Autorita'
per la vigilanza sui lavori pubblici
Deliberazione
del 15 maggio 2002 n. 139
Oggetto:
dimostrazione del possesso del sistema di qualità
Richiedenti:
Consorzio ASI di Avellino e
Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica
Riferimento
normativo: articolo 4, comma 1, DPR 34/2000
Considerato
in fatto
Sono
pervenuti alcuni quesiti riguardanti il possesso del sistema di qualità.
In
particolare, il Consorzio ASI di Avellino ed il Consorzio per lo
sviluppo degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica chiedono:
-
se, in caso di Associazione, il possesso degli elementi
significativi e correlati del sistema di qualità debba essere
dimostrato da tutti i partecipanti all’ATI ovvero sia sufficiente il
possesso da parte di un solo componente, nonché se detta norma si
applichi anche nei confronti del subappaltatore;
-
se la dimostrazione del possesso degli elementi significativi e
correlati del sistema di qualità debba essere richiesta alle imprese
concorrenti anche con riferimento alle procedure di gara iniziate
anteriormente all’1.1.2002 e conclusesi in data successiva.
Ritenuto
in diritto
A
decorrere dal 1.1.2002, secondo la cadenza temporale di cui alla tabella
B allegata al DPR 34/2000, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dello
stesso DPR, ai fini della qualificazione, le imprese debbono possedere
elementi significativi e correlati del sistema di qualità per la
partecipazione ad appalti pubblici per i quali sia richiesta
l’attestazione SOA dalla
classifica VI alla VIII.
Per
“sistema di qualità” deve intendersi la struttura organizzativa, le
procedure, i processi e le risorse, necessari ad attuare la gestione
della qualità; la certificazione del sistema di garanzia della qualità
è l’atto finale attraverso il quale un organismo di certificazione
all’uopo preposto esamina, attraverso propri ispettori qualificati,
che i piani della qualità, il manuale della qualità e le conseguenti
organizzazioni strutturali, di controllo, di trattamento delle non
conformità e di registrazione della qualità posti in essere siano
conformi alle norme della serie 9000 prescelte a seconda della diversa
attività aziendale. Per quanto riguarda i lavori pubblici, l’Autorità,
con determinazione 56/00 ha precisato che il possesso del sistema
di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui all’articolo 4 del D.P.R.
34/2000 si intende dimostrato qualora il relativo certificato o
dichiarazione è stato rilasciato da un organismo accreditato dal
SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell’Unione
Europea) per la classifica n. 28; a decorrere dal 1.1.2002 è a regime
il sistema di qualificazione SOA, e pertanto a
tali organismi di attestazione è demandato il compito di attestare
l’esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, degli elementi
di qualificazione, fra i quali anche il possesso del sistema di qualità
o degli elementi correlati.
Indipendentemente
dalla sua dimostrazione, per cui il DPR 34/2000 ha previsto una
gradualità temporale di durata quinquennale, sembra indubbio che il
requisito inerente il possesso del “sistema di qualità” mira ad
assicurare che l’impresa esegua un lavoro secondo un livello minimo di
prestazioni, secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che
valorizzano l’organizzazione complessiva dell’attività e l’intero
svolgimento nelle diverse fasi.
Deve
quindi ritenersi che
la stazione appaltante deve
ricevere assicurazioni circa l’esecuzione dei lavori secondo un
livello minimo di prestazioni, da tutti i soggetti tenuti alle
prestazioni contrattuali e cioè da tutte le imprese componenti
l’associazione, atteso che ciascuna di loro sarà esecutrice di una
certa parte di lavori.
Tuttavia
occorre osservare che, dall’esame della tabella “B” allegata al
DPR 34/2000 emerge che il legislatore ha previsto, al termine della fase
transitoria, che il possesso del sistema di qualità sia obbligatorio
per le classifiche di attestazione SOA a decorrere dalla III, restando
esente da detto obbligo la qualificazione nella classifiche I e II (da 0
a 1 miliardo di lire).
