Autorita'
per la vigilanza sui lavori pubblici
DETERMINAZIONE
n. 10/2002
del 29 maggio 2002
“Determinazione
integrativa della determinazione n. 16/23 del 5/12/2001 in ordine a
“Requisiti per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione
di lavori pubblici”
Con
la determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001, questa Autorità, in
risposta a richieste di chiarimenti da parte di alcune stazioni
appaltanti e nell'intento di far conseguire un'interpretazione uniforme
delle norme, ha dato indicazioni in merito al contenuto di quelle,
unitariamente e coerentemente interpretate, relative ai requisiti
occorrenti alle imprese per la partecipazione alle gare di appalto e di
concessione dei lavori pubblici e la stipulazione dei relativi
contratti. Nella determinazione indicata è stata data risposta anche a
possibili dubbi interpretativi in ordine ai comportamenti delle stazioni
appaltanti riguardanti concrete fattispecie specificamente individuate;
e sono state inoltre indicate linee operative cui intendeva attenersi
l'Autorità nella definizione della organizzazione del Casellario
informatico delle imprese qualificate, al fine di renderlo coerente con
le norme e garantire in pieno la finalità di pubblicità e trasparenza
cui esso è preordinato.
Successivamente,
tuttavia, sono stati formulati ulteriori quesiti da parte di altre
stazioni appaltanti in ordine all'individuazione ed all'accertamento dei
requisiti occorrenti per la partecipazione alle gare di appalto ed alle
conseguenze del mancato riscontro degli stessi, ed in particolare ai
comportamenti da tenere nei confronti delle imprese le cui
autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti medesimi, rese nella
domanda di partecipazione alle gare, non trovano riscontro nelle
disposte verifiche e relativi accertamenti; il che rende opportuno
fornire ulteriori precisazioni in merito al problema in esame ribadendo,
innanzitutto, che gli affidamenti relativi all'esecuzione dei lavori
pubblici possono essere disposti esclusivamente in favore di soggetti in
possesso di predefiniti ed accertati requisiti di tipo
economico‑finanziario e tecnico‑ organizzativo i quali
siano, altresì, moralmente e professionalmente affidabili, e che
funzionale alla pubblicizzazione dei dati incidenti su tali requisiti è
l'Osservatorio dei lavori pubblici istituito presso l'Autorità per
vigilanza sui lavori pubblici.
Va
ribadito, poi, che, per le gare di appalto di importo superiore a
150.000 euro, l'accertamento relativo al possesso dei requisiti di
capacità tecnica e finanziaria è demandato a soggetti terzi (Soa)
rispetto alle stazioni appaltanti, appositamente autorizzati ai sensi
del regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. Soggetti i
quali, non si limitano a certificare l'idoneità tecnica dell'impresa,
cui è strettamente correlata l’attestazione di qualificazione da essi
rilasciata, dal momento che, per il rilascio dell'attestazione medesima,
verificano anche che non ricorrano situazioni, a quella data, di
incompatibilità morale e professionale che precludono la partecipazione
alle gare e quali specificamente elencate dall'art. 17 del detto D.P.R.
34/2000. Con il rilievo ulteriore che il legittimo conseguimento
dell'attestazione di qualificazione importa una presunzione di idoneità
dell'impresa implicante una generale capacità giuridica della stessa
alla stipulazione dei contratti di appalto e di concessione dei lavori
pubblici, sia pure limitata alla durata triennale dell'efficacia
dell'attestazione. E di tale idoneità è data divulgazione attraverso
l'iscrizione dell'impresa qualificata nel relativo registro informatico
istituito presso l'Osservatorio per i lavori pubblici ai sensi degli
artt. 11 e 27 del D.P.R. 34/2000. Iscrizione che è disposta sulla base
di informazioni direttamente fornite dalle Soa dopo il rilascio
dell'attestazione di qualificazione e previa validazione da parte
dell’Autorità dei dati trasmessi in via informatica con quelli
contenuti nei documenti inviati contestualmente in via cartacea; e sulla
quale iscrizione l'Autorità ha ritenuto di poter intervenire, con le
necessarie annotazioni, esclusivamente nel caso in cui le Soa medesime
non apportino le dovute modifiche alle attestazioni rilasciate
conseguenti alla constatazione successiva al suo rilascio di fatti e
circostanze i quali fanno ritenere che la stessa é stata conseguita
irregolarmente per quanto riguarda categorie e classifiche, ovvero nella
mancanza dei previsti necessari presupposti di tipo oggettivo e
soggettivo.
Per
le tipologie di gare in esame, quindi, le stazioni appaltanti "non
possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione
con modalità, procedure e contenuti diversi" da quelle indicate in
detto D.P.R. n. 34/2000 e nella considerazione che "l'attestazione
di qualificazione (ove legittimamente conseguita) rilasciata a norma del
regolamento (medesimo) è sufficiente per la dimostrazione
dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria"
(art. 1, comma 2, D.P.R. indicato). Unica eccezione è prevista per i
bandi di gara relativi ad appalti di "importo a base di gara
superiore ad euro 20.658.276 (40 miliardi di lire) e "per le
imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea" (art.
