AUTORITA'
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 13 dicembre 2000
Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (societa'
organismi di attestazione) nella loro attivita' di attestazione della
qualificazione. (Articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34). (Determinazione n. 56/2000).
- L'AUTORITA'
PER LA VIGILANZASUI LAVORI PUBBLICI
-
- Premesso
che:
- a) sono
state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste di
chiarimenti in merito alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18
del decreto del Presidente della Repubblica n.
- 34/2000 ed
alle determinazioni dell'Autorita' n. 47/2000, n. 48/2000 e n.
50/2000;
-
- Considerato
che:
- a) le
risposte a tali richieste, al fine di conseguire uniformita' di
valutazione, devono essere comunicate a tutte le SOA autorizzate o
per le quali e' in corso l'autorizzazione;
- b) e'
opportuno che i chiarimenti siano a conoscenza anche delle imprese
che devono essere attestate;
- c) ai fini
di quanto considerato alle precedenti lettere a) e b) e' necessario
approvare una apposita determinazione;
- d) i
chiarimenti richiesti riguardano sia aspetti di natura
esclusivamente tecnica sia le problematiche inerenti:
- la
qualificazione dei consorzi stabili (art. 10, comma 1, lettera c),
della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e art.
- 97 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) ai sensi delle
specifiche disposizioni previste per essi nel decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000;
- la
qualificazione nella categoria generale OG11 di cui all'allegato A
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
- la validita'
dei certificati di esecuzione dei lavori su immobili soggetti alle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, qualora non
contengano l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del bene
oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti (art.
22, comma 7, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000);
- la
individuazione delle figure giuridiche cui sono applicabili le
disposizioni in materia di capitale netto di valore positivo (art.
- 18, comma 2,
lettera c), nonche' di incremento convenzionale premiante (art. 19
del decreto del Presidente della Repubblica n.
- 34/2000);
- che
comportano valutazioni o interpretazioni delle disposizioni del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 piu'
complessive e per le quali, quindi, e' opportuno provvedere con una
apposita e separata determinazione previo parere della commissione
consultiva;
-
- Dispone:
-
- 1) la
dichiarazione di insussistenza dello stato di fallimento (art. 17,
comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000) deve riferirsi, tenuto conto delle disposizioni di cui
all'art. 143 della legge fallimentare regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, alla situazione dell'impresa alla data del rilascio
dell'attestazione di qualificazione;
- 2)
l'insussistenza di carichi pendenti non e' requisito di carattere
generale di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 che deve essere dimostrato dai soggetti di cui
al comma 3 del medesimo articolo;
- 3) i reati
che incidono sulla moralita' professionale (art. 17, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n.
- 34/2000)
devono intendersi, concordemente con quanto indicato dal Ministero
dei lavori pubblici nella circolare 1o marzo 2000, n. 182/400/93,
quelli contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II,
del codice penale), l'ordine pubblico (libro secondo, titolo V, del
codice penale), la fede pubblica (libro secondo, titolo VI, del
codice penale), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del
codice penale) e, comunque, quelli relativi a fatti la cui natura e
contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto
fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura
delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto;
- 4) i
documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli 740, modelli 750,
modelli unici, certificati dei lavori eseguiti, ecc.) da prendere a
base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a
periodi diversi e precisamente:
- a) i
documenti tributari e fiscali: sono quelli relativi ai cinque
esercizi annuali, antecedenti la data di stipula del contratto con
la SOA, che, alla stessa data, risultano depositati;
- b) i
certificati dei lavori eseguiti: sono quelli relativi al periodo
temporale costituito dai cinque anni consecutivi (art. 22, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) oppure, per
le categorie OG5, OG9 e OG10, fino al 31 dicembre 2002, dai dieci
anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di stipula del
contratto con la SOA (art. 22, commi 2 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000);
- 5) i
consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i
consorzi stabili, qualora non dimostrino i requisiti relativi alle
attrezzature tecniche e all'organico medio annuo mediante quelli in
possesso dei propri consorziati (art. 18, comma 13, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000), dimostrano il possesso dei
suddetti requisiti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, tramite
la trasmissione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle
direttive europee, in quanto soggetti obbligati a redigere e
depositare tale documento;
- 6) la
qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10 non comporta la
necessita' di richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori
all'esercizio 1993 in quanto il periodo di dieci anni antecedente la
stipula del contratto con la SOA (art. 22, commi 2 e 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000) riguarda esclusivamente
i requisiti relativi all'esecuzione dei lavori (art. 18, comma 5,
lettere b) e c) del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000), il cui possesso e' dimostrato esclusivamente tramite i
certificati dei lavori eseguiti;
- 7)
concorrono alla formazione delle percentuali relative all'organico
medio annuo (art. 18, comma 10, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000) anche gli oneri sostenuti dalle imprese per
le prestazioni di direttori tecnici che svolgano tali funzioni non
in quanto dipendenti dell'impresa ma sulla base di contratti d'opera
professionale regolarmente registrati;
- 8) la
retribuzione media convenzionale deter-minata ai fini della
contribuzione Inail dei titolari dell'impresa individuale,
dell'impresa artigiana, o dei soci delle societa' di persone
moltiplicata per il fattore cinque costituisce la retribuzione
annuale e, pertanto, l'importo che concorre alla dimostrazione del
possesso del requisito organico medio annuo e' pari a cinque volte
tale cifra (art. 18, comma 10, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000);
- 9) il
possesso del sistema di qualita' aziendale UNI EN 1S0 9000 (art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) si intende
dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione e' stato
rilasciato da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo
organismo operante in un paese dell'Unione europea) per la
classifica n. 28 nonche' l'accreditamento riguardi l'attivita' di
certificazione di sistemi di qualita' (indicato nel certificato di
accreditamento con la lettera A);
- 10) il
certificato o la dichiarazione di cui al precedente punto 9 e'
valido anche se non si riferisce specificatamente alla totalita'
delle categorie previste nell'attestazione di qualificazione da
rilasciare;
- 11) la data
di scadenza dell'attestazione di qualificazione, qualora essa sia
rilasciata sulla base dell'incremento convenzionale premiante (art.
19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), deve
coincidere con la data di scadenza del certificato o dichiarazione
di cui al punto 9;
- 12) i
certificati dei direttori tecnici, finalizzati a dimostrare
l'esecuzione dei lavori fino alla III classifica (art. 18, comma 14,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), possono
riferirsi anche a periodi antecedenti al quinquennio che precede la
stipula del contratto con la SOA;
- 13) la
misura del 5% prevista dalle disposizioni in materia di incremento
convenzionale premiante (art. 19, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000), si riferisce alla cifra
d'affari in lavori media del quinquennio di riferimento
effettivamente realizzata;
- 14) il
riferimento agli articoli 18, comma 8, primo periodo, 18, comma 8,
secondo periodo e 18, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 del costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente e del costo dell'attrezzatura tecnica che e'
contenuto nell'allegato F del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 deve intendersi, per evidente errore
materiale, rispettivamente agli articoli 18, comma 10, primo
periodo, 18, comma 10, secondo periodo e 18, comma 8;
- 15) i
requisiti adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato
organico medio annuo (art. 18, comma 1, lettere c) e d) del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000) non sono altemativi e,
pertanto, il requisito previsto per l'applicazione dell'incremento
convenzionale premiante (art. 19, comma 1, lettera d) del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e' posseduto qualora
tutti e due i requisiti sono pari o superiore ai corrispondenti
minimi stabiliti dall'art. 18, commi 8 e 10, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000;
- 16) i valori
minimi dei requisiti adeguata dotazione di attrezzature tecniche e
adeguato organico medio annuo (art. 18, comma 1, lettere c) e d) del
decreto del Presidente della Repubblica n.
