DETERMINAZIONE N.5/2000 del 17 febbraio 2000
AFFIDAMENTO
INCARICHI DI PROGETTAZIONE E IMPORTO MINIMO STIMATO
A seguito di un esposto di un consigliere
comunale di Mantova lAutoritą per la vigilanza sui lavori pubblici veniva investita
della questione relativa alla legittimitą dellaffidamento di un incarico di
progettazione concernente lampliamento della piscina comunale.
La norma di cui al comma 12 bis dellart. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 -
secondo cui, ai fini dellindividuazione dellimporto stimato per gli incarichi
di progettazione, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la
direzione dei lavori ove affidata allo stesso progettista - non trova applicazione nel
caso in cui gli incarichi di progettazione e quello di direzione lavori siano affidati da
distinti soggetti aggiudicatori. Inoltre, il divieto di affidamento a soggetti pubblici o
di diritto privato dellespletamento delle funzioni e delle attivitą di stazione
appaltante di lavori pubblici, di cui allart. 19, comma 3, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, trova applicazione anche con riferimento alla sola attivitą di
progettazione di lavori pubblici di cui allart. 17 della stessa legge per cui non si
possono conferire incarichi di stazione appaltante a soggetti diversi dai Provveditorati o
dalle Province aventi ad oggetto la mera progettazione.
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