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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

DELIBERAZIONE 16 luglio 2002
Adempimento del responsabile del procedimento in occasione di sottoscrizione di accordo bonario e consequenziale redazione di progetto di variante. (Deliberazione n. 205).

Considerato in fatto.
A seguito della effettuazione di alcuni accertamenti ispettivi
nonche' nel corso dell'espletamento dell'attivita' istruttoria del
Servizio Ispettivo dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici, si e' avuto modo di constatare che in riferimento agli
accordi bonari di cui all'art. 31-bis della legge n. 109/1994 e sue
modifiche ed integrazioni, alcuni di essi pervengono a definizione
con la parvenza del conseguimento di enormi vantaggi economici per la
P.A.
Piu' specificatamente si e' soliti constatare che l'originaria
pretesa economica, relativa alle riserve avanzate dall'impresa, molto
spesso subisce considerevoli contrazioni economiche e le economie
cosi' realizzate sono rimesse indirettamente nella disponibilita'
dell'impresa attraverso il concordamento di nuovi prezzi, inseriti in
progetti di variante necessariamente da redigersi al fine di recepire
le domande e/o riserve avanzate dall'impresa medesima, accettate
dall'amministrazione appaltante con la sottoscrizione di un accordo
bonario.
Ritenuto in diritto.
Il fenomeno del caso di specie come sopra riportato, risulta in
qualche modo collegato con la proposizione di progetti di variante,
redatti al fine di poter recepire le richieste avanzate dall'impresa
a seguito di definizione di accordo bonario sottoscritto dalle parti.
Appare necessario che il Responsabile del procedimento, nei casi in
cui l'originaria pretesa economica risulti a seguito di accordo
transattivo, fortemente contratta, accerti che nella consequenziale
perizia di variante, non siano inserite categorie di lavoro che
contemplino: magisteri, specifiche lavorazioni o sovrapprezzi vari,
in qualche modo riferiti a quelle domande e/o riserve
dell'appaltatore che risultano essere state negate in sede di
sottoscrizione di accordo bonario.
In base a quanto sopra considerato;
Il Consiglio
conviene che il responsabile del procedimento in occasione della
proposizione di perizie di variante, nei casi in cui le stesse siano
precedute dalla sottoscrizione di un accordo bonario, definito come
precedentemente descritto, riporti nella relazione tecnica allegata
al progetto di variante medesimo, una dichiarazione di cui ne risulta
diretto responsabile, circa il non inserimento nel progetto variato,
di categorie di lavoro contemplanti: specifiche lavorazioni,
magisteri, o sovrapprezzi in qualche modo riferiti alla quota parte
di riserve e/o domande dell'impresa che risultano essere state
respinte dalla Stazione appaltante in sede di sottoscrizione di
accordo bonario.

 

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