DETERMINAZIONE
N. 57/2000
del
21 dicembre 2000
“Avviso
pubblico per la redazione di un albo di professionisti per il
conferimento di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e
consulenza di importo stimato inferiore a 40.000 Euro: pubblicità e
motivazione dell’esclusione dei professionisti ritenuti non idonei e
competenze professionali richieste”.
Il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha segnalato a questa Autorità la
presunta illegittimità di un avviso pubblico redatto dal Comune di P.
per la formazione di un albo di professionisti idonei per il
conferimento per l’anno 2000 di incarichi di progettazione, direzione
dei lavori e consulenza in materia di lavori pubblici.
Quanto
sopra nel presupposto che sarebbe stata erroneamente consentita anche
agli architetti l’iscrizione ad alcune categorie in cui si articola il
predetto albo, e precisamente: (b) calcolo strutture complesse in
cemento armato, edili e stradali; d) impianti tecnologici e relative
verifiche. D’altro canto, sarebbe stata erroneamente esclusa
l’iscrizione agli ingegneri professionisti per la categoria f):
consulenza architettonica per interventi su beni vincolati.
Nel
caso di specie, trattasi di futuri incarichi di importo inferiore a
40.000 Euro per i quali l’art.17, comma 12, della l.11/2/94, n.109 e
l’art.62, comma 1, del D.P.R. 21/12/99, n.554 dispongono che vengano
affidati a professionisti di fiducia previa adeguata pubblicità e sulla
base di motivata scelta in relazione alla verifica dell’esperienza e
della capacità professionale.
Da
tali ultime disposizioni, discende che l’eventuale esclusione che il
Comune appaltante potrà esercitare sulla base del riscontro formale
della documentazione acquisita deve essere pubblicata e motivata
adeguatamente.
Tanto
è da ritenersi ove si ponga mente alla circostanza che l’iscrizione
all’albo dei professionisti costituice l’evento propedeutico all’
affidamento e quindi è allo stesso ontologicamente connesso.
Riguardo
alla questione delle competenze professionali prospettato dal Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, va precisato anzitutto che l’art.17, comma
8, della l.109/94, nel
sottolineare la responsabilità e la nominatività dell’incarico, fa
esplicito riferimento alla necessità che il professionista sia iscritto
in apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali .
Le
competenze professionali degli architetti e degli ingegneri e
l’ordinamento dei relativi albi sono definite dal R.D. 23/10/1925,
n.2537, che attualmente costituisce l’unico riferimento normativo sul
punto.
Da
un esame di tale ultima disposizione normativa, nonché dai precedenti
giurisprudenziali in materia (C.d.S. III Sez. 1538/84; C.d.S. IV Sez.
92/90; C.d.S. V Sez. 217/96 e 416/98) e dal parere reso dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici in data 16/12/1983, deriva l’esclusiva
competenza degli ingegneri in materia di lavori relativi alle vie ed
ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni
di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché alle
applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di
estimo, a meno che dette opere
non siano strettamente connesse con singoli fabbricati.
Riguardo,
invece, alla richiesta della sola laurea di architettura per
l’iscrizione alla categoria f), ove si confermi il carattere di pura
consulenza architettonica, non vi è dubbio che la laurea in ingegneria
non sia idonea all’espletamento di tali incarichi.
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