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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE N. 9/2000 del 17 febbraio 2000

AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI E DI SUPPORTO TECNICO DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE

Con nota del 3 dicembre 1999, l’azienda sanitaria “Usl Modena” chiedeva il parere dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in merito al coordinamento dell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e l’art. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229.
Al riguardo, va rilevato che la norma per ultimo indicata stabilisce che le aziende sanitarie agiscono mediante atti di diritto privato e che i contratti di fornitura di beni e di servizi, il cui valore sia inferiore a quello fissato dalla normativa comunitaria e da esse stipulati, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell’atto di organizzazione.
Va rilevato, inoltre, che l’art.17, commi 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni prevede invece una specifica disciplina pubblicistica per l’affidamento all’esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori ed accessorie, anche se di importo inferiore alla soglia comunitaria; ed, infine, che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell’art. 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni le norme di cui alla legge stessa non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa e con specifico riferimento a singole disposizioni.
In base al coordinato disposto delle norme indicate, può essere, anzitutto, precisato che è dato oggettivo e logico che i servizi cui fa riferimento la disciplina speciale relativa al settore sanitario, abbiano funzionali pertinenze con l’attività di settore. Ciò consente di ritenere che l’art. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 debba essere interpretato nel senso che la previsione in esso contenuta -  concernente la possibilità di appaltare o contrattare direttamente, secondo le norme di diritto privato, i contratti di fornitura e di servizi - con riferimento ai servizi, debba essere intesa come riguardante i servizi di cui agli allegati 1) e 2) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, fatta eccezione per quelli di cui alla relativa categoria 12, per  i quali trova, invece, applicazione l’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in precedenza indicata.
La conferma di tale interpretazione è apportata dalla mancanza di una abrogazione espressa delle disposizioni di cui all’art. 17, commi 11 e 12, della legge-quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994 e successive modificazioni, nonché da altre concordanti considerazioni. Sotto un primo profilo, concernente l’ambito soggettivo di applicazione della legge 109, le USL, qualificate come organismi aventi personalità giuridica pubblica, rientrano nell’ambito di applicazione del comma 2 lett. a) dell’art. 2 della legge stessa, dove sono elencate le amministrazioni ed enti a cui si applica integralmente la legge stessa, unitamente al Regolamento generale. Inoltre, nello stesso art. 17  1° co. lett.   b), le USL sono espressamente indicate tra i soggetti pubblici che possono costituire “uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori…” e quest’ultima disposizione sta a dimostrare che le USL – prima di affidare a soggetti esterni le attività previste dall’art. 17 – sono assoggettate ai vincoli fissate dal medesimo art. 17 e dall’art. 27 della legge quadro in materia di lavori pubblici.

 

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