Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
N. 6/2002 del 3 aprile 2002
Disposizioni
sui certificati di esecuzione dei lavori e sulla relazione dettagliata
sul comportamento delle imprese (Allegato
D e articolo 27, comma 4, del DPR 25 gennaio 2000 n. 34)
Premesso
che:
a)
nell’esercizio dell’attività di vigilanza dell’Autorità
(articolo 14 del DPR 34/2000) è emerso una diffusa negligenza delle
stazioni appaltanti (articolo 2, comma 1, lettera b) del DPR 34/2000)
nella redazione dei certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al
DPR 34/2000);
b)
la negligenza consiste principalmente nel compilare parzialmente
il certificato di esecuzione dei lavori sotto il profilo formale
(mancanza della firma del responsabile del procedimento o, per le
stazioni appaltanti che non sono obbligate all’applicazione
dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., del
soggetto che ne fa le veci, mancanza di regolari timbri che
identifichino in maniera certa la stazione appaltante) oppure
nell’omettere dati che consentono una esatta lettura del certificato
(percentuale in caso di associazioni temporanee o consorzi, indicazioni
delle lavorazioni subappaltate, date di inizio e fine lavori);
c)
il Ministero dei Lavori Pubblici nella circolare 22 giugno 2000
protocollo 823/400/93 alla lettera B ha formulato alcune indicazioni sul
contenuto dei certificati di esecuzione dei lavori che spesso non sono
state rispettate dalle stazioni appaltanti;
d)
la presenza in atti di certificati di esecuzione dei lavori non
regolarmente redatti è un aspetto in effetti imputabile per parte ai
soggetti che si inseriscono nel procedimento di qualificazione (articolo
2, comma 1, lettera e), DPR 34/2000);
e)
tali irregolarità formali comportano necessariamente per
l’Autorità la richiesta di chiarimenti alle stazioni appaltanti e,
conseguentemente, un rallentamento della definizione delle ispezioni;
Considerato
che:
a)
i certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al DPR
34/2000) sono il mezzo di prova (articolo 18, comma 6, del DPR 34/2000)
relativo del possesso della idoneità tecnica delle imprese da
qualificare (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del DPR 34/2000) e
vanno rilasciati anche in relazione di lavori in corso di esecuzioni
oppure ultimati, anche se non ancora collaudati;
b)
l’indicazione del buon esito dei lavori da riportare nel
certificato prescinde dalle risultanze del collaudo, riguardando
esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti
a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto ciò che
costituisce oggetto della specifica funzione del direttore dei lavori
(articolo 124, comma 1, del DPR 554/1999 e s.m.);
c)
i certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese
esecutrici debbono essere trasmessi in copia, a cura delle stazioni
appaltanti (articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della legge 11 febbraio
1994 n. 109 e s.m.), all’Autorità (articolo 22, comma 8, del DPR
34/2000);
d) l’Autorità
deve provvedere ai necessari riscontri a campione della veridicità dei
certificati (articolo 22, comma 8, del DPR 34/2000);
e) la
verifica a campione può anche riguardare il controllo sulla rispondenza
dei certificati esibiti dalle imprese alle SOA, al fine del
conseguimento delle attestazioni con quelli trasmessi all’Autorità
dalle stazioni appaltanti;
f) l’Autorità
ha provveduto a inserire in una apposita banca dati i certificati di
esecuzione dei lavori che sono stati finora trasmessi;
g) l’allegato
D non prevede la indicazione del codice fiscale delle imprese
esecutrici, assegnatarie e subappaltatrici mentre questa indicazione
permetterebbe un facile ed automatico riscontro fra i certificati
presentati dalle imprese alle SOA e quelli trasmessi dalle stazioni
appaltanti all’Autorità ed inseriti nella banca dati;
h) l’indicazione
del codice fiscale nel caso di soggetti singoli (articolo 10, comma 1,
lettere a), b e c) della legge 109/94 e s.m.) può essere inserita nella
colonna mandataria della tabella composizione del soggetto
aggiudicatario di cui al Quadro B precisando nella corrispondente
colonna percentuale di partecipazione che questa è pari al 100%;
i) l’indicazione
del codice fiscale nel caso di soggetti plurimi (articolo 10, comma 1,
lettere d), e) ed e-bis b) della legge 109/94 e s.m.) può essere
effettuata inserendola nelle colonne mandatarie e mandanti della tabella
composizione del soggetto aggiudicatario e della tabella imprese
subappaltatrici e/o assegnatarie di cui rispettivamente al Quadro B ed
al Quadro C con l’effetto di specificare contemporaneamente il codice
fiscale del soggetto e la sua qualifica (mandatario, mandante,
