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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 

Determinazione N. 6/2002 del 3 aprile 2002

Disposizioni sui certificati di esecuzione dei lavori e sulla relazione dettagliata sul comportamento delle imprese (Allegato D e articolo 27, comma 4, del DPR 25 gennaio 2000 n. 34)

Premesso che:

a)         nell’esercizio dell’attività di vigilanza dell’Autorità (articolo 14 del DPR 34/2000) è emerso una diffusa negligenza delle stazioni appaltanti (articolo 2, comma 1, lettera b) del DPR 34/2000) nella redazione dei certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al DPR 34/2000);

b)         la negligenza consiste principalmente nel compilare parzialmente il certificato di esecuzione dei lavori sotto il profilo formale (mancanza della firma del responsabile del procedimento o, per le stazioni appaltanti che non sono obbligate all’applicazione dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., del soggetto che ne fa le veci, mancanza di regolari timbri che identifichino in maniera certa la stazione appaltante) oppure nell’omettere dati che consentono una esatta lettura del certificato (percentuale in caso di associazioni temporanee o consorzi, indicazioni delle lavorazioni subappaltate, date di inizio e fine lavori);

c)        il Ministero dei Lavori Pubblici nella circolare 22 giugno 2000 protocollo 823/400/93 alla lettera B ha formulato alcune indicazioni sul contenuto dei certificati di esecuzione dei lavori che spesso non sono state rispettate dalle stazioni appaltanti;

d)        la presenza in atti di certificati di esecuzione dei lavori non regolarmente redatti è un aspetto in effetti imputabile per parte ai soggetti che si inseriscono nel procedimento di qualificazione (articolo 2, comma 1, lettera e), DPR 34/2000);

e)        tali irregolarità formali comportano necessariamente per l’Autorità la richiesta di chiarimenti alle stazioni appaltanti e, conseguentemente, un rallentamento della definizione delle ispezioni;

Considerato che:

a)         i certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al DPR 34/2000) sono il mezzo di prova (articolo 18, comma 6, del DPR 34/2000) relativo del possesso della idoneità tecnica delle imprese da qualificare (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del DPR 34/2000) e vanno rilasciati anche in relazione di lavori in corso di esecuzioni oppure ultimati, anche se non ancora collaudati;

b)        l’indicazione del buon esito dei lavori da riportare nel certificato prescinde dalle risultanze del collaudo, riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto ciò che costituisce oggetto della specifica funzione del direttore dei lavori (articolo 124, comma 1, del DPR 554/1999 e s.m.);

c)        i certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese esecutrici debbono essere trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti (articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.), all’Autorità (articolo 22, comma 8, del DPR 34/2000);

d)    l’Autorità deve provvedere ai necessari riscontri a campione della veridicità dei certificati (articolo 22, comma 8, del DPR 34/2000);

e)        la verifica a campione può anche riguardare il controllo sulla rispondenza dei certificati esibiti dalle imprese alle SOA, al fine del conseguimento delle attestazioni con quelli trasmessi all’Autorità dalle stazioni appaltanti;

f)         l’Autorità ha provveduto a inserire in una apposita banca dati i certificati di esecuzione dei lavori che sono stati finora trasmessi;

g)    l’allegato D non prevede la indicazione del codice fiscale delle imprese esecutrici, assegnatarie e subappaltatrici mentre questa indicazione permetterebbe un facile ed automatico riscontro fra i certificati presentati dalle imprese alle SOA e quelli trasmessi dalle stazioni appaltanti all’Autorità ed inseriti nella banca dati;

h)    l’indicazione del codice fiscale nel caso di soggetti singoli (articolo 10, comma 1, lettere a), b e c) della legge 109/94 e s.m.) può essere inserita nella colonna mandataria della tabella composizione del soggetto aggiudicatario di cui al Quadro B precisando nella corrispondente colonna percentuale di partecipazione che questa è pari al 100%;

i)     l’indicazione del codice fiscale nel caso di soggetti plurimi (articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis b) della legge 109/94 e s.m.) può essere effettuata inserendola nelle colonne mandatarie e mandanti della tabella composizione del soggetto aggiudicatario e della tabella imprese subappaltatrici e/o assegnatarie di cui rispettivamente al Quadro B ed al Quadro C con l’effetto di specificare contemporaneamente il codice fiscale del soggetto e la sua qualifica (mandatario, mandante, subappaltatore e assegnatario);

