Autorita'
per la vigilanza sui lavori pubblici
ATTO
DI REGOLAZIONE n. 12/2002
del 29 maggio 2002
Accesso
ai documenti di gara
Premesso
che:
In
una nota pervenuta a questa Autorità, è stata segnalata l’anomalia
del comportamento di una stazione appaltante che, ad una richiesta
inoltrata da un concorrente, ai sensi della Legge 241/90, tesa ad
ottenere copia del curriculum del professionista prescelto, ha opposto
le disposizioni normative a tutela dei dati personali, negando
l’accesso.
Le
problematiche emergenti dalla situazione appena rappresentata hanno
indotto il Consiglio dell’Autorità a deliberare la predisposizione di
un documento dirimente la questione generale riguardante la spettanza
del diritto di accesso, nei confronti di un concorrente, con particolare
riferimento ai documenti di gara.
Ritenuto
in diritto
Il
diritto di accesso ai documenti amministrativi trova il suo fondamento
nella legge 241/1990 e, sulla base di consolidata giurisprudenza, ha
effetto prevalente sul principio di riservatezza nel caso in cui la
richiesta tragga origine dalla necessità di proporre azione legale a
tutela degli interessi dello stesso richiedente.
Il
diritto di accesso infatti è finalizzato ad assicurare la trasparenza
dell’azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale
per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, così concorrendo alla
“visibilità del potere pubblico”, per cui esso è azionabile – in
presenza delle condizioni legittimanti normativamente previste – sia
allorquando si manifesta in sede partecipativa al procedimento
amministrativo sia quando attenga alla conoscenza di atti che abbiano
spiegato effetti diretti o indiretti nei confronti del soggetto istante;
tale diritto, pertanto, si configura sempre come autonoma posizione,
tutelata indipendentemente dalla pendenza di un procedimento
giurisdizionale nel quale sussistono poteri istruttori del giudice.
Sulla
base di quanto premesso, devesi osservare che la questione di che
trattasi attiene, propriamente, ad una richiesta di accesso da parte di
un concorrente ad una gara pubblica, soggetto che, come tale, risulta
certamente titolare di una posizione tutelata (come interesse legittimo)
nei confronti della P.A.
Pertanto
non dovrebbero esservi dubbi in ordine alla spettanza del diritto di
accesso ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della Legge 241/1990, con
riguardo ai documenti di gara; in proposito si ritiene, comunque,
opportuna la previsione di un limite e cioè che il procedimento di gara
si sia definitivamente concluso, il che comporta che la P.A. pur non
potendo opporre diniego, potrà differire l’esercizio del diritto di
accesso.
Tra
i documenti accessibili, alla condizione sopra riportata, e cioè che si
sia conclusa la procedura di gara, appare senz’altro doversi
ricomprendere anche l’offerta presentata, in occasione di un pubblico
appalto dall’aggiudicatario ed i relativi allegati; nel caso di
appalto di progettazione, ancor più il curriculum, laddove lo stesso
costituisca fondamentale elemento di valutazione. Unica eccezione è
quella che si tratti di documenti o parti di documenti che per effetto
di altre norme siano soggetti alla disciplina del segreto di Stato
ovvero siano destinati a rimanere segreti e non divulgabili.
Ciò
che rileva nella questione all’esame, tuttavia, non sembra attenere al
problema della segretezza, quanto piuttosto alla riservatezza di terzi
privati, precisamente del concorrente rimasto aggiudicatario, ed in tal
caso sovviene la giurisprudenza, secondo cui la tutela della
riservatezza dei privati non può spingersi fino al punto di poter
denegare agli interessati la visione - quanto meno, se non la copia -
degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i
loro interessi giuridici.
Anche
laddove si voglia considerare che l’offerta presentata in caso di gara
di progettazione costituisce frutto dell’attività intellettuale e
potrebbe presentare il carattere della novità, l’amministrazione che
detiene la relativa documentazione dovrà tutelare la riservatezza
dell’impresa che ha prodotto la stessa non rilasciandone copia a
terzi, ma consentendone la sola visione ai soggetti che devono tutelare
propri interessi, giuridicamente rilevanti.
Dalle
considerazioni svolte segue che
non
appare legittimamente denegabile il diritto di accesso nei confronti di
un concorrente, con particolare riferimento ai documenti di gara,
ancorché subordinatamente alla definitiva conclusione del procedimento
di gara - con la conseguenza che la P.A. potrà differire l’esercizio
del diritto di accesso - e nella forma della sola visione degli atti.
Ove,
come nel caso di richiesta di accesso al curriculum del professionista
prescelto, è indubbio che vi siano terzi portatori del diritto alla
riservatezza, essi vanno notiziati dell’avvio del procedimento di
accesso, e ciò in base all’articolo 7 della Legge 241/1990, in quanto
controinteressati nell’eventuale procedimento ex articolo 25 della
medesima legge, che al comma 5, prevede che “contro le determinazioni
amministrative concernenti il diritto di accesso… è dato ricorso…al
tribunale amministrativo regionale…”.
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