Autorita'
di vigilanza sui lavori pubblici
IL
CONSIGLIO
DETERMINAZIONE
n. 11/2002
del 5 giugno 2002
Criteri
che le SOA debbono seguire in ordine al rilascio della attestazione di
qualificazione di una impresa cessionaria di una azienda o di un
ramo di azienda
Considerato
in fatto
Sono
stati richiesti all’Autorità
chiarimenti in ordine al rilascio dell’attestazione di qualificazione
di un soggetto cessionario di una azienda o di un ramo di azienda nonché
ad aspetti connessi a tale problema.
In
particolare un consorzio ASI della Sardegna - premesso di aver ricevuto
da una impresa, aggiudicataria di un contratto di appalto, una
comunicazione con la quale la stessa impresa lo informava di aver ceduto
un ramo di azienda che comprendeva oltre al trasferimento di mezzi e
attrezzature anche la cessione di tre contratti di appalto uno dei quali
stipulato con esso consorzio - chiede all’Autorità se, essendo stato
il contratto stipulato prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema
di qualificazione ma la cessione avvenuta dopo, l’impresa cessionaria
debba documentare la propria qualificazione attraverso il possesso di
una attestazione rilasciata da una SOA oppure la verifica della
qualificazione debba essere effettuata direttamente dal consorzio sulla
base della documentazione presentata dalla impresa cessionaria.
Altro
quesito riguarda la possibilità o meno della qualificazione di nuove
imprese che dimostrano il possesso dei prescritti requisiti attraverso
quelli posseduti da imprese acquisite, qualora esse non abbiano ancora
approvato e depositato un bilancio. Si chiede, cioè, se il requisito
del capitale netto (articolo 18,
comma 2, lettera c) del DPR 25 gennaio 2000 n. 34) possa, in ogni
caso, ritenersi posseduto dato che il capitale di una nuova società è
certamente integro.
Sono
stati inoltre richiesti chiarimenti da parte di una SOA in ordine ai
criteri e alle procedure da seguire per il rilascio dell’attestazione
di qualificazione nel caso di una impresa che abbia stipulato un
contratto di affitto di una azienda o di un suo ramo, tenuto conto che
nella determinazione dell’Autorità n. 6 del 2001 è prevista
l’applicazione anche a tale caso delle disposizioni che si riferiscono
alla cessione di azienda o di un suo ramo.
L’Autorità ha acquisito gli avvisi della Commissione Consultiva di
cui all’articolo 8, comma 3, legge 11 febbraio 199, n. 109 e
successive modificazioni nonché all’articolo 5 del DPR 34/2000,
espressi nella seduta del 17 aprile 2002, sulla cui base svolge le
seguenti:
Considerazioni
in diritto
Va
precisato che l’ordinamento del settore dei lavori pubblici contiene
due disposizioni in ordine al problema della cessione di aziende,
della fusione di aziende e del trasferimento di rami di aziende. La
prima (articolo 35, della legge 11 febbraio 1994 e successive
modificazioni) disciplina l’effetto di tali circostanze sui
contratti di appalto in corso di esecuzione; la seconda (articolo
15, comma 9, del DPR n.
34/2000) disciplina la possibilità per il nuovo soggetto di
avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti del soggetto
cedente.
Per stabilire quali debbano essere i criteri e le procedure da seguire
per dare attuazione a tali disposizioni è necessario in primo luogo
ricostruire le nozioni civilistiche di azienda, ramo di azienda e
trasferimento di azienda.
L’ordinamento (articolo 2555
c.c.) definisce l’azienda
come «il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per
l’esercizio dell’impresa». La nozione di ramo
di azienda, invece, non ha una definizione normativa, essendo frutto
di elaborazioni dovute alla dottrina e alla giurisprudenza. La
possibilità di distinguere in rami
l’azienda, comunque, è condizionata da:
a)
esercizio di più attività imprenditoriali da parte
dell’imprenditore mediante un’unica organizzazione di impresa (risorse,
persone, attrezzature);
b)
un’articolazione dell’organizzazione in sotto-organizzazioni
corrispondenti alle diverse attività, tale per cui ne esista una per
ciascuna di queste.
È
soltanto in presenza di entrambe queste circostanze che si può parlare
di azienda suddivisa in rami e, di conseguenza, ipotizzare che
l’imprenditore possa enuclearne uno per trasferirlo ad altri.
