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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE N. 57/2000

del 21 dicembre 2000

“Avviso pubblico per la redazione di un albo di professionisti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e consulenza di importo stimato inferiore a 40.000 Euro: pubblicità e motivazione dell’esclusione dei professionisti ritenuti non idonei e competenze professionali richieste”.

 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha segnalato a questa Autorità la presunta illegittimità di un avviso pubblico redatto dal Comune di P. per la formazione di un albo di professionisti idonei per il conferimento per l’anno 2000 di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e consulenza in materia di lavori pubblici.

Quanto sopra nel presupposto che sarebbe stata erroneamente consentita anche agli architetti l’iscrizione ad alcune categorie in cui si articola il predetto albo, e precisamente: (b) calcolo strutture complesse in cemento armato, edili e stradali; d) impianti tecnologici e relative verifiche. D’altro canto, sarebbe stata erroneamente esclusa l’iscrizione agli ingegneri professionisti per la categoria f): consulenza architettonica per interventi su beni vincolati.

Nel caso di specie, trattasi di futuri incarichi di importo inferiore a 40.000 Euro per i quali l’art.17, comma 12, della l.11/2/94, n.109 e l’art.62, comma 1, del D.P.R. 21/12/99, n.554 dispongono che vengano affidati a professionisti di fiducia previa adeguata pubblicità e sulla base di motivata scelta in relazione alla verifica dell’esperienza e della capacità professionale.

Da tali ultime disposizioni, discende che l’eventuale esclusione che il Comune appaltante potrà esercitare sulla base del riscontro formale della documentazione acquisita deve essere pubblicata e motivata adeguatamente.

Tanto è da ritenersi ove si ponga mente alla circostanza che l’iscrizione all’albo dei professionisti costituice l’evento propedeutico all’ affidamento e quindi è allo stesso ontologicamente connesso. 

Riguardo alla questione delle competenze professionali prospettato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, va precisato anzitutto che l’art.17, comma 8, della  l.109/94, nel sottolineare la responsabilità e la nominatività dell’incarico, fa esplicito riferimento alla necessità che il professionista sia iscritto in apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali .

Le competenze professionali degli architetti e degli ingegneri e l’ordinamento dei relativi albi sono definite dal R.D. 23/10/1925, n.2537, che attualmente costituisce l’unico riferimento normativo sul punto.

Da un esame di tale ultima disposizione normativa, nonché dai precedenti giurisprudenziali in materia (C.d.S. III Sez. 1538/84; C.d.S. IV Sez. 92/90; C.d.S. V Sez. 217/96 e 416/98) e dal parere reso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 16/12/1983, deriva l’esclusiva competenza degli ingegneri in materia di lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo, a meno che dette opere non siano strettamente connesse con singoli fabbricati.

Riguardo, invece, alla richiesta della sola laurea di architettura per l’iscrizione alla categoria f), ove si confermi il carattere di pura consulenza architettonica, non vi è dubbio che la laurea in ingegneria non sia idonea all’espletamento di tali incarichi.

 

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