Autorita'
per la vigilanza sui lavori pubblici
Deliberazione n. 114 - Adunanza
del 29.4.2002
AG
189/01
Oggetto:
lista prezzi.
Richiedente:
Comune di Montebelluna e Comune di Rosà
Riferimento
normativo: articolo 90, comma 7 DPR 554/1999
Il
Consiglio
Vista
la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici appresso riportata
Considerato
in fatto
I
comuni sopra evidenziati hanno fatto pervenire alcuni quesiti
riguardanti problematiche relative al calcolo della media dei ribassi e
alla eventualità di errori nella compilazione della lista prezzi, da
parte dei concorrenti alle gare d’appalto.
In
particolare viene richiesto:
1)
quale numero di cifre decimali deve essere considerato dopo la virgola,
per il calcolo della soglia di anomalia, nel caso in cui le offerte dei
concorrenti non si presentano in modo univoco;
2)
se la verifica dei conteggi esposti nella lista debba essere effettuata
sul solo concorrente aggiudicatario e non anche sugli altri concorrenti,
nel caso in cui, in sede di apertura e lettura delle offerte, la
commissione di gara rilevi errori materiali o di calcolo ancor prima
della formulazione della graduatoria di gara;
3)
se, nell’offerta prezzi dell’aggiudicatario, debba procedersi alla
rideterminazione dei prezzi unitari secondo la percentuale di
discordanza rilevata fra prezzo complessivo offerto e corrispondente
ribasso percentuale, anche quando detta rideterminazione comporta un
aumento dei prezzi contrattuali e comunque uno stravolgimento della
effettiva volontà dell’impresa aggiudicataria, espressa nei prezzi
unitari offerti;
4)
se debba essere applicata la procedura di cui all’articolo 90, comma 7
del DPR 554/1999 nel caso in cui si rilevi che la discordanza fra prezzo
complessivo offerto e corrispondente ribasso percentuale sia dovuta ad
un erroneo inserimento, da parte del concorrente, nella somma offerta
sulla quale calcolare il corrispondente ribasso, dell’importo degli
oneri di sicurezza.
Ritenuto
in diritto
Per
quanto attiene al primo quesito, riguardante entrambi i sistemi di
aggiudicazione, massimo ribasso e prezzo più basso mediante offerta a
prezzi unitari, riguardante il numero di cifre decimali da prendere in
considerazione per il calcolo della soglia di anomalia, si sottolinea
che l’Autorità, nei c.d. “bandi tipo”, ha evidenziato la necessità
che i bandi di gara contengano esplicita disciplina in tal senso,
prevedendo, nel disciplinare di gara e nella lettera di invito, che
“le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o
superiore a cinque..” e comunque disponendo che siano fissati i
decimali e le modalità di arrotondamento.
Nel
caso in cui il bando di gara non preveda esplicita disciplina in tal
senso, non sembra possano essere posti limiti alle offerte proposte dai
concorrenti con la conseguenza che il calcolo della media dovrà essere
effettuato con un numero di cifre decimali pari al maggior numero
di cifre proposto dai concorrenti.
Per
quanto attiene invece agli altri quesiti, tutti riguardanti il sistema
di aggiudicazione mediante offerta a prezzi unitari, si precisa che la
disciplina è contenuta nell’articolo 90 del DPR 554/1999, il quale:
-
al comma 2 dispone che il concorrente debba indicare nella lista prezzi,
compilata secondo le istruzioni nello stesso comma specificate, il
prezzo complessivo offerto “unitamente al conseguente ribasso
percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il
prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in
lettere”;
-
al comma 3 dispone che nel caso di discordanza dei prezzi unitari
offerti prevale il prezzo indicato in lettere;
-
al comma 7 prevede che la verifica dei conteggi esposti nella lista
prezzi dall’aggiudicatario sia effettuata dopo l’aggiudicazione
definitiva e prima della stipula del contratto, “tenendo per validi ed
immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di
calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza
fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello
dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono
corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I
prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco
dei prezzi unitari contrattuali.”
Dal
quadro normativo sopra delineato emerge pertanto che, contrariamente
alla previgente disciplina, contenuta nell’articolo 5 della Legge
14/1973, abrogata dal DPR 554/1999:
-
la verifica dei conteggi deve essere effettuata dopo l’aggiudicazione
definitiva;
-
è consentita la correzione dei prezzi unitari, peraltro nel solo caso
in cui venga rilevata una discordanza fra prezzo complessivo e ribasso
percentuale.