Affinché si abbia trasferimento di un ramo di azienda, è dunque
necessario individuare preliminarmente quale attività - autonoma dalle
altre che l’imprenditore eserciti - si intende trasferire e poi quale
parte del complesso dei beni
organizzati, cioè quale sotto-organizzazione, funzionale a quella
attività, verrà trasferita, in modo che l’attività già esercitata
dall’imprenditore che trasferisce il ramo di azienda possa continuare
ad essere esercitata dal soggetto al quale il ramo di azienda viene
trasferito.
Questo risultato può essere conseguito soltanto se il trasferimento ha
ad oggetto la sotto-organizzazione nel suo complesso ed in quanto
tale e non, invece, se il trasferimento ha ad oggetto gli stessi beni ma
considerati singolarmente. Il vincolo funzionale e di destinazione che
caratterizza il complesso dei
beni organizzati conferisce infatti ai beni stessi un valore
aggiunto non altrimenti conseguibile, in quanto verrebbe meno se
venisse meno quel vincolo. Invece di un’azienda, si avrebbe soltanto
una pluralità di beni smembrati.
Oggetto del trasferimento di azienda o di un suo ramo saranno dunque
alcuni beni materiali e altri immateriali, unitariamente considerati
proprio perché tra loro funzionalmente organizzati: attrezzature (edifici,
macchinari), know how
(brevetti, esperienza acquisita),
avviamento (clientela),
rapporti giuridici (crediti,
debiti). Tra questi ultimi, meritano un cenno particolare i
contratti che non abbiano carattere personale (art.
2558 c.c.), nei quali - se non è pattuito
diversamente (art. 2558 c.c.)
- subentra l’acquirente a qualunque titolo dell’azienda (o
di un suo ramo), salva la facoltà dell’altro contraente di
recedere per giusta causa e salva la disciplina speciale vigente per i
contratti dei quali è parte la pubblica amministrazione. Ciò che le
parti hanno convenuto, infatti, produce effetti immediati per i
contraenti medesimi ma, a tutela dei terzi, è disposto che nei
confronti di costoro il contratto possa anche non produrre alcun
effetto, ove sussistano determinate circostanze. A maggior tutela del
terzo che abbia natura giuridica di pubblica amministrazione, poi, vige
la disciplina speciale della quale si dirà in prosieguo.
Il richiamo della norma ad una eventuale diversa
pattuizione che intervenga tra cedente e cessionario richiama
l’attenzione dell’interprete sull’importanza del testo del
contratto che viene stipulato dalle parti e, in particolare, sul suo
oggetto. Affinché si abbia trasferimento di un ramo di azienda,
infatti, il contratto deve essere redatto in modo tale che da esso
risulti senza incertezze che il cedente, avendo enucleato nella sua
attività produttività un filone che non intende più curare,
trasferisce in toto quanto aveva considerato funzionale a quel
filone di attività. Quanto all’acquirente, l’oggetto
dell’acquisto potrà costituire lo strumento per la sua unica attività
futura oppure potrà andare a confondersi
con il complesso dei beni che già possiede.
Inteso
come si è visto, il trasferimento di azienda (o
di un suo ramo) produce un complesso di effetti. Tra questi, assume
qui un particolare rilievo il fatto che, proprio per effetto della
cessione, il cessionario può trovarsi ad essere titolare di alcuni dei
requisiti già posseduti dal cedente. Sul piano civilistico, infatti, la
titolarità di determinati requisiti segue quella dell’azienda (complesso
dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa, secondo il citato art. 2555 c.c.). Ciò non
significa, tuttavia, che un requisito possa essere considerato alla
stregua di un bene organizzabile insieme ad altri ai fini della
produzione. Sempre sul piano civilistico, infatti, la titolarità di un
requisito si consegue in quanto si sia titolare di un impresa dotata di
determinate caratteristiche e, di conseguenza, la titolarità di un
requisito non può essere oggetto di alienazione. Il suo trasferimento
avrà luogo automaticamente - salva la normativa in materia di lavori
pubblici - se ed in quanto verrà trasferita la titolarità di quel
complesso di beni che ne costituisce il presupposto.
