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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

 Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

DETERMINAZIONE n. 15/2002 del 16 luglio 2002

Problemi relativi alla certificazione di qualità aziendale a seguito della sostituzione delle norme UNI EN ISO 9001/2/3 ediz. 1994 con le norme UNI EN ISO 9001:2000 ed alla certificazione di qualità aziendale dei consorzi stabili.

  Considerato in fatto

  In materia del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale oppure degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale previsto dall’articolo 8, comma 4, lettera e), della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni e dall’articolo 4, comma 1, del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 sono stati richiesti all’Autorità ulteriori chiarimenti rispetto a quelli già forniti con il punto 11 della determinazione n. 56/2000, con il punto 8 della determinazione n. 6/2001, con la determinazione n. 21/2001 nonché con il punto 6 del comunicato della segreteria tecnica dell’Autorità, prot. 27467/01/segr. del 15 maggio 2001 e con il punto 1 del comunicato della segreteria tecnica dell’Autorità prot. 41932/01/segr. del 26 luglio 2001.

  I quesiti riguardano:

a)         gli effetti che ha sulla qualificazione la sostituzione delle norme in materia di certificazione della qualità UNI EN ISO 2001/2/3 ediz. 1994 con le norme UNI EN ISO 9001:2000;

b)        le modalità ed i criteri per il rilascio della certificazione di qualità aziendale o della dichiarazione del possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale ai consorzi stabili;

c)        se sia o non sia obbligatorio rilasciare le attestazioni di qualificazioni nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, commi 1 e 3 del d.P.R. 34/2000 e, nel caso positivo, se il momento in cui deve essere attestato il possesso del requisito è quello della firma del contratto tra SOA ed impresa o quello del rilascio dell’attestazione di qualificazione.

 

In particolare è stato sottolineato che il consorzio stabile - nel caso si qualifichi, ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. 34/2000, sulla base delle qualificazioni possedute dai consorziati (e ciò deve avvenire sicuramente, in base alle vigenti norme, al momento della prima qualificazione oppure, in base alla nuova disposizione contenuta nel disegno di legge “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” in corso di approvazione, a regime) - potrebbe qualificarsi in una classifica che prevede l’obbligo del possesso della certificazione di qualità aziendale oppure degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale mentre le proprie consorziate sono qualificate per classifiche per le quali non vi è questo obbligo. Il consorzio stabile d’altra parte non è un soggetto che svolge direttamente attività imprenditoriale. Tale attività è quasi sempre svolta dai propri consorziati.

  Su i quesiti l’Autorità ha richiesto gli avvisi del Sincert, che sono stati espressi con note del 22 e 24 maggio 2002, nonché quelli dei firmatari dei protocolli d’intesa. Sulla base di questi avvisi l’Autorità svolge le seguenti

  Considerazioni in diritto

  Va preliminarmente precisato che la transizione delle certificazioni di sistemi di gestione per la qualità (SGQ) rilasciate sulla base della norma ISO 9001/2/3 edizione 1994 alle certificazioni rilasciate sulla base della nuova norma ISO 9001:2000 è regolata dalle disposizioni emesse in ambienti EA (European Cooperation for Accreditation) e IAF (International Accreditation Forum) che sono state recepite dal Sincert.

Ai sensi dei suddetti accordi il Sincert ha stabilito che:

a)         tutti gli organismi di certificazione accreditati dal Sincert per il rilascio di certificazioni di SGQ devono conseguire l’estensione dell’accreditamento alle certificazioni alla nuova norma ISO 9001:2000 entro il 31 ottobre 2002; in difetto l’accreditamento SGQ verrà sospeso e ripristinato solo ad estensione ottenuta;

b)        a far tempo dal 9 gennaio 2002 nessun certificato di SGQ rilasciato sulla base delle norme ISO 9001/2/3 edizione 1994 potrà riportare una data di scadenza, direttamente o indirettamente esplicitata, posteriore al 14 dicembre 2003;

c)        a far tempo dal 31 gennaio 2003 non possono essere rilasciati rinnovi di certificazioni pre-esistenti o nuove certificazioni sulla base delle precedenti norme ISO 9001/2/3 edizione 1994.

  Per quanto riguarda il problema della qualificazione dei consorzi stabili occorre, in primo luogo, tenere conto che questi sono diversi dai raggruppamenti temporanei di imprese e, come affermato dall’Autorità nella determinazione n. 6/2001, sono invece assimilabili alle altre figure consortili (consorzi fra imprese cooperative e consorzi fra imprese artigiane) previste dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni le quali sono tradizionalmente qualificate ex se e per ius receptum e, pertanto, ad essi non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità n.139 del 15 maggio 2002 che si riferisce ai suddetti raggruppamenti temporanei di imprese.

  In secondo luogo va considerato che la qualificazione dei consorzi stabili sulla base delle vigenti norme può avvenire, come illustrato nella determinazione n. 6/2001, secondo due modalità: ai sensi dell’articolo 18, commi 3, 9 e 13 e ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. 34/2000 e, cioè sulla base dei requisiti posseduti dal consorzio oppure sulla base delle qualificazioni dei propri consorziati. In questo secondo caso la classifica della qualificazione del consorzio in ogni categoria è determinata in base alla somma delle classifiche dei propri consorziati. Non vi è alcuna norma che si riferisca al possesso della certificazione di qualità aziendale o alla presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità.