3, comma 6 e 7, detto regolamento). Per le gare di appalto relative a
lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, invece, la verifica
relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria
oltre che di quelli soggettivi, ove l’impresa non abbia già
conseguito l’attestazione di qualificazione, spetta direttamente alle
stazioni appaltanti le quali, tuttavia, dovranno provvedervi con le
medesime modalità previste dal regolamento indicato per società
organismi di attestazione e di cui ai titoli III e IV regolamento
medesimo. In base alle considerazioni svolte precedentemente, va,
quindi, ulteriormente ribadito che, relativamente ai requisiti di
idoneità tecnica e finanziaria, ove l'impresa concorrente sia in
possesso di attestazione di qualificazione, non è consentita alle
stazioni appaltanti alcuna possibilità di pretendere alcuna ulteriore
documentazione per la comprova del requisito richiesto.
Tuttavia,
il possesso dell'attestazione di qualificazione, se è sufficiente alla
dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica ed economica del
concorrente, non basta a far ritenere provato l'ulteriore requisito di
idoneità morale e professionale dell'imprenditore che, oltre che alla
data del rilascio dell'attestazione di qualificazione, deve permanere
sino alla data di stipulazione del contratto. Tale idoneità si
ricollega al mancato verificarsi di fatti e circostanze suscettibili di
continua modificazione e la cui insussistenza va verificata
dinamicamente in occasione anche di ogni singola gara secondo i criteri
indicati dall'art. 75 del regolamento 21 dicembre 1999, n. 554, quale
introdotto dal D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412. Da tenere presente, poi,
che il Casellario informatico delle imprese qualificate è funzionale
alla pubblicizzazione anche di tali specifici dati che sono anch'essi,
ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, trasmessi dalle
stazioni appaltanti ed ai sensi del successivo comma 4 del medesimo
articolo, messi "a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per
l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di
esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici".
Ribadite
dette considerazioni di carattere generale e passando all'esame più
specifico dei quesiti formulati, va altresì rilevato che, ai sensi
dell'art. 27, comma 2, del D.P.R. 34/2000, nel Casellario informatico
delle imprese qualificate vanno, tra l'altro, inseriti: gli
"eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi
dell'art. 8, comma 7, della legge adottati dalle stazioni
appaltanti" (lett. r) e le "eventuali falsità nelle
dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla
procedura di cui all'art. 10, comma 1 quater
della legge" (lett. s). Va rilevato, poi, che in base al
disposto di cui al più volte richiamato art. 75 del D.P.R. 554/1999,
tra le ipotesi che precludono la partecipazione alle gare di appalto, vi
è quella relativa al fatto di avere, nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara "risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei lavori pubblici" (lett. h). Ed in proposito
va precisato che l’indicazione del dato di cui all’art. 75, comma 1,
lett. h), del detto D.P.R.554/99 nella fase di avvio del Casellario
informatico delle imprese qualificate, va ugualmente inserita anche dopo
la scadenza dell’anno successivo alla data in cui è stata resa la
falsa dichiarazione assumendo lo stesso rilevanza con riferimento alle
gare indette entro l’anno e per le quali non sia stato ancora
stipulato il relativo contratto.
Quanto
detto in precedenza consente di ritenere, poi, che vi sia l’obbligo
per le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità di vigilanza,
affinché ne venga fatta annotazione nel Casellario delle imprese
qualificate, di entrambe le indicate ipotesi di falsa dichiarazione;
obbligo, peraltro, che, per quanto riguarda la segnalazione delle false
dichiarazioni in ordine ai requisiti di capacità
economico‑finanziaria e tecnico‑organizzativi, trova anche
specifica enunciazione nell'art. 10, comma 1 quater,
della legge 109/1994 indicata. Dalle dette norme si rileva, inoltre,
ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni, indipendentemente dalla iscrizione del dato
nel Casellario informatico, la sussistenza in capo alle stazioni
appaltanti del potere di esclusione dalle successive gare da esse
indette, e per un periodo compreso tra tre e sei mesi, delle imprese nei
cui confronti sia stata adottata la sanzione dell'esclusione per false
dichiarazioni in merito ai requisiti di carattere generale, laddove,
invece, per le altre stazioni appaltanti, perché possa applicarsi tale
sanzione occorre attendere che il dato risulti annotato nel Casellario
informatico delle imprese.
