Autorita'
per la vigilanza sui lavori pubblici
DETERMINAZIONE
n. 15/2002 del
16 luglio 2002
Problemi
relativi alla certificazione di qualità aziendale a seguito della
sostituzione delle norme UNI EN ISO 9001/2/3 ediz. 1994 con le norme UNI
EN ISO 9001:2000 ed alla certificazione di qualità aziendale dei
consorzi stabili.
Considerato in fatto
In
materia del possesso della certificazione del sistema di qualità
aziendale oppure degli elementi significativi e correlati del
sistema di qualità aziendale previsto dall’articolo 8, comma 4,
lettera e), della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive
modificazioni e dall’articolo 4, comma 1, del d.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34 sono stati richiesti all’Autorità ulteriori chiarimenti
rispetto a quelli già forniti con il punto 11 della determinazione n.
56/2000, con il punto 8 della determinazione n. 6/2001, con la
determinazione n. 21/2001 nonché con il punto 6 del comunicato della
segreteria tecnica dell’Autorità, prot. 27467/01/segr. del 15 maggio
2001 e con il punto 1 del comunicato della segreteria tecnica
dell’Autorità prot. 41932/01/segr. del 26 luglio 2001.
I quesiti riguardano:
a)
gli effetti che ha sulla qualificazione la sostituzione delle
norme in materia di certificazione della qualità UNI EN ISO 2001/2/3
ediz. 1994 con le norme UNI EN ISO 9001:2000;
b)
le modalità ed i criteri per il rilascio della certificazione
di qualità aziendale o della dichiarazione del possesso degli
elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale
ai consorzi stabili;
c)
se sia o non sia obbligatorio rilasciare le attestazioni di
qualificazioni nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, commi
1 e 3 del d.P.R. 34/2000 e, nel caso positivo, se il momento in cui deve
essere attestato il possesso del requisito è quello della firma del
contratto tra SOA ed impresa o quello del rilascio dell’attestazione
di qualificazione.
In
particolare è stato sottolineato che il consorzio stabile - nel caso si
qualifichi, ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. 34/2000, sulla base
delle qualificazioni possedute dai consorziati (e ciò deve avvenire
sicuramente, in base alle vigenti norme, al momento della prima
qualificazione oppure, in base alla nuova disposizione contenuta nel
disegno di legge “Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti” in corso di approvazione, a regime) - potrebbe
qualificarsi in una classifica che prevede l’obbligo del possesso
della certificazione di qualità aziendale oppure degli elementi
significativi e correlati del sistema di qualità aziendale
mentre le proprie consorziate sono qualificate per classifiche per le
quali non vi è questo obbligo. Il consorzio stabile d’altra parte non
è un soggetto che svolge direttamente attività imprenditoriale. Tale
attività è quasi sempre svolta dai propri consorziati.
Su i quesiti l’Autorità ha richiesto gli avvisi del Sincert, che sono
stati espressi con note del 22 e 24 maggio 2002, nonché quelli dei
firmatari dei protocolli d’intesa. Sulla base di questi avvisi
l’Autorità svolge le seguenti
Considerazioni in
diritto
Va preliminarmente precisato che la transizione delle certificazioni
di sistemi di gestione per la qualità (SGQ) rilasciate sulla base
della norma ISO 9001/2/3 edizione 1994 alle certificazioni rilasciate
sulla base della nuova norma ISO 9001:2000 è regolata dalle
disposizioni emesse in ambienti EA (European Cooperation for
Accreditation) e IAF (International Accreditation Forum) che sono state
recepite dal Sincert.