Il tema dei requisiti di un’impresa è di decisiva importanza per
l’esecuzione di lavori pubblici. In questo settore, infatti,
l’idoneità di un’impresa ad eseguirli è regolata dalla puntuale
disciplina dettata dal DPR n. 34/2000. L’ordinamento prevede che
organismi di diritto privato (SOA), autorizzati ad operare
dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e sottoposti alla
vigilanza dell’Autorità stessa (art.
14 d.p.r. n. 34/2000) attestino l’esistenza nelle imprese che
intendono operare nel settore dei lavori pubblici di particolari
requisiti.
Le circostanze che formano oggetto della verifica sono, tra altre, la
sussistenza di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
desunti da alcuni elementi stabiliti dalla legge, tra i quali, ai fini
che qui interessano, assumono rilievo:
a)
l’esperienza acquisita in lavori di determinato tipo ed
importo eseguiti nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione
del contratto con la SOA (articolo
22, comma 1, del DPR. n. 34/2000), dimostrata mediante certificati
di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti;
b)
la dotazione di determinate e quantificate risorse, che la
legge individua come indici di adeguata capacità (referenze
bancarie, cifra d’affari in lavori, attrezzature, direzione tecnica,
organico medio annuo).
Come esito positivo della verifica della sussistenza di tali circostanze
e della misura in cui ciascuna di esse ricorre, la SOA rilascia
all’impresa sottoposta a verifica attestazioni di qualificazione
differenziate per categorie di lavori e per importo (articolo
3 e articoli 15-28 del DPR n. 34/2000), che costituiscono mezzo
di prova necessario e sufficiente nei confronti delle stazioni
appaltanti, nel senso che queste ultime devono limitarsi a richiedere
l’attestazione e a verificare che sia stata rilasciata da non più di
tre anni (articolo 15, comma 5,
del DPR n. 34/2000), senza poter procedere ad ulteriori riscontri
circa la sussistenza dei prescritti requisiti in capo all’impresa che
ha presentato l’attestazione (salvo
quanto è disposto per i lavori di importo superiore a € 20.658.276).
L’attestazione di qualificazione che una SOA abbia rilasciato ad
un’impresa, come si è visto, ha un’efficacia limitata nel tempo a
tre anni, durante i quali la SOA che ha rilasciato l’attestazione non
compie ulteriori verifiche circa la permanenza dei requisiti di ordine
speciale in capo all’impresa alla quale l’attestazione è stata
rilasciata. Se durante il periodo di efficacia dell’attestazione
intervengono modifiche oggettive che incidono sulla sussistenza dei
predetti requisiti, quindi, tale circostanza non rileva ai fini della
partecipazione alle gare e dell’esecuzione dei lavori.
Assumono invece rilevanza le modificazioni soggettive che intervengano
durante il periodo di efficacia, se riguardano un’impresa impegnata
nell’esecuzione di un contratto di appalto. È il caso, ad esempio,
delle operazioni di fusione, di scissione, di trasferimento
dell’azienda o di un ramo di questa. Si tratta di operazioni i cui
effetti sono regolati, come si è osservato, dalle norme del codice
civile (articolo 2558), che prevedono a favore del contraente di
un contratto di appalto ceduto la facoltà di recedere dal contratto
stesso ma in presenza di una giusta causa.
Diversa è la posizione del contraente ceduto che sia committente di un
lavoro pubblico, in ragione della sua natura giuridica o del ruolo che
svolge, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Fermo
restando che nel settore dei lavori pubblici il soggetto aggiudicatario
non può cedere il contratto (articolo
18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55), la successione nella
posizione dell’aggiudicatario è consentita, in linea di principio, se
è effetto di operazioni di fusione, di scissione, di trasformazione
societaria o anche di cessione di azienda o di un ramo di questa.
L’efficacia della novazione soggettiva dell’aggiudicatario
nei confronti del committente è tuttavia subordinata, in primo luogo,
alla comunicazione alla stazione appaltante della intervenuta modifica
soggettiva dell’aggiudicatario (articolo
1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187) con la indicazione anche dei
requisiti posseduti dal nuovo soggetto (articolo
35, comma 1, legge 109/94 e s. m.) ed, in secondo luogo, alla non
opposizione della stazione appaltante, da esprimersi nel termine massimo
di sessanta giorni dalla data della comunicazione, al subentro del nuovo
soggetto (articolo 35, comma. 2,
legge 109/94 e s. m.), in quanto questi risulti privo dei requisiti
prescritti dalla normativa speciale (articolo
10-sexies legge 31
maggio 1965, n. 575).
