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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE N. 52/2000 del 15 novembre 2000

“Giudizio arbitrale, regime transitorio”

Il Consiglio della Camera arbitrale, nel rappresentare la necessità di una sollecita emanazione da parte degli organi competenti (Ministero dei lavori pubblici e Ministero della Giustizia) del decreto interministeriale di cui all’articolo 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, ha rappresentato la esigenza di un chiarimento interpretativo in ordine alla applicazione della nuova normativa in materia di definizione delle controversie, ai sensi di quanto disposto dall’articolo citato della legge quadro e dagli articoli 150 e 151 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554.

Detto chiarimento veniva richiesto, in particolare, in ordine alla questione relativa alla portata dell’abrogazione della precedente normativa in materia nel momento di inizio del procedimento arbitrale.

Detto chiarimento, inoltre, risultava necessario in presenza di istanze intese ad ottenere la indicazione della modalità di presentazione delle domande per la designazione dei Presidenti dei collegi arbitrali.

Va premesso che l’articolo 32, comma 4, della L.109/1994, (nel testo riformulato dalla L. 415/1998) dispone che “dalla data di entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale di appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai comma precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata ”.

Va aggiunto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 109/1994, contestualmente all’entrata in vigore del Regolamento è entrato in vigore il nuovo capitolato generale di appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 con sostituzione di nuovo complesso normativo a quello del 1962.

Contemporaneamente, dalla data di entrata in vigore del Regolamento, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici è stata investita del potere di nomina del Consiglio della Camera arbitrale ed a ciò ha provveduto con atto del 28 luglio 2000.

Tutto ciò premesso, va, anzitutto, considerato che dal combinato disposto degli articoli 32 e 3 della legge 109/1994 si trae, una constatazione interpretativa

Se l’entrata in vigore del nuovo capitolato generale implicava l’abrogazione automatica di quello del 1962, la disposizione esplicita di cui all’art. 32 della legge quadro scaturiva dal fatto che il nuovo testo non conteneva norme direttamente sostitutive di quelle di cui agli artt. dal 32 al 59 del precedente testo.

Si sarebbe potuto affermarne, pertanto, la sopravvivenza, laddove, invece, l’intento del legislatore era quello di sostituire una nuova ed originale normativa in una materia (quella arbitrale) su cui si erano appuntate molte delle critiche rivolte al precedente sistema.

Ciò precisato è, poi, da constatare - senza che ne occorra dimostrazione stante l’unanimità di valutazione, al riguardo - che la disposizione di cui all’articolo 32 è norma – o esempio più caratteristico di norma – connotata da valenza processuale e quindi di immediata applicazione. Detta applicazione immediata colora il problema dell’ambito dell’applicazione stessa che è di particolare valenza, per essere la disposizione relativa alla costituzione del giudice il cui vizio comporta, come da pacifica giurisprudenza (v. con ulteriori precisazioni che non rilevano sotto il profilo di interesse, Cass. civ., Sez. I 23 maggio 2000, n. 6698 ) nullità assoluta e rilevabile di ufficio.

Di qui lo specifico rilievo per le incidenti conseguenze che derivano da questa sanzione di nullità in relazione a pronunzie che risolvono controversie di rilevante interesse economico e la necessaria attenzione che deve porre l’Autorità deputata a verificare, ma ad evitare anzitutto, il verificarsi di danni erariali.

La disciplina operativa nel regime transitorio della definizione delle controversie quale dettata dall’articolo 32 non incide, ovviamente, sui giudizi arbitrali all’esame di collegi già nominati e costituiti alla data di entrata in vigore del Regolamento.

Per le altre ipotesi e soprattutto per il caso di collegi arbitrali non costituiti alla stessa data si pone il problema della normativa applicabile.

In proposito è da considerare che l’uso di due diverse espressioni “da costituire” e “da nominare” contenute nella norma in esame, l’art. 32 citato, offre un chiaro elemento testuale interpretativo.

La norma adopera l’espressione “collegi arbitrali da costituire” per i quali non si applica dalla data di entrata in vigore del Regolamento la normativa del 1962, in quanto in questa normativa si fa appunto riferimento alla “ costituzione ” del Collegio arbitrale nell’articolo ( il 48 ) che prevede questo come momento iniziale del relativo giudizio, dopo che si sia avuto lo scambio di domanda e deduzione tra le parti, la presentazione di istanza per la nomina degli altri arbitri e la “costituzione ” appunto del Collegio.

Quando, invece, detto articolo 32 vuole richiamare la nuova normativa fa riferimento ai “collegi da nominare”, secondo la nuova procedura della Camera arbitrale e che si debbono svolgere secondo le nuove norme.

Ecco allora che, se i collegi arbitrali non sono costituiti nei sensi anzidetti, non possono i componenti, ancorché prima nominati, procedere, dopo l’entrata in vigore del Regolamento alla costituzione del collegio.

Non può avere ingresso in questa sede il problema che si collega al fatto che la norma dell’articolo 32 comporterebbe la automatica sostituzione di un diverso contenuto legislativo alla clausola compromissoria vigente in quanto inserita in un contratto già concluso, questione proponibile, semmai, in sede diversa.

Per quanto riguarda gli inconvenienti pratici, è certo compito e dovere delle autorità competenti di attuare con ogni sollecitudine gli adempimenti necessari per la entrata in funzione del nuovo sistema, dall’emanazione del decreto interministeriale cui si è fatto cenno all’inizio, alla designazione da parte delle Magistrature Superiori di componenti da iscrivere negli albi, alla precisazione che coevamente viene stabilita delle modalità di presentazione delle domande di iscrizione agli Albi.

Di fronte al chiaro precetto normativo non vi è alternativa, si fa testuale riferimento alle “ clausole dei contratti già stipulati ”.

Il rilievo che può avere comunque un contenzioso in materia rende praticabile e tuzioristica la soluzione di una intesa tra le parti contraenti per riformulare la clausola compromissoria, aderendo con mutuo consenso alle modalità di espletamento del giudizio arbitrale introdotto dalle nuove norme, intesa che trova fondamento nella sopravvenuta impossibilità di giungere alla definizione delle controversie sulla base della precedente normativa testualmente abrogata e nell’interesse reciproco a questa definizione.

Accanto agli argomenti di carattere testuale vi è un argomento di carattere strettamente funzionale.

Ogni innovazione normativa va valutata anche in quanto rispondente a determinate esigenze o determinati interessi di carattere generale.

Le innovazioni in materia di arbitrato sono state innovazioni destinate a incidere su situazioni che hanno dato luogo a valutazioni negative.

Ogni interpretazione diversa da quella prima indicata comporterebbe la ultrattività delle disposizioni precedenti, come detto negativamente valutate, per un periodo di tempo indefinibile nella sua durata e con rilevante ricaduta di carattere economico.

Sulle base delle suesposte considerazioni

il Consiglio

accerta che il regime transitorio in tema di risoluzione delle controversie comporta l’applicabilità della precedente disciplina esclusivamente ai giudizi arbitrali che si trovino in fasi successive a quella della costituzione del collegio come previsto dall’art. 8 del DPR 1962;

che in ogni altro caso ed anche con riferimento a clausole compromissorie sottoscritte anteriormente alla nuova disciplina ed a domande di arbitrato presentate prima della sua entrata in vigore si applica ai fini della nomina del collegio la normativa contenuta nella legge quadro e nel regolamento.

 

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