Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
DETERMINAZIONE
N. 18/2002 del 24 luglio
2002
Affidamento
di progettazione e direzione dei lavori di interventi finanziati con
fondi comunitari
Riferimenti
normativi:
Art.17, comma 12, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. - art. 62
e segg. d.P.R. 2 dicembre 1999 n.554
Considerato
in fatto e diritto
L’Autorità,
nell’espletamento dei compiti ad essa demandati dalla legge 11
febbraio 1994 n. 109, ha avuto modo di accertare che si va
diffondendo tra le stazioni appaltanti la prassi del ricorso ad
affidamenti diretti di servizi attinenti all’ingegneria ed
all’architettura pur in carenza dei presupposti di legge, prassi che
è da considerarsi distorsiva del libero mercato. Tali affidamenti
avvengono con una certa frequenza a seguito di inserimenti di interventi
di varia natura e tipologia in programmi di finanziamento utilizzanti
fondi comunitari, che impongono, qualora non portati a tempestiva
conoscenza delle stazioni appaltanti, tempi del procedimento non sempre
compatibili con quelli tecnici inerenti la progettazione esecutiva e
l’appalto delle relative opere.
L’affidamento
dei servizi in questione a trattativa privata viene giustificata in
dipendenza dell’urgenza determinatasi a seguito della comunicazione
dell’inserimento anzidetto inviata alla stazione appaltante con la
prescrizione di un termine molto breve per inoltrare, pena la perdita
del finanziamento stesso, gli elaborati tecnico amministrativi atti a
rendere l’opera cantierabile, e di conseguenza istruibile per la
successiva valutazione della competente commissione tecnica dell’ente
finanziatore.
Di
qui il comportamento delle stazioni appaltanti che, per non perdere il
finanziamento, con le sue ricadute anche a livello occupazionale, deroga
alle norme per l’affidamento formale dell’incarico di progettazione
e commissiona direttamente il progetto esecutivo dei lavori.
Questa
situazione si determina spesso perché l’esigenza della realizzazione
dell’intervento è rappresentata in maniera informale all’ente
finanziatore e questo, sempre in maniera informale, dà assicurazione
del finanziamento e propone e conferma gli interventi da finanziare
senza azione di verifica sull’effettiva cantierabilità degli stessi.
Sulla
base di tali circostanze è comprensibile quanto, in concreto, si
verifica. Le stazioni appaltanti al fine di non perdere l’opportunità
presentatasi, pur in carenza dei previsti presupposti di legge, operano
in difformità di quanto indicato all’art. 17, comma 12 della legge
quadro e dei correlati articoli del regolamento attuativo e provvedono
ad acquisire la progettazione esecutiva degli interventi suscettibili di
finanziamento nei ristretti tempi concessi dal procedimento di
finanziamento in essere. Il tutto viene giustificato con l’urgenza.
Ma, in questi casi, l’urgenza deve essere considerata come
“indotta” in quanto deriva da precedenti comportamenti non conformi
ai principi di legalità,
Occorre,
inoltre, tenere presente che tale modalità operativa determina il
mancato rispetto del principio della libera concorrenza tra gli
operatori e, di conseguenza, può comportare eventuali problemi in sede
di esame da parte della Commissione Europea ai fini della concessione
del finanziamento.
In
base a quanto sopra considerato si rileva che:
a)
l’urgenza rappresentata dalle stazioni appaltanti in ordine ad
affidamenti fiduciari di servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura eventualmente connessa a situazioni riconducibili a
quella in esame, non può ritenersi giustificativa del comportamento
derogatorio della norma;
b)
sussiste l’esigenza che gli enti finanziatori preposti al settore
perfezionino la propria azione di controllo sullo stato delle
progettazioni degli interventi finanziati con fondi comunitari;
c)
attuino tutte le iniziative atte a disincentivare il ricorso a procedure
di “urgenza” nell’affidamento dei servizi e dei connessi
lavori.
|