DETERMINAZIONE N. 9/2000 del 17 febbraio 2000
AFFIDAMENTO
INCARICHI ESTERNI DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI E DI SUPPORTO TECNICO DA PARTE
DELLE AZIENDE SANITARIE
Con nota del 3 dicembre 1999, lazienda
sanitaria Usl Modena chiedeva il parere dellAutorità per la vigilanza
sui lavori pubblici in merito al coordinamento dellart. 17 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni e lart. 3, comma 1-ter, del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n.229.
Al riguardo, va rilevato che la norma per ultimo indicata stabilisce che le aziende
sanitarie agiscono mediante atti di diritto privato e che i contratti di fornitura di beni
e di servizi, il cui valore sia inferiore a quello fissato dalla normativa comunitaria e
da esse stipulati, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto
privato indicate nellatto di organizzazione.
Va rilevato, inoltre, che lart.17, commi 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni prevede invece una specifica disciplina pubblicistica per
laffidamento allesterno di incarichi di progettazione, direzione lavori ed
accessorie, anche se di importo inferiore alla soglia comunitaria; ed, infine, che, ai
sensi del disposto di cui al comma 4 dellart. 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni le norme di cui alla legge stessa non possono essere derogate,
modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa e con specifico riferimento a
singole disposizioni.
In base al coordinato disposto delle norme indicate, può essere, anzitutto, precisato che
è dato oggettivo e logico che i servizi cui fa riferimento la disciplina speciale
relativa al settore sanitario, abbiano funzionali pertinenze con lattività di
settore. Ciò consente di ritenere che lart. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229 debba essere interpretato nel senso che la previsione in esso
contenuta - concernente la possibilità di appaltare o contrattare direttamente,
secondo le norme di diritto privato, i contratti di fornitura e di servizi - con
riferimento ai servizi, debba essere intesa come riguardante i servizi di cui agli
allegati 1) e 2) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, fatta eccezione per quelli
di cui alla relativa categoria 12, per i quali trova, invece, applicazione
lart. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in precedenza indicata.
La conferma di tale interpretazione è apportata dalla mancanza di una abrogazione
espressa delle disposizioni di cui allart. 17, commi 11 e 12, della legge-quadro sui
lavori pubblici n. 109 del 1994 e successive modificazioni, nonché da altre concordanti
considerazioni. Sotto un primo profilo, concernente lambito soggettivo di
applicazione della legge 109, le USL, qualificate come organismi aventi personalità
giuridica pubblica, rientrano nellambito di applicazione del comma 2 lett. a)
dellart. 2 della legge stessa, dove sono elencate le amministrazioni ed enti a cui
si applica integralmente la legge stessa, unitamente al Regolamento generale. Inoltre,
nello stesso art. 17 1° co. lett. b), le USL sono espressamente indicate tra
i soggetti pubblici che possono costituire uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori
e questultima disposizione sta a dimostrare che le
USL prima di affidare a soggetti esterni le attività previste dallart. 17
sono assoggettate ai vincoli fissate dal medesimo art. 17 e dallart. 27 della
legge quadro in materia di lavori pubblici.
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