  In base alle suddette disposizioni è certo che si deve riconoscere al consorzio stabile il possesso della certificazione di qualità aziendale o la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità qualora essi siano posseduti direttamente dal consorzio. Ma sempre in base alle suddette disposizioni si deve ritenere che tale riconoscimento spetta al consorzio stabile anche se questi requisiti non siano in suo possesso ma siano in possesso dei propri consorziati. In tal caso si possono verificare tre ipotesi:

a)         tutte le imprese consorziate sono in possesso dei requisiti;

b)        almeno la metà delle imprese consorziate sono in possesso dei requisiti;

c)        una sola delle imprese consorziate è in possesso dei requisiti.

  A parte l’ipotesi di cui alla lettera a) in cui risulta pacifico il riconoscimento del requisito al consorzio, per stabilire in quale altro caso spetti il riconoscimento, va tenuto conto che la certificazione SGQ non prevede graduatorie e, quindi, non è diversa per una impresa la cui attestazione prevede una classifica II (euro 516.457) oppure una classifica VIII (oltre euro 15.493.707). Di qui si può ritenere che il principio in base al quale la qualificazione del consorzio stabile è ottenuta sulla base della somma delle qualificazioni possedute dai propri consorziati porta come conseguenza che si possa riconoscere ad un consorzio stabile il possesso della certificazione SGQ o degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità qualora almeno uno dei propri consorziati possegga tali requisiti.

  Inoltre si precisa che siccome il riconoscimento ha carattere costitutivo, cioè la qualità può essere riconosciuta solo quanto è concluso il procedimento previsto dalle specifiche norme ISO ed è stata rilasciata la certificazione SGQ, non appare possibile ammettere alle gare i consorzi stabili sulla base della dimostrazione di avere presentato la domanda di certificazione ad un organismo di certificazione accreditato nel settore EA 28 nonché di aver superato con esito positivo l’esame della documentazione e le verifiche di conformità di tutti gli elementi del sistema di gestione della qualità gestione (organizzazione, risorse, processi, misurazioni).

  Per quanto riguarda l’obbligo o meno, nel rilascio delle attestazioni di qualificazioni, di osservare quanto disposto dall’articolo 4, commi 1 e 3, del d.P.R. 34/2000 la testuale previsione di tale obbligo non richiede ulteriori notazioni, salvo di richiamare le cadenze temporali dell’allegato B del suddetto d.P.R. 34/2000. Le disposizioni fanno ritenere, inoltre, che il momento in cui tale obbligo diventa operativo è quello del rilascio dell’attestazione. Nel caso, quindi, di sottoscrizione del contratto tra una SOA ed una impresa in un momento in cui tale obbligo non era esistente ma l’attestazione viene rilasciata quando tale obbligo è venuto in evidenza, questa potrà essere concessa, logicamente per le classifiche in cui tale obbligo sussiste, soltanto se l’impresa è in possesso di tali requisiti. Per tale aspetto va poi sottolineato che non può essere accolto il suggerimento di rilasciare l’attestazione anche in assenza di tali requisiti con la indicazione che l’attestazione può essere impiegata soltanto per le gare di importo in cui non è necessario il possesso di tale requisito in quanto ciò sarebbe contrario alle disposizioni prima citate.

In base alle considerazione svolte si deve concludere che: 

a)         i certificati di SGQ rilasciati sulla base delle precedenti norme ISO 9001/2/3 edizione 1994 hanno validità fino al 14 dicembre 2003;

b)        le attestazioni di qualificazione rilasciate sulla base dell’incremento convenzionale premiante di cui all’articolo 19, del d.P.R. 34/2000, scadono il 14 dicembre 2003;

c)        le imprese che fossero in possesso di attestazioni di qualificazione con data di scadenza oltre il 14 dicembre 2003, qualora non abbiano rinnovato il loro certificato SGQ o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità sulla base delle nuove norme ISO 9001:2000, dovranno richiedere alla SOA che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione una modifica di questa in modo che non sia più riportata l’indicazione del possesso del certificato SGQ ed in modo che categorie e classifiche siano quelle attribuibili in assenza dell’incremento convenzionale premiante e dei suddetti requisiti;

d)        le modifiche di cui alla precedente lettera c) sono considerate ai fini del corrispettivo “variazioni minime” di cui alla lettera B dello schema allegato alla determinazione n. 40/2000;

e)         le SOA possono riconoscere ad un consorzio stabile - sia nel caso che la qualificazione avvenga ai sensi dell’articolo 18, commi 3, 9 e 13, del d.P.R. 34/2000 e sia nel caso che avvenga ai sensi dell’articolo 20 del suddetto d.P.R. 34/2000 - il possesso della certificazione SGQ o della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità di cui all’articolo 8, comma 4, lettera e), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dall’articolo 4, comma 1, del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, qualora tali requisiti siano in possesso del consorzio oppure siano in possesso di almeno uno dei consorziati;

f)          le SOA, fatto salvo la validità delle attestazione di qualificazione rilasciate prima delle cadenze temporali di cui all’allegato B del d.P.R. 34/2000, non possono rilasciare attestazioni di qualificazioni con classifiche pari o superiore a quelle per le quali è necessario, in base alle suddette cadenze temporali, il possesso della certificazione SGQ o della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità, qualora tali requisiti non siano in possesso delle imprese;

g)        il momento in cui l’obbligo di cui all’articolo 8, comma 4, lettera e), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dall’articolo 4, comma 1, del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, viene in evidenza è quello della data di rilascio dell’attestazione di qualificazione.

 

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