La seconda delle due circostanze non pone alcun problema. Va invece
esaminata la prima disposizione secondo la quale il nuovo
soggetto deve documentare i propri requisiti. La disposizione va
peraltro letta unitamente alla disposizione dell’ordinamento (articolo
15, comma 9, del DPR n. 34/2000) che dispone, in caso di fusione o
di altra operazione che comporti il trasferimento di una azienda o di un
suo ramo, che il nuovo soggetto ha la facoltà di avvalersi per
la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso
hanno dato origine. In particolare, merita attenzione l’espressione può
avvalersi contenuta nella disposizione, che sta chiaramente
ad indicare come al nuovo
soggetto sia riconosciuta la facoltà di
avvalersi o anche, se del caso, di
non avvalersi dei requisiti già spettanti al cedente.
La titolarità dei requisiti non è, quindi, un fatto automatico in
quanto si trasmette al cessionario soltanto se questo sia a ciò
interessato. Occorre, però, domandarsi se è sufficiente, affinché la
trasmissione abbia luogo, la sola manifestazione di volontà del
cessionario di avvalersi dei requisiti del cedente. La risposta non può
essere positiva in quanto le nuove disposizioni stabiliscono che la
disamina della documentazione volta a verificare la sussistenza dei
requisiti degli esecutori dei lavori pubblici spetta, fatto salvo il
periodo transitorio (1 gennaio
2000 – 31 dicembre 2001), esclusivamente agli organismi di
attestazione autorizzati a svolgere tale attività dall’Autorità.
Occorre, però, stabilire come si debba procedere nel caso che la
modifica dell’aggiudicatario avvenga nel periodo di vigenza del nuovo
sistema ma l’appalto è stato indetto e aggiudicato prima
dell’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione. Va
stabilito se è possibile in questo particolare caso che la verifica del
possesso dei requisiti sia effettuata direttamente dalla stazione
appaltante sulla base delle regole previgenti oppure se la dimostrazione
debba avvenire comunque mediante presentazione dell’attestazione
rilasciata da una SOA. La risposta non può essere positiva in quanto
come prima osservato a partire dal 1 gennaio 2002 condizione necessaria
e sufficiente per la partecipazione alle gare e la esecuzione dei lavori
è il possesso dell’attestazione di qualificazione.
Va osservato, sulla base delle suddette disposizioni, che il rilascio
dell’attestazione di qualificazione ad un cessionario è subordinata
alla verifica a cura della SOA incaricata dal cessionario di
rilasciargli la suddetta attestazione di qualificazione della
sussistenza di alcune circostanze.
Una prima circostanza da verificare è quella che si sia perfezionato il
contratto mediante il quale è stato trasferito quel complesso di beni
organizzati (azienda o ramo di
questa) la cui titolarità implica il possesso dei requisiti dei
quali il nuovo soggetto intende avvalersi. Il semplice fatto che il
contratto sia stato stipulato non è tuttavia di per sé sufficiente a
conferire al nuovo soggetto la titolarità dei requisiti di cui si
tratta. Occorre infatti che mediante quel contratto i contraenti abbiano
effettivamente proceduto ad un trasferimento di azienda o di un ramo
di essa, circostanza che sussiste se il cedente ha trasferito in
toto tutta la propria organizzazione o una
sotto-organizzazione e non singole sue parti e se, per effetto di tale
trasferimento, ne sia rimasto privo. Non si avrebbe infatti un
trasferimento di azienda se, ad esempio, i contraenti avessero inteso
cedere uno o più contratti di appalto in corso di esecuzione o anche
determinate attrezzature o altre risorse già facenti capo all’azienda
ceduta.
