DETERMINAZIONE N. 52/2000 del 15 novembre 2000
Giudizio arbitrale, regime transitorio
Il Consiglio della Camera arbitrale, nel rappresentare la
necessità di una sollecita emanazione da parte degli organi competenti (Ministero dei
lavori pubblici e Ministero della Giustizia) del decreto interministeriale di cui allarticolo
32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, ha
rappresentato la esigenza di un chiarimento interpretativo in ordine alla applicazione
della nuova normativa in materia di definizione delle controversie, ai sensi di quanto
disposto dallarticolo citato della legge quadro e dagli articoli 150 e 151 del
Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554.
Detto chiarimento veniva richiesto, in particolare, in
ordine alla questione relativa alla portata dellabrogazione della precedente
normativa in materia nel momento di inizio del procedimento arbitrale.
Detto chiarimento, inoltre, risultava necessario in
presenza di istanze intese ad ottenere la indicazione della modalità di presentazione
delle domande per la designazione dei Presidenti dei collegi arbitrali.
Va premesso che larticolo 32, comma 4, della
L.109/1994, (nel testo riformulato dalla L. 415/1998) dispone che dalla data di
entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale di appalto approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nei contratti
di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la
procedura camerale secondo le modalità previste dai comma precedenti ed i relativi
giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata .
Va aggiunto che, ai sensi dellarticolo 3, comma 5,
della legge 109/1994, contestualmente allentrata in vigore del Regolamento è
entrato in vigore il nuovo capitolato generale di appalto, approvato con D.M. 19 aprile
2000 n. 145 con sostituzione di nuovo complesso normativo a quello del 1962.
Contemporaneamente, dalla data di entrata in vigore del
Regolamento, lAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici è stata investita del
potere di nomina del Consiglio della Camera arbitrale ed a ciò ha provveduto con atto del
28 luglio 2000.
Tutto ciò premesso, va, anzitutto, considerato che dal
combinato disposto degli articoli 32 e 3 della legge 109/1994 si trae, una constatazione
interpretativa
Se lentrata in vigore del nuovo capitolato generale
implicava labrogazione automatica di quello del 1962, la disposizione esplicita di
cui allart. 32 della legge quadro scaturiva dal fatto che il nuovo testo non
conteneva norme direttamente sostitutive di quelle di cui agli artt. dal 32 al 59 del
precedente testo.
Si sarebbe potuto affermarne, pertanto, la sopravvivenza,
laddove, invece, lintento del legislatore era quello di sostituire una nuova ed
originale normativa in una materia (quella arbitrale) su cui si erano appuntate molte
delle critiche rivolte al precedente sistema.
Ciò precisato è, poi, da constatare - senza che ne
occorra dimostrazione stante lunanimità di valutazione, al riguardo - che la
disposizione di cui allarticolo 32 è norma o esempio più caratteristico di
norma connotata da valenza processuale e quindi di immediata applicazione. Detta
applicazione immediata colora il problema dellambito dellapplicazione stessa
che è di particolare valenza, per essere la disposizione relativa alla costituzione del
giudice il cui vizio comporta, come da pacifica giurisprudenza (v. con ulteriori
precisazioni che non rilevano sotto il profilo di interesse, Cass. civ., Sez. I 23 maggio
2000, n. 6698 ) nullità assoluta e rilevabile di ufficio.
Di qui lo specifico rilievo per le incidenti conseguenze
che derivano da questa sanzione di nullità in relazione a pronunzie che risolvono
controversie di rilevante interesse economico e la necessaria attenzione che deve porre lAutorità
deputata a verificare, ma ad evitare anzitutto, il verificarsi di danni erariali.
La disciplina operativa nel regime transitorio della
definizione delle controversie quale dettata dallarticolo 32 non incide, ovviamente,
sui giudizi arbitrali allesame di collegi già nominati e costituiti alla data di
entrata in vigore del Regolamento.
