Autorita'
per la vigilanza sui lavori pubblici
Deliberazione n. 122 - Adunanza del 29/4/2002
AG
62/02
Oggetto:
premio di accelerazione
Stazione
appaltante: Azienda Sanitaria Locale n. 2 Olbia - Comune di Sezze
Riferimento
normativo:articolo 23 decreto Ministro dei lavori pubblici 19 aprile
2000 n. 145
Il
Consiglio
Vista
la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici
Considerato
in fatto
L’Azienda
Sanitaria Locale n. 2 di Olbia ha fatto pervenire un quesito in ordine
alla possibilità di inserire in un contratto stipulato ed in corso di
esecuzione, una clausola relativa al premio di accelerazione, non
prevista dal capitolato speciale e dal contratto.
Sempre
in merito al premio di accelerazione, il Comune di Sezze chiede se è
possibile, avendo l’amministrazione necessità di avere ultimata
l’opera per il 31 agosto p.v., riconoscere il premio di accelerazione
per un contratto la cui scadenza naturale è prevista per il 6 dicembre
2002.
Ritenuto
in diritto
L’articolo
23 del Capitolato Generale di Appalto di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145, disciplina il premio di
accelerazione prevedendo che “in casi particolari che rendano
apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può
prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno
di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel
capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre
che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte”.
Affrontare
una problematica sul premio di accelerazione significa dover
approfondire la fattispecie attinente al tempo nell’esecuzione
dell’appalto.
Il
termine nel contratto di appalto, in cui la prestazione è di norma
definita in funzione dell’opus da produrre, concerne il tempo
dell’adempimento e quindi, riferito al tempo di esecuzione della
prestazione, può essere iniziale o finale.
Per
quanto attiene il termine iniziale, con la consegna lavori e la
redazione del relativo verbale decorre il termine utile per il
compimento dell’opera o dei lavori (art. 129, comma 6, DPR 554/99).
Di
maggiore rilevanza appare il termine finale, qualificato per sua natura
come termine essenziale, dal momento che l’ultimazione dell’opera
rappresenta la soddisfazione dell’interesse pubblico al conseguimento
dell’oggetto dell’appalto, che trova la propria ragion d’essere
nella stessa causa del negozio giuridico.
Il
termine di ultimazione, secondo i principi generali di cui
all’articolo 1184 c.c., si presume a favore dell’appaltatore e
pertanto l’amministrazione non può né prevedere un termine così
breve, in relazione all’entità e complessità dell’opera da
realizzare, da rendere materialmente e tecnicamente impossibile la
prestazione, né pretendere un accelerazione o al contrario un
rallentamento, tali da implicare un andamento anomalo dell’appalto o
la sopportazione di oneri eccedenti ogni previsione contrattuale.
In
tale contesto si inserisce il premio di accelerazione con il quale
l’appaltatore viene sollecitato nell’ultimazione dell’opera
rispetto al termine fissato in contratto. L’acceleramento
nell’esecuzione non deve essere incompatibile con il compimento
dell’opera a regola d’arte, dal momento che le obbligazioni
contrattuali devono comunque essere garantite: infatti la prestazione di
conseguire una anticipazione nell’ultimazione dell’opera non
costituisce un obbligo dell’appaltatore, bensì è una condizione che
consente la corresponsione del premio da parte della stazione
appaltante.
Per
tale motivo i premi di accelerazione rappresentano dei compensi autonomi
rispetto al corrispettivo dovuto all’appaltatore, in quanto diretti a
retribuire lo stesso per i vantaggi che fa conseguire alla stazione
appaltante: adempiono quindi, ad una funzione inversa a quella cui
adempie la penale per il ritardo.
La
normativa previgente alla legge quadro contemplava, articolo 12 della
legge 141/1981, la possibilità di prevedere nel capitolato speciale di
appalto apposita clausola relativa al premio di accelerazione. Oggi
l’istituto è contemplato nel capitolato generale di appalto, di cui
al citato decreto 145/2000.
Si
ritiene che l’attuale previsione normativa che prevede l’inserimento
nel contratto della clausola di che trattasi, rappresenta un elemento
condizionante l’offerta e pertanto deve essere prevista fin
dall’esperimento della gara. Infatti, l’impresa dotata di strumenti
operativi od organizzativi tali da consentire uno sviluppo temporale
accelerato nell’esecuzione dei lavori, potrà, grazie alla
consapevolezza della presenza della clausola relativa al premio,
formulare una offerta basata anche su detto incentivo.
Occorre
inoltre tener presente la premessa in base alla quale è possibile
prevedere il premio di accelerazione e cioè quei “casi particolari
che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto”,
che comporta una valutazione a monte da parte della stazione appaltante,
sulla base della tipologia dell’appalto.
In
base a quanto sopra considerato,
Il
Consiglio
- accerta che il premio di accelerazione di cui all’articolo 23 del
Capitolato Generale di Appalto, approvato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145, in virtù della necessità di una
valutazione a monte da parte della stazione appaltante sulla base della
tipologia dell’appalto, deve essere previsto in contratto fin
dall’esperimento della gara, essendo un elemento condizionante
l’offerta;
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