Va considerato, in particolare, a riguardo che l’espressione «trasferimento
di ramo d’azienda relativo al settore lavori pubblici» implica seri
dubbi interpretativi circa l’effettiva volontà delle parti, tanto che
per ricostruirla si possono soltanto formulare ipotesi. Una prima
ipotesi è che all’azienda ceduta facessero capo più attività, tra
le quali quella delle costruzioni, e che le parti abbiano inteso cedere
tutto quanto occorre a svolgere questa attività. Se così è,
l’espressione «trasferimento di ramo d’azienda relativo al settore
lavori pubblici» è impropria e la SOA incaricata dal cessionario di
rilasciargli la qualificazione incontrerà difficoltà nell’accertare
la sussistenza di quelle circostanze in presenza delle quali il
cessionario «può avvalersi» della qualificazione già spettante al
cedente. A questo scopo sarebbe stato invece necessario che il contratto
avesse avuto ad oggetto il trasferimento del «ramo di azienda relativo
alle costruzioni», che evidentemente riguarda tutta l’attività
costruttiva, a nulla rilevando che venga svolta su incarico di soggetti
pubblici o privati, dal momento che alla qualificazione oggettiva dei
lavori è indifferente la natura giuridica del committente. Dal punto di
vista della produzione, infatti, realizzare una scuola per incarico di
un soggetto pubblico non è cosa diversa dal realizzare un edificio di
abitazione per incarico di un soggetto privato, essendo identiche le
prestazioni richieste ed essendo necessario in entrambi i casi disporre
di un uguale «complesso di beni», inteso come combinazione di risorse
materiali e umane, in particolare tecniche.
Un’altra possibile ipotesi e che l’oggetto del trasferimento sia la
parte (ramo) di un’azienda finalizzata esclusivamente
all’attività di costruzioni, il cui titolare abbia voluto trasferire
un sotto-settore produttivo caratterizzato esclusivamente o in
larghissima prevalenza dalla committenza pubblica. Anche in questo caso,
l’espressione «trasferimento di ramo d’azienda relativo al settore
lavori pubblici» risulta impropria e la SOA incaricata dal cessionario
di rilasciargli la qualificazione dovrà affrontare difficoltà ancora
maggiori che nel primo caso.
In ogni caso per aversi un effettivo trasferimento di ramo di azienda,
dunque, dall’azienda originaria dovrà essere stata enucleata quella
sotto-organizzazione che, pur costituendone una parte, abbia una
composizione, un’organicità, una qualità ed un’efficienza tali da
poterla rendere, anche in tale sua nuova configurazione, un «complesso
dei beni organizzati … per l’esercizio dell’impresa», di cui alla
norma del codice civile. Occorre quindi accertare ciò che le parti
hanno effettivamente ceduto e ciò che il cedente ha trattenuto per sé,
per arrivare a stabilire, di conseguenza, quali siano i requisiti dei
quali il cessionario possa avvalersi e quali altri spettino tuttora al
cedente.
Alla SOA incaricata di rilasciare l’attestazione al cessionario del
ramo di un’azienda deve, pertanto, competere anche provvedere affinché
sia di conseguenza modificata l’attestazione a suo tempo rilasciata al
cedente, per adeguarla alla mutata situazione. Se così non fosse,
infatti, si verificherebbe una situazione assurda, in cui un’unica
organizzazione aziendale conferirebbe la titolarità dei requisiti di
legge a due distinti soggetti: il suo «vecchio» e il suo «nuovo»
titolare.
Alle stesse conclusioni si
perviene peraltro anche in applicazione del principio secondo il quale,
al fine di documentare l’esperienza acquisita dall’impresa, il
certificato di aver eseguito un determinato lavoro può essere
utilizzato una sola volta seppure per categorie diverse ma in misura
tale che la somma degli importi riferiti a ciascuna categoria non superi
l’importo totale del lavoro al quale il certificato si riferisce. Tale
principio, sotteso a tutta la disciplina della qualificazione, è stato
chiarito dall’Autorità con il Comunicato del 6 luglio 2001, inviato a
tutte le SOA.
Quanto al soggetto che, avendo ceduto l’azienda o un suo ramo,
non sia più qualificato per operare nel settore dei lavori pubblici o
sia qualificato per categorie diverse da quelle originarie, cioè per
categorie residuali dopo la cessione, qualora voglia nuovamente
qualificarsi vi potrà procedere ma soltanto sulla base di requisiti da
esso acquisiti successivamente alla cessione o sulla base di certificati
di lavori eseguiti da altre imprese di cui sia stato responsabile uno
dei propri direttori tecnici (articolo 18, comma 14, del DPR 34/2000).
