Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Deliberazione
n.331 del 20 novembre 2002
Oggetto:
certificazioni di qualità
rilasciate dall’European Institute for Quality Certificate (IECQ)
Riferimenti
normativi:
art. 4, del DPR 25 gennaio 2000 n° 34; art. 8, comma 11-quater, della
Legge 11 febbraio 1994 n°109 e s.m.
Il
Consiglio
Vista
la relazione del Settore qualificazione e vigilanza sulle Imprese
Considerato in fatto
L’Agenzia
Territoriale per la Casa della provincia di Torino ha comunicato che in
sede di esperimento delle procedure di gara per i
lavori di ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato in via
Leini, l’aggiudicataria ITE Impianti srl di Pianezza ed altre
imprese Tekno 3 Sas, Tecnocap srl e B.O.M.A.R. Sas hanno esibito ai fini
della riduzione della cauzione provvisoria le certificazioni del
possesso del sistema di qualità rilasciate dall’European Institute
for Quality Certificate, di seguito denominato come IECQ.
LA
S.A. ha comunicato che dalle verifiche attivate è emerso che la
suddetta società IECQ non è accreditata né dal Sincert, né da altri
organismi operanti nello Spazio Economico Europeo, aderenti
all’accordo Multilaterale EA ed ha, pertanto, richiesto a questa
Autorità di fornire delle specifiche indicazioni.
L’art.
8, comma 11-quater, della L.109/94, dispone che le imprese alle quali
venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema
di qualità possono usufruire in sede di partecipazione alle gare di
particolari benefici.
L’art.
4, del DPR del 25 gennaio 2000 n°34 dispone che il possesso della
certificazione del sistema di qualità o degli elementi significati di
tale sistema è condizione necessaria per la qualificazione delle
imprese, secondo la cadenza temporale prevista dall’allegato B del DPR
34/2000
Ritenuto
in diritto
La
questione riguardante gli organismi abilitati a rilasciare le
certificazioni relative al possesso del sistema di qualità, come
previsto dall’art. 2, comma 1, lett. l), del DPR 34/2000, è stata
oggetto di un tavolo di concertazione attivato da questa Autorità con
l’Ispettorato tecnico del Ministero dell’Industria (attualmente
Ministero delle Attività produttive), cui è attribuita la competenza
in materia di norme che regolamento il settore delle certificazioni di
qualità.
Le
conclusioni di tale tavolo di concertazione sono confluite nel
comunicato n° 8 inviato alle SOA, in data 15 maggio 2001,
successivamente aggiornato con il comunicato n° 11 del 2 luglio 2002,
alla luce di una successiva integrazione dell’elenco dei soggetti
abilitati all’accreditamento comunicata dal suddetto del Ministero .
Attualmente,
dunque, gli Organismi abilitati all’accreditamento dei soggetti che
possono rilasciare le certificazioni previste dall’art. 4 del DPR
34/2000 sono i seguenti:
Sincert
Italia
BMWA
Austria
Belcert
Belgio
COFRAC
Francia
DANAK
Danimarca
DAR-TGA
Germania
ENAC
Spagna
FINAS
Finlandia
NA
Novergia
NAB
Irlanda
RVA
Paesi Bassi
SAS
Svizzera
SWEDAC
Svezia
UKAS
Regno Unit
Il
Consiglio
accerta
che la società European Institute for Quality Certificate (IECQ) non è
accreditata né dal Sincert, né da altri organismi operanti nello
Spazio Economico Europeo, aderenti all’accordo Multilaterale EA;
delibera
a)
le Soa, qualora abbiano rilasciato attestazioni di qualificazione
in presenza di certificazioni del sistema di qualità certificato
da Enti che non risultano accreditati dai suddetti Organismi, devono
procedano alla loro revisione;
b)
le Stazioni Appaltanti, ai fini della dimostrazione di quanto
previsto dell’art. 8, comma 11-quater, della Legge 109/94 e
dall’art. 4, del DPR 34/2000, non possono accettare le certificazioni
del sistema di qualità rilasciate da Enti che non risultano accreditati
dai suddetti Organismi;
c)
manda ai settori competenti per la pubblicazione della presente
deliberazione sulla G.U.R.I. e per l’invio diretto alle Soa
autorizzate ed alla stazione appaltante richiedente.
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