subappaltatore e assegnatario);
j)
nel caso che l’aggiudicatario sia un consorzio di società
cooperative, di un consorzio tra imprese artigiane e di un consorzio
stabile (articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e s.m.),
al fine di avere maggiore chiarezza per quanto riguarda la
individuazione dei soggetti e degli importi utili ai fini della
qualificazione nonché di permettere all’Osservatorio la elaborazione
delle informazioni, è opportuno che la tabella imprese subappaltatrici
o assegnatarie di cui al Quadro C riporti nella prime righe i nominativi
delle eventuali imprese consorziate assegnatarie dell’esecuzione dei
lavori con l’indicazione nella colonna assegnazione del loro codice
fiscale e riporti nelle righe successive i nominativi dei subappaltatori
con l’indicazione nella colonna subappalto del loro codice fiscale e
nella colonna assegnazione del codice fiscale dell’impresa consorziata
assegnataria che ha affidato il subappalto;
k)
l’ordinamento prevede
(articolo 27, comma 4, del DPR 34/2000) la trasmissione all’Autorità
di una relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici
sulla base di una scheda tipo definita dall’Autorità;
l)
la scheda tipo è stata definita dall’Autorità con
determinazione 21 luglio 2000 n. 36 pubblicata sul supplemento ordinario
n. 128 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8 agosto 2000
n. 184;
m)
non tutte le stazioni
appaltanti hanno, finora, provveduto alla trasmissione all’Autorità
dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese a
partire dalla data di entrata in vigore del DPR 34/2000 (1 marzo 2000) e
delle relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici
relative ai lavori ultimati entro la predetta data e ciò comporta
l’impossibilità di procedere a tutti i controlli previsti
dall’ordinamento e incide sul regolare funzionamento del mercato;
n)
la mancata trasmissione
del certificato di esecuzione dei lavori e della scheda tipo da parte
del responsabile del procedimento all’ Autorità, con i contenuti
stabiliti dalle disposizioni ed entro i termini previsti o fissati
dall’Autorità stessa è configurabile come rifiuto o omissione di
invio di documenti sanzionabile in via amministrativa (articolo 4, comma
7, delle legge 109/94 e s.m.);
Sulla
base delle suesposte premesse e considerazioni ne segue che:
a)
le stazioni appaltanti devono trasmettere all’Autorità una
copia dei certificati dei esecuzione dei lavori rilasciati all’impresa
entro trenta giorni dalla data del rilascio;
b)
le stazioni appaltanti, qualora abbiano rilasciato ad imprese
certificati di esecuzione dei lavori dopo la data di entrata in vigore
del DPR 34/2000 (1 marzo 2000) senza trasmetterne una copia
all’Autorità devono provvedervi in sanatoria entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana;
c)
le stazioni appaltanti devono trasmettere all’Autorità la
relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici entro
trenta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori (articolo
172 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m.);
d)
la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese
esecutrici, in caso di appalti aggiudicati a soggetti costituiti da più
imprese (articolo 10, comma 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis) della
legge 109/94 e s.m.), deve riferirsi ad ognuna delle imprese che ha
eseguito i lavori;
e)
le stazioni appaltanti, qualora non abbiano trasmesso
all’Autorità le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese
esecutrici relative a lavori ultimati dopo la data
di entrata in vigore del DPR 34/2000 (1 marzo 2000), devono
provvedervi in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana;
f)
la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese
esecutrici deve riferirsi esclusivamente agli appalti di importo
superiore ad euro 150.000;
g)
nei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese
a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, va
obbligatoriamente:
1)
rispettata la prescrizione che prevede l’indicazione degli
importi sia in cifre e sia in lettere che, in ogni caso, vanno espressi
in euro;
2)
inteso che la voce importo complessivo dell’appalto di cui al
Quadro A si riferisce all’importo a base d’asta indicato nel bando
di gara;
3)
rispettate le indicazioni di cui alle lettere h), i) e j) dei
considerato;
4) inseriti
nella dichiarazione sulla esecuzione dei lavori contenuta nel Quadro C,
prima della prescritta dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti
regolarmente e con buon esito, il numero e la data del contratto di
appalto;
5)
inserita la data di rilascio del documento.
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