Sulla
base di quanto sopra esposto, pertanto, in caso di associazioni
temporanee di tipo verticale - stante il diverso regime di responsabilità
esistente nel caso di tali associazioni, che presuppongono una
specializzazione diversificata delle associate e, quindi, una
suddivisione qualitativa del lavoro - qualora l’impresa mandante
assuma lavorazioni di una categoria scorporabile che, nel quinquennio di
vigenza della fase transitoria prevista dall’articolo 4 del DPR
34/2000, sia di importo inferiore ai limiti e secondo le scadenze
temporali previste dalla suddetta tabella “B” e, al termine della
fase transitoria, sia di importo pari o inferiore alla classifica II, il
possesso del sistema di qualità o
degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità,
non deve essere dimostrato.
Analogamente
deve ritenersi per le lavorazioni assunte dal subappaltatore, qualora i
lavori ad esso affidati rientrino nei limiti di importo e scadenze
temporali della tabella “B” sopra richiamata ovvero, a regime,
risultino di importo pari o inferiore alla classifica II.
Per
quanto attiene al secondo quesito, relativo alla necessità di
dimostrare il possesso del sistema di qualità anche per gli appalti
aggiudicati successivamente al 1.1.2002, pur se il bando di gara è
stato pubblicato in vigenza del regime di qualificazione transitorio,
sembra che la problematica possa essere risolta facendo ricorso al
principio di carattere generale secondo il quale, nella fase relativa
alla gara, per l'individuazione del contraente si applica la legge
vigente alla data di pubblicazione del bando di gara; e questo, con
riferimento alle procedure di affidamento sia tramite asta pubblica sia
a mezzo di licitazione privata; in queste ultime, infatti, pur se la lex
specialis è completata con la lettera di invito, non può ritenersi che
questa ultima possa avere contenuto e portata difformi da quelle del
bando di gara; e del resto “la materia della contrattazione ad
evidenza pubblica è particolarmente sensibile allo jus superveniens,
trattandosi di un procedimento spesso lungo ed elaborato, nel quale è
però necessaria la rigorosa unità della normativa applicabile, in
quanto la presenza di più fasi distinte all'interno del suo sviluppo
(bando, procedura di valutazione, approvazione, risultanze valutative
della Commissione) non conferisce mai alle stesse un'autonomia
subprocedimentale tale da poter applicare a ciascuna di esse il
principio del tempus regit actum” (TAR Milano 2162 – 23.9.1998).
L’Autorità si è espressa nei suddetti sensi con la determinazione
n.54 del 7 dicembre 2000
In
base a quanto sopra considerato,
Il
Consiglio
-
accerta
che il possesso della certificazione del sistema di qualità o di
elementi significativi e correlati del sistema di qualità, secondo la
cadenza temporale prevista dalla tabella “B” allegata al DPR
34/2000, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dello stesso DPR, deve
essere dimostrato, in caso di associazione temporanea d’imprese
orizzontale e verticale, da ciascuna impresa componente, fatto salvo
che, in caso di associazione verticale, l’importo delle lavorazioni di
una categoria scorporabile rientri, nella fase transitoria, nei
limiti e secondo le scadenze temporali della tabella “B” allegata al
DPR 34/2000, oppure, al termine della fase transitoria, sia di importo
pari o inferiore alla classifica II;
-
accerta
che il subappaltatore, nel caso che l’importo delle lavorazioni
subappaltate rientri, nella fase transitoria, nei limiti e secondo le
scadenze temporali della tabella “B” allegata al DPR 34/2000,
oppure, al termine della fase transitoria, sia di importo pari o
inferiore alla classifica II, non è tenuta alla dimostrazione del
possesso del certificato di qualità aziendale o del possesso degli
elementi significativi e correlati
del sistema di qualità;
-
accerta
che la dimostrazione del
possesso della certificazione di qualità o degli elementi significativi
e correlati del sistema di qualità deve essere richiesta alle imprese
concorrenti alle gare
d’appalto il cui bando di gara è pubblicato in data successiva
all’1.1.2002;
-
manda all’Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la
presente deliberazione ai soggetti istanti.
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