluso
assumere posizioni di intermediario rispetto a società di consulenza, a compagnie di
assicurazione, a istituti di credito o svolgere qualunque tipo di prestazione di servizio.
Fase precedente alla conclusione del contratto
Le S.O.A. sono tenute ad accettare la richiesta
proveniente dallimpresa, diretta alla stipula del contratto di cui allarticolo
15, comma 2, del Regolamento. Resta ferma la libertà della S.O.A. di determinare la
misura del corrispettivo secondo le indicazioni dellarticolo 12, comma 4, dello
stesso Regolamento, nonché il tempo previsto per lesecuzione della prestazione nel
rispetto del limite massimo stabilito allarticolo 15, comma 3, del Regolamento.
Nel caso in cui la richiesta di attestazione da parte dellimpresa
sia qualificata nel documento contrattuale predisposto dalle S.O.A. quale proposta
irrevocabile ex articolo 1329 c.c., la clausola non ha effetto se non approvata
specificatamente per iscritto.
Contenuto del contratto
Nei contratti da sottoscriversi tra S.O.A. ed impresa
occorre:
· prevedere espressamente lobbligo, da parte
delle imprese che intendono qualificarsi, di dimostrare lesistenza dei requisiti dordine
generale richiesti per la qualificazione mediante la documentazione stabilita dallAutorità
con la determinazione n. 47 del 12 ottobre 2000, cui si aggiunge, ex articolo 17, comma 1,
lettera f), del Regolamento, (ovviamente, ove non già esibito ai sensi di quanto previsto
nella suddetta determinazione n. 47) il certificato di iscrizione dellimpresa alla
Camera di Commercio, mentre resta precluso prevedere ulteriori documenti rispetto a quelli
indicati nella suddetta determinazione;
· prevedere lespressa approvazione per
iscritto di clausole, relative alle conseguenze di inadempimento da parte delle imprese
alle richieste delle S.O.A.;
· individuare le modalità di comunicazione da
parte dellimpresa, nelle ipotesi di collegamento tra direttore tecnico e
qualificazione attribuita, dei casi di sostituzione previsti dallarticolo 26, comma
4, del Regolamento, ai fini dellesercizio da parte delle S.O.A dei poteri indicati
dal comma 5 dello stesso articolo;
· prevedere clausole contenenti modalità di
comunicazione da parte delle S.O.A. alla impresa dalla stessa qualificata circa le ipotesi
di revoca, fallimento o cessazione dellattività, al fine dellesercizio del
potere di scelta in ordine al trasferimento dei documenti;
· prevedere lautorizzazione, da parte dellimpresa,
al trattamento dei dati delle imprese in conformità alla legge n. 675/1996 nonché limpegno,
da parte delle S.O.A., di non trattare i suddetti dati a fini statistici e di marketing,
fatta salva una specifica autorizzazione in tal senso.
Può essere, inoltre, previsto:
·che il corrispettivo è quello contrattualmente pattuito
al momento della stipulazione, sia nel caso di mancata attestazione, sia nel caso in cui
la qualificazione attestata debba essere inferiore o superiore a quella richiesta;
· che, nel caso sia prevista la cessione nel
contratto, nello stesso vanno indicate le ipotesi in cui la cessione può avvenire e le
relative modalità;
· che la comunicazione alla S.O.A., di cui
allarticolo 26, comma 6, del Regolamento, contenga anche lattestazione
dellavvenuta trasmissione allOsservatorio dei lavori pubblici delle notizie
ivi previste;
· quali richieste di
integrazioni documentali o di acquisizione di informazioni possano determinare la
sospensione del termine per il rilascio dellattestazione, fermo restando che la
sospensione si verifica comunque nel caso di accesso diretto alle strutture aziendali.
Polizza assicurativa
I massimali previsti nella polizza assicurativa, esibita
ai fini dellautorizzazione, sono soggetti ad aumento con riferimento ai dati della
concreta attività di qualificazione posta in essere, consistente nel valore portafoglio
contratti. Sussiste, pertanto, lobbligo delle S.O.A. di rilevare gli scostamenti di
tali dati rispetto alle previsioni iniziali e di adeguare conseguentemente il massimale
assicurativo.
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