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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

ATTO DI REGOLAZIONE n. 12/2002 del 29 maggio 2002

Accesso ai documenti di gara

Premesso che:

In una nota pervenuta a questa Autorità, è stata segnalata l’anomalia del comportamento di una stazione appaltante che, ad una richiesta inoltrata da un concorrente, ai sensi della Legge 241/90, tesa ad ottenere copia del curriculum del professionista prescelto, ha opposto le disposizioni normative a tutela dei dati personali, negando l’accesso.

Le problematiche emergenti dalla situazione appena rappresentata hanno indotto il Consiglio dell’Autorità a deliberare la predisposizione di un documento dirimente la questione generale riguardante la spettanza del diritto di accesso, nei confronti di un concorrente, con particolare riferimento ai documenti di gara.

Ritenuto in diritto

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi trova il suo fondamento nella legge 241/1990 e, sulla base di consolidata giurisprudenza, ha effetto prevalente sul principio di riservatezza nel caso in cui la richiesta tragga origine dalla necessità di proporre azione legale a tutela degli interessi dello stesso richiedente.

Il diritto di accesso infatti è finalizzato ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, così concorrendo alla “visibilità del potere pubblico”, per cui esso è azionabile – in presenza delle condizioni legittimanti normativamente previste – sia allorquando si manifesta in sede partecipativa al procedimento amministrativo sia quando attenga alla conoscenza di atti che abbiano spiegato effetti diretti o indiretti nei confronti del soggetto istante; tale diritto, pertanto, si configura sempre come autonoma posizione, tutelata indipendentemente dalla pendenza di un procedimento giurisdizionale nel quale sussistono poteri istruttori del giudice.

 

Sulla base di quanto premesso, devesi osservare che la questione di che trattasi attiene, propriamente, ad una richiesta di accesso da parte di un concorrente ad una gara pubblica, soggetto che, come tale, risulta certamente titolare di una posizione tutelata (come interesse legittimo) nei confronti della P.A.

Pertanto non dovrebbero esservi dubbi in ordine alla spettanza del diritto di accesso ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della Legge 241/1990, con riguardo ai documenti di gara; in proposito si ritiene, comunque, opportuna la previsione di un limite e cioè che il procedimento di gara si sia definitivamente concluso, il che comporta che la P.A. pur non potendo opporre diniego, potrà differire l’esercizio del diritto di accesso.

Tra i documenti accessibili, alla condizione sopra riportata, e cioè che si sia conclusa la procedura di gara, appare senz’altro doversi ricomprendere anche l’offerta presentata, in occasione di un pubblico appalto dall’aggiudicatario ed i relativi allegati; nel caso di appalto di progettazione, ancor più il curriculum, laddove lo stesso costituisca fondamentale elemento di valutazione. Unica eccezione è quella che si tratti di documenti o parti di documenti che per effetto di altre norme siano soggetti alla disciplina del segreto di Stato ovvero siano destinati a rimanere segreti e non divulgabili.

Ciò che rileva nella questione all’esame, tuttavia, non sembra attenere al problema della segretezza, quanto piuttosto alla riservatezza di terzi privati, precisamente del concorrente rimasto aggiudicatario, ed in tal caso sovviene la giurisprudenza, secondo cui la tutela della riservatezza dei privati non può spingersi fino al punto di poter denegare agli interessati la visione - quanto meno, se non la copia - degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

Anche laddove si voglia considerare che l’offerta presentata in caso di gara di progettazione costituisce frutto dell’attività intellettuale e potrebbe presentare il carattere della novità, l’amministrazione che detiene la relativa documentazione dovrà tutelare la riservatezza dell’impresa che ha prodotto la stessa non rilasciandone copia a terzi, ma consentendone la sola visione ai soggetti che devono tutelare propri interessi, giuridicamente rilevanti.

Dalle considerazioni svolte segue che

non appare legittimamente denegabile il diritto di accesso nei confronti di un concorrente, con particolare riferimento ai documenti di gara, ancorché subordinatamente alla definitiva conclusione del procedimento di gara - con la conseguenza che la P.A. potrà differire l’esercizio del diritto di accesso - e nella forma della sola visione degli atti.

Ove, come nel caso di richiesta di accesso al curriculum del professionista prescelto, è indubbio che vi siano terzi portatori del diritto alla riservatezza, essi vanno notiziati dell’avvio del procedimento di accesso, e ciò in base all’articolo 7 della Legge 241/1990, in quanto controinteressati nell’eventuale procedimento ex articolo 25 della medesima legge, che al comma 5, prevede che “contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso… è dato ricorso…al tribunale amministrativo regionale…”.

 

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