Ai
sensi dei suddetti accordi il Sincert ha stabilito che:
a)
tutti gli organismi di certificazione accreditati dal Sincert per
il rilascio di certificazioni di SGQ devono conseguire l’estensione
dell’accreditamento alle certificazioni alla nuova norma ISO 9001:2000
entro il 31 ottobre 2002; in difetto l’accreditamento SGQ verrà
sospeso e ripristinato solo ad estensione ottenuta;
b)
a far tempo dal 9 gennaio 2002 nessun certificato di SGQ
rilasciato sulla base delle norme ISO 9001/2/3 edizione 1994 potrà
riportare una data di scadenza, direttamente o indirettamente
esplicitata, posteriore al 14 dicembre 2003;
c)
a far tempo dal 31 gennaio 2003 non possono essere rilasciati
rinnovi di certificazioni pre-esistenti o nuove certificazioni sulla
base delle precedenti norme ISO 9001/2/3 edizione 1994.
Per quanto riguarda il problema della qualificazione dei consorzi
stabili occorre, in primo luogo, tenere conto che questi sono diversi
dai raggruppamenti temporanei di imprese e, come affermato
dall’Autorità nella determinazione n. 6/2001, sono invece
assimilabili alle altre figure consortili (consorzi fra imprese
cooperative e consorzi fra imprese artigiane) previste dalla legge
11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni le quali sono
tradizionalmente qualificate ex se e per ius receptum e,
pertanto, ad essi non si applicano le disposizioni di cui alla delibera
dell’Autorità n.139 del 15 maggio 2002 che si riferisce ai suddetti
raggruppamenti temporanei di imprese.
In secondo luogo va considerato che la qualificazione dei consorzi
stabili sulla base delle vigenti norme può avvenire, come illustrato
nella determinazione n. 6/2001, secondo due modalità: ai sensi
dell’articolo 18, commi 3, 9 e 13 e ai sensi dell’articolo 20 del
d.P.R. 34/2000 e, cioè sulla base dei requisiti posseduti dal consorzio
oppure sulla base delle qualificazioni dei propri consorziati. In questo
secondo caso la classifica della qualificazione del consorzio in ogni
categoria è determinata in base alla somma delle classifiche dei propri
consorziati. Non vi è alcuna norma che si riferisca al possesso della certificazione
di qualità aziendale o alla presenza di elementi significativi e
correlati del sistema di qualità.
In base alle suddette disposizioni è certo che si deve
riconoscere al consorzio stabile il possesso della certificazione di
qualità aziendale o la presenza di elementi significativi e
correlati del sistema di qualità qualora essi siano posseduti
direttamente dal consorzio. Ma sempre in base alle suddette disposizioni
si deve ritenere che tale riconoscimento spetta al consorzio stabile
anche se questi requisiti non siano in suo possesso ma siano in possesso
dei propri consorziati. In tal caso si possono verificare tre ipotesi:
a)
tutte le imprese consorziate sono in possesso dei requisiti;
b)
almeno la metà delle imprese consorziate sono in possesso dei
requisiti;
c)
una sola delle imprese consorziate è in possesso dei requisiti.
A parte l’ipotesi di cui alla lettera a) in cui risulta pacifico il
riconoscimento del requisito al consorzio, per stabilire in quale altro
caso spetti il riconoscimento, va tenuto conto che la certificazione SGQ
non prevede graduatorie e, quindi, non è diversa per una impresa la cui
attestazione prevede una classifica II (euro 516.457) oppure una
classifica VIII (oltre euro 15.493.707). Di qui si può ritenere
che il principio in base al quale la qualificazione del consorzio
stabile è ottenuta sulla base della somma delle qualificazioni
possedute dai propri consorziati porta come conseguenza che si possa
riconoscere ad un consorzio stabile il possesso della certificazione SGQ
o degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità
qualora almeno uno dei propri consorziati possegga tali requisiti.
Inoltre si precisa che siccome il riconoscimento ha carattere
costitutivo, cioè la qualità può essere riconosciuta solo quanto è
concluso il procedimento previsto dalle specifiche norme ISO ed è stata
rilasciata la certificazione SGQ, non appare possibile ammettere alle
gare i consorzi stabili sulla base della dimostrazione di avere
presentato la domanda di certificazione ad un organismo di
certificazione accreditato nel settore EA 28 nonché di aver superato
con esito positivo l’esame della documentazione e le verifiche di
conformità di tutti gli elementi del sistema di gestione della qualità
gestione (organizzazione, risorse, processi, misurazioni).
