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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

Deliberazione N. 325 del 20 novembre 2002

 “Regolarità dell’attestazione rilasciata all’Acea S.p.a.”

Considerato in fatto

Nel comunicato alle SOA del 28 settembre 2001, n. 14, quest’Autorità di vigilanza formulava l’indicazione secondo cui le società miste, costituite da comuni e province per la gestione dei servizi pubblici locali, non potessero conseguire l’attestazione di qualificazione. L’indicazione veniva confermata dal Consiglio dell’Autorità, in riscontro ad un quesito proposto, con deliberazione assunta nell’adunanza del 2 ottobre 2002, comunicata alla ACEA Spa e dalla stessa non impugnata.

Successivamente il Settore competente riscontrava l’avvenuto inserimento nel Casellario informatico delle imprese qualificate di una attestazione (n. 837/1/00 del 31 luglio 2002), rilasciata dalla Eurosoa Organismo di attestazione Spa alla Soc. ACEA Spa; seguiva comunicazione alla ACEA e alla SOA che aveva rilasciato l’attestazione che la questione sarebbe stata esaminata dall’Autorità nella riunione del 14.11.2002.

A tale riunione partecipavano i rappresentanti della ACEA Spa e della società di attestazione, deducendo la legittimità del rilascio dell’attestazione di qualificazione, se non altro perché la sopravvenuta normativa di cui alla legge 1 agosto 2002, n. 166 aveva soppresso le indicazioni legislative che nel precedente sistema potevano indurre a diversa conclusione.

Considerato in diritto

Ciò premesso, occorre rilevare che nella valutazione dell’Autorità in precedenza espressa - oltre alle indicazioni della Commissione consultiva ex art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., riguardanti lo stretto collegamento delle società miste con il territorio dell’ente di riferimento e la particolare condizione di privilegio di cui esse godono nel mercato e che sono di ostacolo ad una parità di trattamento fra operatori nell’affidamento dei lavori pubblici - era decisivo il rilievo che il comma 5-bis dell’art. 2 della legge 109/1994 allora vigente sanciva il principio del cosiddetto “obbligo di esternalizzazione dei lavori pubblici” degli enti aggiudicatori; per cui le stazioni appaltanti (tra le quali le società in esame) potevano eseguirli - tranne quelli in economia - esclusivamente mediante contratti di appalto. 

Va considerato, tuttavia, che nel nuovo testo dell’art. 2 della indicata legge 109/1994 e s.m., quale risultante dalle modifiche apportate dalla legge 166/2002, il detto comma 5-bis risulta soppresso.

Va considerato, inoltre, che il nuovo art. 113 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quale modificato dall’art. 35 della legge 20 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), prevede una equiparazione, da attivare progressivamente nel tempo, delle società miste che gestiscono servizi locali di rilevanza industriale, ai privati operatori. 

Alla luce di queste innovazioni legislative, occorre, pertanto, riesaminare la questione relativa al problema del rilascio dell’attestazione di qualificazione da parte delle SOA alle società miste. L’attestazione di cui trattasi ha funzione di riconoscimento di idoneità di una impresa ad eseguire lavori per le categorie e per gli importi di classifica. Tale riconoscimento di idoneità ha due effetti: legittima l’impresa ad eseguire lavori pubblici; assegna una qualifica di idoneità ai fini della partecipazione agli appalti di lavori pubblici.

La più complessa problematica relativa a quest’ultimo effetto non risulta presente nella fattispecie all’esame e richiede, comunque, un approfondimento cui non può essere estraneo né l’indirizzo giurisprudenziale, né l’interpretazione della norma relativa alla equiparazione della società mista ai privati.

Può essere più agevolmente definito l’altro aspetto e cioè quello della ammissibilità del rilascio dell’attestazione al fine di consentire a dette società la esecuzione in proprio di lavori pubblici.

Le modifiche normative anzidette mutano i parametri di riferimento ai fini della soluzione del problema e la chiarezza delle indicazioni legislative è tale da non richiedere ampia motivazione. Risulta pacifico, infatti, che un intervento abrogativo di una norma che pone un limite fa cadere questo limite e rende inammissibile ogni interpretazione che si basava sullo stesso. 

In base alle precisazioni prima svolte è questo profilo che interessa, mentre per la modifica di cui alla legge 448/2001 va fatto presente come non vi sia dubbio che la equiparazione ai privati operatori faccia venir meno la posizione di privilegio (accompagnata da limitazione in altro settore) riconosciuta dalla norma ora abrogata.

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore (18 agosto 2002) della legge 166/2002 che ha soppresso l’obbligo cosiddetto di “esternalizzazione” dei lavori, anche tali società miste costituite ai sensi degli artt. 113, 113-bis e 116 del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000, in quanto organizzate in forma di impresa, possono conseguire l’attestazione di qualificazione.

Passando, ora, all’esame del caso in argomento, va rilevato che l’attestazione n. 837/1/00 rilasciata all’ACEA Spa reca data antecedente all’entrata in vigore della richiamata riforma legislativa. Sicché, la stessa risulta rilasciata nella vigenza di un ordinamento che, nella valutazione dell’Autorità, di cui peraltro sono stati resi edotti i soggetti interessati ed, in particolare, tutte le SOA, ne precludeva la qualificazione. 

Ne deriva che l’attestazione conseguita deve essere ritenuta non utilizzabile in quanto rilasciata non in conformità delle norme all’epoca vigenti come interpretate dell’Autorità e di tale effetto deve essere fatta annotazione nel Casellario informatico delle imprese, esistente presso la stessa

Resta ovviamente ferma la facoltà, sia per la ACEA Spa, come per gli altri analoghi operatori, di conseguire attestazioni di qualificazione in base all’indicato e riformato contesto ordinamentale, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 166/2002.

La realtà concreta consentirà di valutare se l’applicazione della normativa di cui trattasi porti ad una effettiva incisione dei principi di libera concorrenza e di accesso agli appalti, principi propri e della legislazione comunitaria e di quella italiana,

P.Q.M.

Il Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dispone che in calce all’attestazione n. 837/1/00 rilasciata in data 31 luglio 2002 dalla Eurosoa Organismo di attestazione Spa alla Acea Spa inserita nel Casellario informatico delle imprese qualificate venga aggiunta la seguente annotazione “l’attestazione non è utilizzabile in quanto rilasciata in contrasto con le indicazioni interpretative dell’Autorità comunicate alle Soa”.

Così deciso in Roma dal Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella riunione del 20 novembre 2002.

 

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