- 34/2000)
richiesti ai fini dell'incremento convenzionale premiante (art. 19,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000), sono determinati con riferimento alla cifra d'affari
quinquennale in lavori effettivamente realizzata dall'impresa cui
rilasciare l'attestazione di qualificazione (art. 18, commi 8 e 10,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
- 17) gli
elementi p), r) ed a) della formula (allegato F al decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000) relativa all'incremento
convenzionale premiante (art. 19, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000), sono determinati con riferimento alla cifra
d'affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata oppure a
detta cifra rideterminata (art. 18, comma 15, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000), nel caso sia stato
necessario procedere a tale rideterminazione figurativa;
- 18) la
percentuale di incremento convenzionale premiante determinata sulla
base di quanto disposto al precedente punto 17 si applica:
- a) alla
cifra d'affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata
oppure a detta cifra rideterminata (art. 18, comma 15, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000) nel caso sia stato
necessario procedere a tale rideterminazione figurativa;
- b) agli
importi dei certificati dei lavori eseguiti;
- 19) i
certificati dei lavori eseguiti, rilasciati anteriormente
all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.
- 34/2000,
sono da ritenersi validi, ai fini della dimostrazione del possesso
dei requisiti relativi all'esecuzione dei lavori (art. 18, comma 5,
lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000), ancorche' diversi dal modello di cui all'allegato D al
suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 nonche'
privi dell'indicazione del responsabile della condotta dei lavori;
- 20) la
rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti (art. 21, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) puo' essere
effettuata, oltre che in base al dato ISTAT conosciuto al momento
della stipula del contratto con la SOA, anche in base al dato ISTAT
conosciuto alla data del rilascio dell'attestato purche' esso si
riferisca, comunque, ad una data anteriore a quella di
sottoscrizione del contratto con la SOA;
- 21) la
presunzione dell'esecuzione dei lavori con avanzamento lineare (art.
22, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000)
e' da intendersi relativa e, pertanto, qualora sulla base di
documenti (eventuale documentazione integrativa al certificato dei
lavori di cui all'allegato D del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 oppure stati di avanzamento lavori,
stati finali, certificati di collaudo, ecc.) e' dimostrato un
diverso andamento nel tempo delle lavorazioni, appartenenti sia alla
categoria prevalente e sia alle altre categorie indicate nel
certificato, la individuazione dei lavori eseguiti nei cinque anni
antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA e'
effettuata sulla base di tale andamento effettivo;
- 22) la
certificazione di esecuzione dei lavori (art. 22, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) il cui
committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori
pubblici (art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000), puo' essere anche diversa dal modello di cui
all'allegato D al suddetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000 purche' contenga le stesse informazioni ivi contenute;
- 23) la
disposizione relativa al fatto che sono validi i certificati dei
lavori rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 (art. 22, comma 7, ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n.
- 34/2000) si
applica anche ai certificati dei lavori eseguiti all'estero (art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica n.
- 34/2000);
- 24) il
responsabile della condotta dei lavori indicato nell'allegato D al
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e' il soggetto
che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n.
145/2000, ha assunto la direzione del cantiere;
- 25) il
disposto dell'art. 25, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000, si applica anche ai lavori sugli immobili
soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
(art. 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000);
- 26) gli
importi dei lavori eseguiti in paesi esteri dalle imprese con sede
legale in Italia, qualora indicati nei contratti e nei certificati
dei lavori in valuta internazionale, sono determinati in <?tf=
p465dd4 >e sulla base dei fattori di conversione in essere al
momento della data di ultimazione dei lavori e sono rivalutati sulla
base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di
costruzione di un edificio residenziale intervenute fra la data di
ultimazione degli stessi e la data di sottoscrizione dei contratti
con la SOA;
- 27) il costo
delle opere di edilizia abitativa realizzate dall'impresa da
qualificare e' determinato esclusivamente con le disposizione di cui
all'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 e, pertanto, non puo' essere preso in esame un costo diverso
ancorche' dimostrabile con contratti, fatture, ecc.;
- 28) la
direzione tecnica di imprese - fermo restando la facolta' dei
soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000, svolgevano la funzione di
direttore tecnico di una impresa, di conservare tale molo nella
stessa impresa (art. 26, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000) - puo' essere costituita:
- a) qualora
l'impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV,
da soggetti in possesso:
- di diploma
di geometra oppure di equivalente titolo di studio tecnico quale il
diploma di perito tecnico industriale;
- di requisito
professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore
delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non
inferiore a cinque anni;
- di laurea in
ingegneria o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio
previsti nei paesi dell'Unione europea;
- di diploma
universitario in ingegneria o architettura oppure di equipollenti
titoli di studio previsti negli Stati membri dell'Unione europea;
- b) qualora
l'impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia
superiore alla IV, esclusivamente da soggetti in possesso:
- di diploma
universitario in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti
titoli di studio previsti nei paesi dell'Unione europea;
- di laurea in
ingegneria o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio
previsti nei paesi dell'Unione europea;
- 29) la
direzione tecnica di imprese, qualora risultino rispettate le
condizioni di cui al punto 28, lettere a) e b), puo' comprendere
altresi' anche laureati in geologia;
- 30) la
possibilita' dei soggetti che, alla data del-l'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, svolgevano la
funzione di direttore tecnico di una impresa di conservare tale
incarico, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26, comma 2, del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica n.