Da ultimo, per tornare alla
fattispecie in ordine alla quale è stato sollevato il quesito dal
consorzio ASI della Sardegna, si rileva che, essendo l’atto di
trasferimento di azienda stato stipulato il 21 dicembre 2001, il termine
di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto trasferimento,
entro il quale il cessionario deve documentare i propri requisiti, scade
certamente dopo il 1° gennaio 2002, data di entrata in funzione a
regime del sistema unico di qualificazione disposto dal DPR n.
34/2000. Ne consegue che nei confronti della stazione appaltante la
documentazione dei requisiti deve essere presentata con le modalità
disposte dallo stesso provvedimento, cioè mediante attestazione
rilasciata da una SOA autorizzata.
Quanto al quesito relativo ai criteri e alle procedure da seguire per
rilascio della attestazione di qualificazione ad una impresa
sulla base di un contratto di affitto di azienda o di un ramo di
azienda, va osservato che poiché non è possibile impiegare più volte
i requisiti, come prima è stato precisato, è necessario accertare che
il contratto di affitto sia annotato ai sensi del codice civile (articolo
2556, comma 2) alla camera di commercio e riportato nel relativo
certificato, in modo di rendere impossibile una duplicazione di
contratti di affitto ed, inoltre, occorre accertare che il soggetto
proprietario dell’azienda non sia a sua volta qualificato ed in caso
positivo occorre che tale qualificazione sia ritirata o ridotta con le
stesse procedure previste nel caso di cessione, fusione di azienda o di
un ramo di azienda.
*******************
Al fine di garantire i principi di uniformità di comportamento e di
libera concorrenza fra gli operatori, l’Autorità tenuto conto delle
considerazioni in diritto svolte dispone che le SOA, per il rilascio
dell’attestazione di qualificazione ad una impresa che intende essere
qualificata utilizzando i requisiti di una azienda o di un ramo di
azienda da essa acquisito debbano seguire i seguenti criteri e le
seguenti procedure:
a)
l’attestazione di qualificazione deve essere rilasciata
al cessionario soltanto se risulta dagli atti che vi sia stata una
effettiva cessione di un complesso di beni organizzati qualificabili come
ramo di azienda e dei connessi requisiti che hanno consentito la
eventuale precedente qualificazione;
b)
l’attestazione di qualificazione deve essere rilasciata
al cessionario sulla base anche del ramo di azienda acquisito ma
soltanto dopo che sia stata revocata o ridimensionata
l’attestazione al suo tempo rilasciata al cedente attraverso il
rilascio di una nuova attestazione che tenga conto soltanto dei
requisiti non ceduti;
c)
il rilascio di una nuova o di una prima attestazione di
qualificazione ad una impresa che ha ceduto l’azienda o un ramo di
azienda può essere effettuata soltanto sulla base del possesso di
requisiti diversi da quelli che hanno consentito il rilascio
dell’attestazione all’impresa cessionaria;
d)
la cessione di una azienda o di un ramo di azienda
comporta il trasferimento degli eventuali contratti stipulati con
riferimento alla attestazione di qualificazione posseduta dall’impresa
cedente con l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
35, commi 1, 2 e della legge 11 febbraio 1994 e successive
modificazioni;
e)
la SOA che stipula un contratto con una impresa la cui idoneità
deriva in tutto o in parte dall’acquisto di una azienda o di un
suo ramo ne informa senza indugio l’Autorità trasmettendo, oltre
alla prescritta comunicazione in ordine al contratto da essa stipulato
con il cessionario, anche copia del contratto fra impresa cedente e
impresa cessionaria;
f)
qualora la SOA incaricata dal cessionario a rilasciare
l’attestazione di qualificazione sia le stessa che a suo tempo aveva
rilasciato l’attestazione di qualificazione all’impresa cedente,
deve procedere alla modifica, secondo quanto previsto alla precedente
lettera b), o al ritiro di questa attestazione prima di rilasciare
quella spettante al cessionario;
g)
qualora la SOA incaricata dal cessionario di rilasciare
l’attestazione di qualificazione sia diversa da quella che aveva
rilasciato l’attestazione di qualificazione al cedente, deve, prima di
rilasciare l’attestazione al cessionario, procedere alla verifica
dell’avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto alla precedente
lettera b), o revoca della attestazione rilasciata al cedente ed a
questo scopo deve mettersi in contatto tramite l’Autorità con
l’altra SOA.
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