Sulla
base delle svolte considerazioni si può, pertanto, concludere che le
stazioni appaltanti, come già indicato nei bandi tipo pubblicati sul
supplemento ordinario n. 18 della G.U. n. 23 del 28/01/2002, dopo aver
verificato sulla base della documentazione contenuta nelle offerte, il
rispetto:
a)
della completezza e
della correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in
caso negativo provvedendo ad escluderle dalla gara;
b)
dell'assenza di
offerte di concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo
ed in caso positivo provvedendo ad escluderli entrambi dalla gara;
c)
del divieto per i
consorziati ‑ per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b) e c), della legge 109/94 e successive
modificazioni hanno indicato che concorrono ‑ di presentare
offerte in qualsiasi altra forma ed in caso positivo provvedendo ad
escludere il consorziato dalla gara;
debbono
procedere, sulla base delle dichiarazioni presentate dai concorrenti,
delle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili
dai dati eventualmente presenti nel Casellario delle imprese qualificate
istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, ad una
immediata verifica circa il permanere, al fine dell'ammissione alla
gara, del possesso dei requisiti d'ordine generale da parte dei
concorrenti nonché, per le gare di importo inferiore a euro 150.000,
alla verifica anche del possesso dei requisiti di cui all'articolo 28
del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 da parte dei concorrenti che non
possiedono l'attestazione di qualificazione.
Con
riferimento, poi, ai requisiti d'ordine generale, dal momento che
l'assenza nel Casellario delle imprese qualificate di indicazioni di
preclusione alla partecipazione alle gare di appalto non costituisce
prova assoluta circa la non sussistenza di cause di esclusione dalle
stesse, le stazioni appaltanti, ove lo ritengano necessario, possono
effettuare, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni
rese dai concorrenti. Il controllo deve essere effettuato senza che, ai
sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, e, pertanto, richiedendo direttamente agli uffici che ne
sono in possesso (Tribunali,
Prefetture, Inps, Inail, Casse edili, Uffici
finanziari, Camera di Commercio,
ecc.)
le relative certificazioni. I concorrenti le cui dichiarazione
devono essere verificate possono essere individuati con sorteggio oppure
secondo criteri discrezionali. I criteri da applicare per la verifica
sono stabiliti dalle stazioni appaltanti tenendo anche conto delle
considerazioni ed indicazioni fornite dall'Autorità nella citata
determinazione 16/23 del 2001 che comunque vanno ritenute di massima e
non esaustive.
Qualora
dalle verifiche effettuate non risulti, a giudizio della stazione
appaltante, confermato il possesso dei requisiti d'ordine generale,
oppure, con riferimento alle gare di importo inferiore a euro 150.000
per i concorrenti che non posseggono l'attestazione di qualificazione,
confermato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R.
34/2000, la stazione appaltante stessa procede all'esclusione dalla gara
dei concorrenti ed alla conseguente escussione della cauzione
provvisoria nonché a segnalare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1
quater della legge 109/94 e successive modificazioni per i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, e dell'articolo 27, comma
1, del D.P.R. 34/2000, il fatto all'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici.
L'Autorità
adotta, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti nonché sulla
base del procedimento di contestazione previsto dalla determinazione
16/23 del 2001, gli eventuali provvedimenti sanzionatori di propria
competenza, compreso l'inserimento nell'elenco su base regionale delle
imprese qualificate e nell'elenco delle imprese per le quali l'Autorità
ha assunto misure provvedimentali che sono entrambe presenti nel
Casellario informatico delle imprese qualificate, delle informazioni
sulle cause di esclusione dalle gare di appalto e di concessione di
lavori pubblici venute in evidenza.
L'Autorità
sulla base delle suesposte considerazioni in diritto dispone che:
a)
i responsabili unici del procedimento, ove un concorrente sia stato
escluso dalla partecipazione ad una gara di appalto o di concessione di
lavori pubblici per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti
di cui all'articolo 28 del D.P.R. 21 gennaio 2000, n. 34, oppure per la
sussistenza di una della cause di esclusione dalle gare di appalto e di
concessione di lavori pubblici previste dall'articolo 75 del D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni, devono, entro 10
giorni dalla data del provvedimento di esclusione, segnalare il fatto
all'Autorità;
b)
la mancata comunicazione dell'esclusione oppure il ritardo della
comunicazione è sanzionabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della
legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni;
c)
la stazione appaltante con proprio provvedimento stabilisce che il
concorrente escluso da una gara non può partecipare, per un periodo che
può essere previsto da tre a sei mesi, ad altre gare indette dalla
medesima stazione appaltante; l'esclusione dalle altre gare ha effetto
comunque fino alla adozione del provvedimento dell'Autorità relativo
all’inserimento o meno, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera
h), del D.P.R. 554/1999 e s.m., nel Casellario informatico delle imprese
qualificate del divieto per un anno – decorrente dalla data di
scadenza per la presentazione dell’offerta relativa alla gara per la
quale è stata accertata la falsità della dichiarazione - di
partecipazione alle gare di appalto o di concessione di lavori pubblici
indette da qualsiasi stazione appaltante.
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