- 34/2000
(art. 26, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000), si applica anche per la qualificazione in classifiche
superiore alla IV e si riferisce altresi' ai direttori tecnici di
imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti
alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali nonche'
di scavi archeologici;
- 31) il
riferimento, per quanto riguarda la cifra d'affari in lavori da
inserire nel casellario informatico (art. 27, comma 2, lettera f)
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), al
quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione deve essere
inteso nel senso che i cinque anni sono quelli antecedenti la data
di sottoscrizione del contratto con la SOA in quanto e' quello il
periodo cui fanno riferimento le norme sul rilascio
dell'attestazione;
- 32) la
indicazione prevista dal punto 7, lettera f), della determinazione
n. 48 dell'Autorita' - relativa al fatto che la disposizione in essa
contenuta e' condizionata dalla esistenza nel bando di gara della
specificazione che l'intervento prevede lavorazioni appartenenti ad
una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre
categorie - deve intendersi riferita ai bandi di gara indetti dopo
l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 e, pertanto, per quelli indetti prima di tale data
l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e nelle
altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea
delle premesse all'allegato A del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000, e' documentata dai certificati dei
lavori nonche' da altra adeguata documentazione (stati di
avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo ecc.)
oppure dalle verifiche effettuate dalle SOA;
- 33)
l'attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11,
OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30,
in quanto prevedono l'esecuzione di lavorazioni ricomprese
nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, e'
condizionata dal possesso da parte dell'impresa della abilitazione
prescritta dalla suddetta legge n. 46/1990 da dimostrarsi tramite il
certificato di iscrizione alla CCIAA;
- 34) il
possesso del requisito della attrezzatura tecnica e' documentato
sulla base dei dati, riferiti a beni specificatamente destinati alla
esecuzione dei lavori, contenuti nella documentazione prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, pertanto,
senza verificare se tali beni siano effettivamente ancora presenti
ed impiegati dall'impresa nei lavori in corso di esecuzione;
- 35) puo'
essere ricompreso nell'importo degli ammortamenti (art. 18, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) anche quello
relativo a brevetti e software qualora questi siano impiegati nell'attivita'
caratteristica dell'impresa;
- 36)
l'indicazione, contenuta nella determinazione dell'Autorita' n. 50,
relativa alla possibilita' che il corrispettivo previsto
contrattualmente non sia modificabile, non puo' comportare che il
corrispettivo effettivamente pagato risulti di importo inferiore al
minimo previsto dall'allegato E del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 quale risulta determinato sulla base delle
categorie e classifiche previste nell'attestazione rilasciata, e,
pertanto, nel contratto stipulato deve essere inserita un'apposita
clausola di adeguamento del corrispettivo previsto, qualora questo
risulti di importo inferiore a quello minimo come prima specificato,
ed, inoltre, nello stesso contratto non puo' essere previsto alcun
meccanismo di riduzione, ancorche' non generalizzata, del detto
corrispettivo minimo.
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