j)           nel caso che l’aggiudicatario sia un consorzio di società cooperative, di un consorzio tra imprese artigiane e di un consorzio stabile (articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e s.m.), al fine di avere maggiore chiarezza per quanto riguarda la individuazione dei soggetti e degli importi utili ai fini della qualificazione nonché di permettere all’Osservatorio la elaborazione delle informazioni, è opportuno che la tabella imprese subappaltatrici o assegnatarie di cui al Quadro C riporti nella prime righe i nominativi delle eventuali imprese consorziate assegnatarie dell’esecuzione dei lavori con l’indicazione nella colonna assegnazione del loro codice fiscale e riporti nelle righe successive i nominativi dei subappaltatori con l’indicazione nella colonna subappalto del loro codice fiscale e nella colonna assegnazione del codice fiscale dell’impresa consorziata assegnataria che ha affidato il subappalto;

k)        l’ordinamento prevede (articolo 27, comma 4, del DPR 34/2000) la trasmissione all’Autorità di una relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici sulla base di una scheda tipo definita dall’Autorità;

l)           la scheda tipo è stata definita dall’Autorità con determinazione 21 luglio 2000 n. 36 pubblicata sul supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8 agosto 2000 n. 184;

m)      non tutte le stazioni appaltanti hanno, finora, provveduto alla trasmissione all’Autorità dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese a partire dalla data di entrata in vigore del DPR 34/2000 (1 marzo 2000) e delle relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici relative ai lavori ultimati entro la predetta data e ciò comporta l’impossibilità di procedere a tutti i controlli previsti dall’ordinamento e incide sul regolare funzionamento del mercato;

n)        la mancata trasmissione del certificato di esecuzione dei lavori e della scheda tipo da parte del responsabile del procedimento all’ Autorità, con i contenuti stabiliti dalle disposizioni ed entro i termini previsti o fissati dall’Autorità stessa è configurabile come rifiuto o omissione di invio di documenti sanzionabile in via amministrativa (articolo 4, comma 7, delle legge 109/94 e s.m.);

Sulla base delle suesposte premesse e considerazioni ne segue che:

a)         le stazioni appaltanti devono trasmettere all’Autorità una copia dei certificati dei esecuzione dei lavori rilasciati all’impresa entro trenta giorni dalla data del rilascio;

b)        le stazioni appaltanti, qualora abbiano rilasciato ad imprese certificati di esecuzione dei lavori dopo la data di entrata in vigore del DPR 34/2000 (1 marzo 2000) senza trasmetterne una copia all’Autorità devono provvedervi in sanatoria entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

c)        le stazioni appaltanti devono trasmettere all’Autorità la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici entro trenta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori (articolo 172 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m.);

d)        la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici, in caso di appalti aggiudicati a soggetti costituiti da più imprese (articolo 10, comma 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis) della legge 109/94 e s.m.), deve riferirsi ad ognuna delle imprese che ha eseguito i lavori;

e)         le stazioni appaltanti, qualora non abbiano trasmesso all’Autorità le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici relative a lavori ultimati dopo la data  di entrata in vigore del DPR 34/2000 (1 marzo 2000), devono provvedervi in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

f)          la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici deve riferirsi esclusivamente agli appalti di importo superiore ad euro 150.000;

g)        nei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, va obbligatoriamente:

1)       rispettata la prescrizione che prevede l’indicazione degli importi sia in cifre e sia in lettere che, in ogni caso, vanno espressi in euro;

2)       inteso che la voce importo complessivo dell’appalto di cui al Quadro A si riferisce all’importo a base d’asta indicato nel bando di gara;

3)       rispettate le indicazioni di cui alle lettere h), i) e j) dei considerato;

4)    inseriti nella dichiarazione sulla esecuzione dei lavori contenuta nel Quadro C, prima della prescritta dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, il numero e la data del contratto di appalto;

5)       inserita la data di rilascio del documento.

>> ALLEGATO

 

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