AUTORITA'
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 14 dicembre 2000
Aggiudicazione pubblici appalti nel settore della pubblica illuminazione
urbana. (Determinazione n. 55/00).
- L'AUTORITA'
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
-
- Con esposto
del 9 febbraio 2000, l'amministratore unico della Lights in the
world S.r.l. segnalava a questa Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici che alcune amministrazioni comunali violavano la
normativa vigente in materia di aggiudicazione delle gare di appalto
nel settore della illuminazione urbana. In particolare, l'esponente
denunciava che alcuni capitolati di appalto contenevano
l'indicazione di specifiche tecniche, nonche' disegni di articoli
per l'illuminazione pubblica riferiti a prodotti compresi nei
cataloghi della ditta "Domenico Neri S.r.l.", violando il
disposto di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n.
358/1992 e dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n.
157/1995. Veniva allegata alla segnalazione la documentazione
relativa a dieci gare esperite da nove comuni per lavori di
illuminazione pubblica da cui risultava che era stato fatto richiamo
a prodotti ed articoli della ditta Neri ovvero "tipo" Neri
per descrivere le specifiche tecniche delle forniture;
- Le stazioni
appaltanti segnalate dall'esponente, richieste di chiarimenti, si
giustificavano richiamando "il particolare oggetto
dell'appalto", costituito da prodotti di decoro da installare
in contesti di particolare valore architettonico anche a
completamento di precedenti interventi, per la cui piu' precisa
individuazione si era ritenuto di fare riferimento a prodotti di una
determinata ditta con l'aggiunta delle espressioni "o
equivalente", "o similare", "tipo";
- Con
riferimento ai dati indicati, l'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici disponeva una audizione dell'esponente e del legale
rappresentante della ditta Neri S.r.l. Seguiva l'acquisizione di
memorie illustrative delle rispettive posizioni e la discussione
orale della questione;
- Considerato
che:
- Nella
relazione dell'ufficio ispettivo di questa Autorita' di vigilanza si
fa riferimento a nove comuni che avrebbero pubblicato bandi di gara
relativi ad impianti di illuminazione pubblica contenenti
riferimenti a prodotti della ditta Neri S.r.l. Il dato e' contestato
dalla ditta Neri la quale, nella memoria del 26 settembre 2000,
precisa di avere venduto, relativamente ai casi segnalati, suoi
prodotti a ditte installatrici-appaltatrici di soli quattro dei
comuni indicati dall'ufficio ispettivo;
- Al riguardo
ritiene il consiglio della Autorita' di vigilanza di poter
prescindere dall'ulteriore approfondimento della questione, dal
momento che si tratta, in ogni caso, di un numero esiguo di stazioni
appaltanti, le cui acquisite giustificazioni inducono ad escludere
che vi sia stata una dolosa violazione della normativa, tale da
configurare l'ipotesi di illecita concorrenza per cui se ne debba
fare segnalazione alla autorita' competente;
- Va anche
dato atto che la Neri S.r.l., e' azienda leader in un ristretto
mercato di produttori degli articoli in ghisa per l'arredo e la
illuminazione dei centri storici ed alla base della sua attivita' vi
e' un continuo studio delle varie tipologie di articoli come
realizzati nei secoli passati; ricerca prodromica alla
rielaborazione dei modelli ed alla creazione di nuovi disegni che
siano coerenti con le forme del passato ma che, allo stesso tempo,
si armonizzano con i gusti e le richieste piu' recenti e, non
ultimo, siano conformi alle piu' recenti esigenze e normative di
carattere piu' specificamente tecnico;
- Va poi
precisato che, in base al disposto di cui all'art. 8, comma 6, del
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e dell'art. 21, comma 4,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive
modificazioni, nelle gare di appalto relative alle forniture ed ai
servizi e' vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del
contratto, l'introduzione, nelle clausole contrattuali, di
specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata
fabbricazione o provenienza, o ottenuti mediante un particolare
procedimento e che hanno l'effetto di favorire o di escludere
determinati fornitori o produttori. E' vietata, in particolare,
l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di una
origine o di una produzione determinata. Tuttavia, tale indicazione
e' consentita quando l'oggetto della prestazione richiesta non possa
essere descritto diversamente mediante specifiche tecniche precise e
comprensibili per tuffi gli interessati e sempre che la stessa venga
accompagnata con la dizione "o equivalente";
- Analoghe
prescrizioni sono poi contenute nel comma 3 dell'art. 16 del
regolamento generale 21 dicembre 1999, n. 554, relativo agli appalti
di lavori, secondo cui e' vietato introdurre nei progetti
prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata
fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che
abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o eliminarne altre
o che indichino marchi brevetti o tipi o un'origine o una produzione
determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del
procedimento, purche' accompagnata dalla espressione "o
equivalente", allorche' non sia altrimenti possibile la
descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni
sufficientemente precise e comprensibili;
- Sulla
finalita' perseguita delle indicate norme non vi e' stata
sostanziale contrapposizione tra le parti, convenendo, entrambe, che
le stesse sono intese ad evitare, nei pubblici appalti, l'elusione
del principio della concorrenza, attraverso la previsione, nel caso
di procedure di gara formalmente aperte, di clausole del bando che,
richiedendo un determinato e specificato bene, di fatto finiscono
per favorire il relativo produttore;
- Ne segue
che, pur tenuto conto della specificita' del mercato degli appalti
relativi alla illuminazione dei centri storici e le ragioni della
Neri S.r.l., fondate sulla notorieta' del prodotto e sulla sua
affidabilita' sul piano della qualita' e della rispondenza alle
esigenze, anche culturali e storiche, non puo' giustificarsi, una
generale deroga al principio della concorrenza, ma questo principio
e' rispettato, peraltro, sia ove si individuino specifiche tecniche
dell'oggetto della prestazione, sia ove si faccia, per non esser
possibile descrivere in maniera sufficientemente precisa e
comprensibile l'oggetto stesso, espressa menzione nei bandi di gara
al prodotto di una ditta, perche' seguita dall'espressione "o
equivalenti";
- Rimane,
ovviamente, salva la valutazione in sede di accettazione del
prodotto, sulla sua idoneita' specifica, valutazione rimessa alla
stazione appaltante;
- Per le
considerazioni esposte:
- la
notorieta' di un prodotto e la sua affidabilita' non giustificano il
fatto che se ne indichi in una gara di appalto il marchio o la
provenienza da una ditta determinata, a meno non risulti impossibile
individuarne diversamente il tipo mediante specifiche tecniche
sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli
interessati alla gara medesima, ma allora la indicazione del marchio
o della ditta deve essere seguita dalla previsione nel bando
dell'accettazione di prodotti "equivalenti".
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