Autorita'
per la vigilanza sui lavori pubblici
Deliberazione
n. 108 del
17.4.02
Oggetto:
certificato di abilitazione legge 46/90
Richiedente:
ANIEM
Riferimento
normativo: Legge 46/90
Il
Consiglio
Vista
la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici appresso riportata
Considerato
in fatto
L’ANIEM
ha fatto pervenire un quesito relativo all’obbligo, per la
partecipazione alle gare d’appalto per lavori pubblici comprendenti
anche l’esecuzione di lavorazioni attinenti agli impianti, del
possesso dell’abilitazione ai sensi della Legge 46/90. In particolare
veniva evidenziato un presunto contrasto fra quanto messo in atto da
parte delle Camere di Commercio, che rilasciano il relativo certificato
di abilitazione solo per l’esecuzione degli impianti all’interno
degli edifici ad uso civile, e quanto disciplinato dall’Autorità con
determinazione n.56/00, laddove la stessa ha subordinato
l’attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11,
OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in
quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell’elenco
di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n.46, al possesso da
parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge
46/90.
In
sintesi la problematica riguarda il fatto che molte stazioni appaltanti,
nella redazione dei bandi di gara prevedono, come requisito di
partecipazione, il possesso dell’abilitazione ai sensi della Legge
46/90, non solo per l’esecuzione di impianti all’interno degli
edifici ad uso civile, ma anche per opere diverse dagli edifici.
Stante
la valenza generale del quesito posto, la problematica è stata inserita
all’attenzione dei firmatari dei protocolli d’intesa che hanno fatto
pervenire le richieste osservazioni entro il termine loro fissato.
Ritenuto
in diritto
Ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, della Legge 46/90:
“Sono
soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti
relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a)
gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione di energia elettrica all’interno degli edifici a partire
dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b)
gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c)
gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d)
gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di uso, di
accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
e)
gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
f)
gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili o simili;
g)
gli impianti di protezione antincendio.”
Il
DPR 6.12.1991, n. 447 “Regolamento di attuazione della Legge 46/90 in
materia di sicurezza degli impianti” chiarisce, all’articolo 1, cosa
debba intendersi per edifici adibiti ad uso civile e agli articoli 2 e 3
fornisce ulteriori precisazioni quanto ai requisiti
tecnico-professionali da possedersi dall’imprenditore o dal suo
responsabile tecnico, nonché precisa che il certificato di
riconoscimento dei medesimi requisiti è rilasciato alle imprese singole
o associate dalla Camera di Commercio.
Il
DPR 6.6.2001 numero 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia”, la cui entrata in vigore è
stata differita, con Legge 463/2001, al 30.6.2002:
-
con l’articolo 107 ha ampliato l’ambito di applicazione della sopra
riportata legge 46/90 agli “impianti relativi agli edifici quale che
ne sia la destinazione d’uso”;
-
con l’articolo 108, commi 1 e 2, ha riconfermato quanto disposto
dall’articolo 2 della Legge 46/90 e cioè che la relativa abilitazione
è attestata dall’iscrizione al registro Ditte di cui al R.D.
2011/1934 o nell’albo delle imprese artigiane di cui alla legge
443/1985 e che l’esercizio dell’attività in questione è
subordinato al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al
successivo articolo 109 da parte dell’imprenditore, il quale, ove non
ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività un
responsabile tecnico che abbia tali requisiti;
-
con il comma 3 dello stesso articolo 108 introduce una novità rispetto
al dettato di cui alla legge 46/90 ponendo una corrispondenza con il
regime di qualificazione SOA, lasciando salvo in ogni caso l’esercizio
delle attività alle imprese “in possesso di attestazione per le
relative categorie rilasciata da una società organismo di attestazione
(SOA), debitamente autorizzata ai sensi del DPR 34/2000”.
In
tale ambito normativo si inseriscono le disposizioni dell’Autorità
che:
-
con determinazione 56/00 ha chiarito che “l’attribuzione della
qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9,
OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono
l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell’elenco di cui
all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n.46, è condizionata dal
possesso da parte dell’impresa dell’abilitazione prescritta dalla
suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di
iscrizione alla CCIAA”;
-
con determinazione 6/01 ha precisato che, al fine della qualificazione
delle imprese nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14,
OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, la presenza, nella direzione
tecnica delle stesse, di soggetti in possesso dei requisiti tecnico
professionali di cui al DPR 447/1991 (tecnici laureati o diplomati), è
equivalente al possesso della abilitazione dimostrata tramite
certificato della CCIAA”;
-
nella nota illustrativa ai “bandi tipo” ha ritenuto opportuno che,
nei bandi di importo inferiore a Euro 150.000, in quanto relativi ad
appalti non soggetti alle disposizioni sul sistema unico di
qualificazione, vengano indicate le lavorazioni che, come nel caso della
Legge 46/90, richiedono una specifica particolare qualificazione, al
fine di evitare che dette lavorazioni incidano sulla quota massima
subappaltabile correndo così il rischio dell’insorgere di difficoltà
nel caso in cui, al superamento di detta quota, l’aggiudicatario non
sia in possesso della specifica particolare qualificazione.
Da
quanto sopra evidenziato risulta evidente che
1)
l’abilitazione di cui alla legge 46/90 costituisce un requisito
indispensabile per l’esecuzione delle lavorazioni attinenti agli
impianti di cui alla elencazione contenuta nell’articolo 1 della Legge
46/90 relativamente agli edifici, quale che ne sia la destinazione
d’uso;
2)
il possesso di detta abilitazione può essere comprovato mediante la
produzione del certificato della Camera di Commercio, ovvero di
attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla declaratoria
contenuta nell’allegato A al DPR 34/2000, alle quali possono essere
ricondotte le lavorazioni attinenti agli impianti indicati
nell’articolo 1 della Legge 46/90;
3)
il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato
dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile
delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi
prescritti requisiti.
In
base a quanto sopra considerato,
Il
Consiglio
-
accerta che l’abilitazione di cui alla Legge 46/90 non costituisce
requisito di partecipazione alle relative gare d’appalto in quanto non
ricompreso fra i requisiti di cui al titolo III del DPR 34/2000;
costituisce invece requisito indispensabile, da dimostrare in fase
esecutiva, qualora l’appalto riguardi lavori pubblici comprendenti
impianti di cui all’elencazione contenuta nell’articolo 1 della
legge 46/90;
-
accerta che il possesso di attestazione SOA in una delle seguenti
categorie: OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17,
OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 abilita le imprese allo svolgimento
delle attività connesse alla esecuzione di lavorazioni attinenti agli
impianti indicati nell’articolo 1 della Legge 46/90;
-
manda all’Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente
deliberazione al soggetto istante.
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