Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Deliberazione
N. 325 del
20 novembre 2002
“Regolarità
dell’attestazione rilasciata all’Acea S.p.a.”
Considerato
in fatto
Nel
comunicato alle SOA del 28 settembre 2001, n. 14, quest’Autorità di
vigilanza formulava l’indicazione secondo cui le società miste,
costituite da comuni e province per la gestione dei servizi pubblici
locali, non potessero conseguire l’attestazione di qualificazione.
L’indicazione veniva confermata dal Consiglio dell’Autorità, in
riscontro ad un quesito proposto, con deliberazione assunta
nell’adunanza del 2 ottobre 2002, comunicata alla ACEA Spa e dalla
stessa non impugnata.
Successivamente
il Settore competente riscontrava l’avvenuto inserimento nel
Casellario informatico delle imprese qualificate di una attestazione (n.
837/1/00 del 31 luglio 2002), rilasciata dalla Eurosoa Organismo di
attestazione Spa alla Soc. ACEA Spa; seguiva comunicazione alla ACEA e
alla SOA che aveva rilasciato l’attestazione che la questione sarebbe
stata esaminata dall’Autorità nella riunione del 14.11.2002.
A
tale riunione partecipavano i rappresentanti della ACEA Spa e della
società di attestazione, deducendo la legittimità del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, se non altro perché la
sopravvenuta normativa di cui alla legge 1 agosto 2002, n. 166 aveva
soppresso le indicazioni legislative che nel precedente sistema potevano
indurre a diversa conclusione.
Considerato
in diritto
Ciò
premesso, occorre rilevare che nella valutazione dell’Autorità in
precedenza espressa - oltre alle indicazioni della Commissione
consultiva ex art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
s.m., riguardanti lo stretto collegamento delle società miste con il
territorio dell’ente di riferimento e la particolare condizione di
privilegio di cui esse godono nel mercato e che sono di ostacolo ad una
parità di trattamento fra operatori nell’affidamento dei lavori
pubblici - era decisivo il rilievo che il comma 5-bis dell’art. 2
della legge 109/1994 allora vigente sanciva il principio del cosiddetto
“obbligo di esternalizzazione dei lavori pubblici” degli enti
aggiudicatori; per cui le stazioni appaltanti (tra le quali le società
in esame) potevano eseguirli - tranne quelli in economia -
esclusivamente mediante contratti di appalto.
Va
considerato, tuttavia, che nel nuovo testo dell’art. 2 della indicata
legge 109/1994 e s.m., quale risultante dalle modifiche apportate dalla
legge 166/2002, il detto comma 5-bis risulta soppresso.
Va
considerato, inoltre, che il nuovo art. 113 del T.U. sull’ordinamento
degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quale
modificato dall’art. 35 della legge 20 dicembre 2001, n. 448 (legge
finanziaria 2002), prevede una equiparazione, da attivare
progressivamente nel tempo, delle società miste che gestiscono servizi
locali di rilevanza industriale, ai privati operatori.
Alla
luce di queste innovazioni legislative, occorre, pertanto, riesaminare
la questione relativa al problema del rilascio dell’attestazione di
qualificazione da parte delle SOA alle società miste. L’attestazione
di cui trattasi ha funzione di riconoscimento di idoneità di una
impresa ad eseguire lavori per le categorie e per gli importi di
classifica. Tale riconoscimento di idoneità ha due effetti: legittima
l’impresa ad eseguire lavori pubblici; assegna una qualifica di
idoneità ai fini della partecipazione agli appalti di lavori pubblici.
La
più complessa problematica relativa a quest’ultimo effetto non
risulta presente nella fattispecie all’esame e richiede, comunque, un
approfondimento cui non può essere estraneo né l’indirizzo
giurisprudenziale, né l’interpretazione della norma relativa alla
equiparazione della società mista ai privati.
Può
essere più agevolmente definito l’altro aspetto e cioè quello della
ammissibilità del rilascio dell’attestazione al fine di consentire a
dette società la esecuzione in proprio di lavori pubblici.
Le
modifiche normative anzidette mutano i parametri di riferimento ai fini
della soluzione del problema e la chiarezza delle indicazioni
legislative è tale da non richiedere ampia motivazione. Risulta
pacifico, infatti, che un intervento abrogativo di una norma che pone un
limite fa cadere questo limite e rende inammissibile ogni
interpretazione che si basava sullo stesso.
In
base alle precisazioni prima svolte è questo profilo che interessa,
mentre per la modifica di cui alla legge 448/2001 va fatto presente come
non vi sia dubbio che la equiparazione ai privati operatori faccia venir
meno la posizione di privilegio (accompagnata da limitazione in altro
settore) riconosciuta dalla norma ora abrogata.
Pertanto,
a decorrere dalla data di entrata in vigore (18 agosto 2002) della legge
166/2002 che ha soppresso l’obbligo cosiddetto di
“esternalizzazione” dei lavori, anche tali società miste costituite
ai sensi degli artt. 113, 113-bis e 116 del T.U. di cui al D.Lgs.
267/2000, in quanto organizzate in forma di impresa, possono conseguire
l’attestazione di qualificazione.
Passando,
ora, all’esame del caso in argomento, va rilevato che l’attestazione
n. 837/1/00 rilasciata all’ACEA Spa reca data antecedente
all’entrata in vigore della richiamata riforma legislativa. Sicché,
la stessa risulta rilasciata nella vigenza di un ordinamento che, nella
valutazione dell’Autorità, di cui peraltro sono stati resi edotti i
soggetti interessati ed, in particolare, tutte le SOA, ne precludeva la
qualificazione.
Ne
deriva che l’attestazione conseguita deve essere ritenuta non
utilizzabile in quanto rilasciata non in conformità delle norme
all’epoca vigenti come interpretate dell’Autorità e di tale effetto
deve essere fatta annotazione nel Casellario informatico delle imprese,
esistente presso la stessa
Resta
ovviamente ferma la facoltà, sia per la ACEA Spa, come per gli altri
analoghi operatori, di conseguire attestazioni di qualificazione in base
all’indicato e riformato contesto ordinamentale, con decorrenza dalla
data di entrata in vigore della legge 166/2002.
La
realtà concreta consentirà di valutare se l’applicazione della
normativa di cui trattasi porti ad una effettiva incisione dei principi
di libera concorrenza e di accesso agli appalti, principi propri e della
legislazione comunitaria e di quella italiana,
P.Q.M.
Il
Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dispone
che in calce all’attestazione n. 837/1/00 rilasciata in data 31 luglio
2002 dalla Eurosoa Organismo di attestazione Spa alla Acea Spa inserita
nel Casellario informatico delle imprese qualificate venga aggiunta la
seguente annotazione “l’attestazione non è utilizzabile in quanto
rilasciata in contrasto con le indicazioni interpretative dell’Autorità
comunicate alle Soa”.
Così
deciso in Roma dal Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici nella riunione del 20 novembre 2002.
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