La
procedura dettata dal Regolamento, è evidentemente tesa a lasciare a
carico dell’offerente il rischio di errori di calcolo nella
compilazione della lista prezzi, ponendo sullo stesso l’onere di
indicare, oltre al prezzo complessivo, anche il conseguente ribasso
percentuale, sul quale, peraltro, si andrà a basare il calcolo della
soglia di anomalia e quindi la formulazione della graduatoria di gara;
graduatoria di gara che costituirà la base per l’aggiudicazione
provvisoria e definitiva, senza che la Commissione di gara proceda ad
alcuna verifica né di conteggi né di calcolo di ribasso corrispondente
al prezzo complessivo offerto.
Quanto
al quesito relativo all’erroneo inserimento, da parte del concorrente,
nella somma da prendere in considerazione per il calcolo del
corrispondente ribasso, dell’importo degli oneri di sicurezza, sembra
che detta fattispecie debba essere inquadrata nell’ambito della
prescrizione di cui all’articolo 31, comma 2 della Legge 109/1994,
secondo la quale gli oneri di sicurezza “vanno evidenziati nei bandi
di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta”.
Da
quanto sopra ne deriva, pertanto, che l’erroneo inserimento, da parte
del concorrente, dell’importo degli oneri di sicurezza nella somma
sulla quale calcolare il corrispondente ribasso offerto, costituisce
motivo di esclusione dalla gara. Qualora la stazione appaltante
riscontri detto errore in fase di verifica, dopo l’aggiudicazione
definitiva, dovrà procedere all’esclusione del concorrente dalla gara
ed alla rideterminazione della soglia di anomalia.
In
base a quanto sopra considerato,
Il
Consiglio
-
accerta che è opportuno che la lex specialis contenga esplicita
disciplina relativa al numero di cifre decimali che saranno considerate
dopo la virgola nel calcolo della soglia di anomalia, prevedendo, nel
disciplinare di gara e nella lettera di invito una indicazione del
seguente contenuto: “le medie sono calcolate fino alla terza cifra
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque..”, o, comunque, fissando il
numero di decimali e le modalità di arrotondamento;
-
accerta che, nel caso in cui il bando di gara non preveda esplicita
disciplina, non possono essere posti limiti alle offerte proposte dai
concorrenti con la conseguenza che il calcolo della media dovrà essere
effettuato con un numero di cifre decimali pari al maggior numero
di cifre proposto dai concorrenti;
-
accerta che il rischio di errori di calcolo nella compilazione della
lista prezzi resta a carico del concorrente, in quanto l’articolo 90,
comma 2, del DPR 554/1999 pone sul concorrente stesso l’onere di
verificare la coerenza fra le quantità della lista prezzi e quelle
ricavabili dal progetto nonché di indicare, mediante formulazione
dell’offerta a prezzi unitari, oltre al prezzo complessivo, anche il
conseguente ribasso percentuale;
-
accerta che la verifica dei conteggi esposti nella lista prezzi,
secondo le modalità di cui all’articolo 90 DPR 554/1999 va effettuata
sul solo concorrente aggiudicatario dopo l’aggiudicazione definitiva;
-
accerta che deve procedersi alla rideterminazione dei prezzi unitari
secondo la percentuale di discordanza rilevata fra prezzo complessivo
offerto e corrispondente ribasso percentuale, anche quando detta
rideterminazione dovesse comportare un aumento o una riduzione dei
prezzi contrattuali e comunque anche quando detta rideterminazione
sembri comportare uno stravolgimento della volontà dell’impresa
aggiudicataria;
-
l’erroneo inserimento dell’importo degli oneri di sicurezza nella
somma sulla quale calcolare il corrispondente ribasso offerto
costituisce motivo di esclusione dalla gara; qualora la stazione
appaltante riscontri detto errore in fase di verifica dei conteggi
esposti nella lista prezzi, dopo l’aggiudicazione definitiva, dovrà
procedere all’esclusione del concorrente dalla gara ed alla
rideterminazione della soglia di anomalia con la conseguente nuova
aggiudicazione;
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