Per quanto riguarda l’obbligo o meno, nel rilascio delle attestazioni
di qualificazioni, di osservare quanto disposto dall’articolo 4, commi
1 e 3, del d.P.R. 34/2000 la testuale previsione di tale obbligo non
richiede ulteriori notazioni, salvo di richiamare le cadenze temporali
dell’allegato B del suddetto d.P.R. 34/2000. Le disposizioni fanno
ritenere, inoltre, che il momento in cui tale obbligo diventa operativo
è quello del rilascio dell’attestazione. Nel caso, quindi, di
sottoscrizione del contratto tra una SOA ed una impresa in un momento in
cui tale obbligo non era esistente ma l’attestazione viene rilasciata
quando tale obbligo è venuto in evidenza, questa potrà essere
concessa, logicamente per le classifiche in cui tale obbligo sussiste,
soltanto se l’impresa è in possesso di tali requisiti. Per tale
aspetto va poi sottolineato che non può essere accolto il suggerimento
di rilasciare l’attestazione anche in assenza di tali requisiti con la
indicazione che l’attestazione può essere impiegata soltanto per le
gare di importo in cui non è necessario il possesso di tale requisito
in quanto ciò sarebbe contrario alle disposizioni prima citate.
In
base alle considerazione svolte si deve concludere che:
a)
i certificati di SGQ rilasciati sulla base delle precedenti norme
ISO 9001/2/3 edizione 1994 hanno validità fino al 14 dicembre 2003;
b)
le attestazioni di qualificazione rilasciate sulla base
dell’incremento convenzionale premiante di cui all’articolo 19, del
d.P.R. 34/2000, scadono il 14 dicembre 2003;
c)
le imprese che fossero in possesso di attestazioni di
qualificazione con data di scadenza oltre il 14 dicembre 2003, qualora
non abbiano rinnovato il loro certificato SGQ o la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e correlati del sistema
di qualità sulla base delle nuove norme ISO 9001:2000, dovranno
richiedere alla SOA che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione
una modifica di questa in modo che non sia più riportata
l’indicazione del possesso del certificato SGQ ed in modo che
categorie e classifiche siano quelle attribuibili in assenza
dell’incremento convenzionale premiante e dei suddetti requisiti;
d)
le modifiche di cui alla precedente lettera c) sono considerate
ai fini del corrispettivo “variazioni minime” di cui alla lettera B
dello schema allegato alla determinazione n. 40/2000;
e)
le SOA possono riconoscere ad un consorzio stabile - sia nel caso
che la qualificazione avvenga ai sensi dell’articolo 18, commi 3, 9 e
13, del d.P.R. 34/2000 e sia nel caso che avvenga ai sensi
dell’articolo 20 del suddetto d.P.R. 34/2000 - il possesso della
certificazione SGQ o della presenza di elementi
significativi e correlati del sistema di qualità
di cui all’articolo 8, comma 4, lettera e), della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni e dall’articolo 4, comma 1,
del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, qualora tali requisiti siano in
possesso del consorzio oppure siano in possesso di almeno uno dei
consorziati;
f)
le SOA, fatto salvo la validità delle attestazione di
qualificazione rilasciate prima delle cadenze temporali di cui
all’allegato B del d.P.R. 34/2000, non possono rilasciare attestazioni
di qualificazioni con classifiche pari o superiore a quelle per le quali
è necessario, in base alle suddette cadenze temporali, il possesso
della certificazione
SGQ
o della presenza di elementi significativi e correlati del
sistema di qualità,
qualora tali requisiti non siano in possesso delle imprese;
g)
il
momento in cui l’obbligo di cui all’articolo 8, comma 4, lettera e),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e
dall’articolo 4, comma 1, del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, viene in
evidenza è quello della data di rilascio dell’attestazione di
qualificazione.
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