Per le altre ipotesi e soprattutto per il caso di collegi
arbitrali non costituiti alla stessa data si pone il problema della normativa applicabile.
In proposito è da considerare che luso di due
diverse espressioni da costituire e da nominare contenute nella
norma in esame, lart. 32 citato, offre un chiaro elemento testuale interpretativo.
La norma adopera lespressione collegi
arbitrali da costituire per i quali non si applica dalla data di entrata in vigore
del Regolamento la normativa del 1962, in quanto in questa normativa si fa appunto
riferimento alla costituzione del Collegio arbitrale nellarticolo ( il
48 ) che prevede questo come momento iniziale del relativo giudizio, dopo che si sia avuto
lo scambio di domanda e deduzione tra le parti, la presentazione di istanza per la nomina
degli altri arbitri e la costituzione appunto del Collegio.
Quando, invece, detto articolo 32 vuole richiamare la
nuova normativa fa riferimento ai collegi da nominare, secondo la nuova
procedura della Camera arbitrale e che si debbono svolgere secondo le nuove norme.
Ecco allora che, se i collegi arbitrali non sono
costituiti nei sensi anzidetti, non possono i componenti, ancorché prima nominati,
procedere, dopo lentrata in vigore del Regolamento alla costituzione del collegio.
Non può avere ingresso in questa sede il problema che si
collega al fatto che la norma dellarticolo 32 comporterebbe la automatica
sostituzione di un diverso contenuto legislativo alla clausola compromissoria vigente in
quanto inserita in un contratto già concluso, questione proponibile, semmai, in sede
diversa.
Per quanto riguarda gli inconvenienti pratici, è certo
compito e dovere delle autorità competenti di attuare con ogni sollecitudine gli
adempimenti necessari per la entrata in funzione del nuovo sistema, dallemanazione
del decreto interministeriale cui si è fatto cenno allinizio, alla designazione da
parte delle Magistrature Superiori di componenti da iscrivere negli albi, alla
precisazione che coevamente viene stabilita delle modalità di presentazione delle domande
di iscrizione agli Albi.
Di fronte al chiaro precetto normativo non vi è
alternativa, si fa testuale riferimento alle clausole dei contratti già stipulati
.
Il rilievo che può avere comunque un contenzioso in
materia rende praticabile e tuzioristica la soluzione di una intesa tra le parti
contraenti per riformulare la clausola compromissoria, aderendo con mutuo consenso alle
modalità di espletamento del giudizio arbitrale introdotto dalle nuove norme, intesa che
trova fondamento nella sopravvenuta impossibilità di giungere alla definizione delle
controversie sulla base della precedente normativa testualmente abrogata e nellinteresse
reciproco a questa definizione.
Accanto agli argomenti di carattere testuale vi è un
argomento di carattere strettamente funzionale.
Ogni innovazione normativa va valutata anche in quanto
rispondente a determinate esigenze o determinati interessi di carattere generale.
Le innovazioni in materia di arbitrato sono state
innovazioni destinate a incidere su situazioni che hanno dato luogo a valutazioni
negative.
Ogni interpretazione diversa da quella prima indicata
comporterebbe la ultrattività delle disposizioni precedenti, come detto negativamente
valutate, per un periodo di tempo indefinibile nella sua durata e con rilevante ricaduta
di carattere economico.
Sulle base delle suesposte considerazioni
il Consiglio
accerta che il regime transitorio in tema di risoluzione
delle controversie comporta lapplicabilità della precedente disciplina
esclusivamente ai giudizi arbitrali che si trovino in fasi successive a quella della
costituzione del collegio come previsto dallart. 8 del DPR 1962;
che in ogni altro caso ed anche con riferimento a clausole
compromissorie sottoscritte anteriormente alla nuova disciplina ed a domande di arbitrato
presentate prima della sua entrata in vigore si applica ai fini della nomina del collegio
la normativa contenuta nella legge quadro e nel regolamento.
|