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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE n. 7/2000 del 17 febbraio 2000

PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA’. PROGETTI RELATIVI ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE

Con nota del 18 novembre 1999, il comune di Uboldo (VA) chiedeva l’avviso di questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in merito ad alcune questioni interpretative relative agli incentivi ed alle spese per la progettazione di lavori pubblici di cui all’art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

1. Stante il generico riferimento alla manutenzione di opere ed impianti contenuto nell’art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, l’incentivazione di cui all’art. 18 della legge stessa concerne anche la manutenzione ordinaria, ancorché non prevista nella programmazione triennale. Della ordinarietà della manutenzione e della conseguente scarsa entità e complessità dell’opera da realizzare si deve tener conto, peraltro, nell’apposito regolamento, di cui al comma 1 del detto articolo 18, al fine della determinazione dell’effettiva quota percentuale della somma da ripartire e da assegnare al progettista.

2. Per le stesse indicate considerazioni, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, può essere affidato all’esterno anche il servizio relativo alla redazione di un progetto di manutenzione ordinaria.

3. Il compenso incentivante di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, va determinato sulla base dell’importo posto a base di gara e, pertanto, in analogia al criterio seguito in ordine alla determinazione dell’importo dei lavori ai fini del calcolo delle competenze professionali secondo tariffa al netto della prevista incrementazione per IVA.

 

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