IL
CONSIGLIO
DETERMINAZIONE N. 1 /2002 del 16 gennaio 2002
Attuazione
del Casellario informatico delle imprese qualificate
Premesso
che il regolamento relativo alla istituzione del nuovo sistema di
qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici (dpr 25 gennaio
2000 n. 34) prevede che:
1)
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici cura la formazione,
con riferimento alla sede legale, di elenchi delle imprese qualificate
su base regionale, da rendere pubblici tramite l’Osservatorio dei
lavori pubblici (articolo 11, comma 2, del dpr 34/2000);
2)
sia istituito presso l’Osservatorio dei lavori pubblici il Casellario
informatico delle imprese qualificate, da formarsi sulla base delle
attestazioni di qualificazione trasmesse dalle SOA e delle comunicazioni
inviate all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dalle
stazioni appaltanti (articolo 27, comma 1, del dpr 34/2000);
3)
nel predetto Casellario vanno inseriti in via informatica per ogni
impresa qualificata i seguenti dati (articolo 27, comma 2, del dpr
34/2000):
a)
ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di
iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b)
rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di
rappresentanza;
c)
categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d)
data di cessazione dell’efficacia dell’attestazione di
qualificazione;
e)
ragione sociale della SOA che ha rilasciato l’attestazione;
f)
cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data
dell’ultima attestazione conseguita;
g)
costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data
dell’ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del
costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
h)
costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei
canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la
data dell’ultima qualificazione conseguita;
i)
natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio
precedente l’ultima qualificazione conseguita, risultanti dai
certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l)
elenco dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione
finanziaria;
m)
importo dei versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse
Edili in ordine alla retribuzione corrisposta ai dipendenti;
n)
eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;
o)
eventuali procedure concorsuali pendenti;
p)
eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero
gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza
delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da
rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti;
q)
eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli
amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la
pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio;
r)
eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi
dell’articolo 8, comma 7, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e
successive modificazioni adottati dalle stazioni appaltanti;
s)
eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
accertate in esito alla procedura di cui all’articolo 10, comma 1
quater, della legge 109/1994 e successive modificazioni;
t)
tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche
indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio
dei lavori pubblici ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario;
4)
le imprese qualificate sono tenute a comunicare all’Osservatorio dei
lavori pubblici, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni
variazione relativa ai requisiti generali previsti dall’articolo 17
del dpr 34/2000 che sia intervenuta rispetto a quelli da esse posseduti
alla data di rilascio dell’attestazione di qualificazione (articolo
27, comma 3, del dpr 34/2000);
5)
le stazioni appaltanti sono tenute ad inviare alla fine dei lavori una
relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici sulla
base di una scheda tipo definita dall’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici (articolo 27, comma 4, del dpr 34/2000). Scheda tipo che
è stata approvata dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
con determinazione n. 36 del 21 luglio 2000 e che è stata pubblicata
sul supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 184 dell’8 agosto 2000;
6)
le notizie, le informazioni e i dati contenuti nel Casellario
informatico sono resi pubblici a cura dell’Osservatorio dei lavori
pubblici e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per
l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di
esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici (articolo
27, comma 5, del dpr 34/2000 e articolo 75, comma 1, del dpr 21 dicembre
1999, n. 554 e successive modificazioni).
II
Considerato
che il Casellario informatico delle imprese qualificate comprende una
raccolta di notizie, informazioni e dati di tipo eterogeneo che può
essere riassuntivamente distinto in:
1)
dati anagrafici delle imprese, dei propri legali rappresentanti e dei
propri direttori tecnici (articolo 27, comma 2, lettere a) e b), del dpr
34/2000);
2)
dati inerenti la qualificazione delle imprese stesse (articolo 27, comma
2, lettere c) e d), del dpr 34/2000);
3)
dati inerenti le SOA che hanno rilasciato le attestazioni di
qualificazione, nonché i lavori eseguiti, le risorse umane e quelle
tecniche relativi alle imprese qualificate (articolo 27, comma 2,
lettere e), f), g), h), i) ed l) del dpr 34/2000);
4)
dati riguardanti le prestazioni previdenziali (articolo 27, comma 2,
lettera m, del dpr 34/2000);
5)
notizie e informazioni riguardanti le imprese qualificate (articolo 27,
comma 2, lettere n), o) e p), del dpr 34/2000);
6)
notizie e informazioni riguardanti gli amministratori e dei direttori
tecnici delle imprese (articolo 27, comma 2, lettera q), del dpr
34/2000);
7)
notizie e informazioni riguardanti i procedimenti di aggiudicazione e di
esecuzione dei lavori delle imprese qualificate (articolo 27, comma 2,
lettere r), s) e t), del dpr 34/2000).
III
Ritenuto
che:
a)
alcune di tali notizie, informazioni e dati (nn. 1 e 2 della elencazione
di cui alla precedente parte II della presente determinazione) attengono
alla identificazione delle imprese qualificate e sono già inserite nei
relativi previsti elenchi su base regionale resi pubblici tramite
l’Osservatorio dei lavori pubblici (articolo 11 del dpr 34/2000);
b)
altre delle notizie, informazioni e dati (nn. 5, 6 e 7 della suddetta
elencazione), pur inerendo a caratteristiche e qualità riservate delle
imprese qualificate, vanno resi accessibili alle stazioni appaltanti in
quanto necessari ai fini dell’accertamento sulla eventuale sussistenza
di cause di esclusione dalle gare di appalto (articolo 75 del dpr
554/1999 e successive modificazioni);
c)
altre delle notizie, informazioni e dati (nn. 3 e 4 della suddetta
elencazione), infine, concernono caratteristiche e qualità delle
imprese qualificate, la cui conoscenza da parte delle stazioni
appaltanti è irrilevante ai fini dell’ammissione alle gare in quanto
assorbiti nella conseguita qualificazione e sono previste dal dpr
34/2000 come elementi da inserire nel Casellario informatico in quanto
rilevanti ai fini dell’attività di vigilanza e controllo
dell’Autorità per la vigilanza sui alvori pubblici (articolo 14,
commi 2 e 3, e articolo 16 del dpr 34/2000).
Ritenuto
però che le stazioni appaltanti di cui all’articolo 2, comma 2, lett.
c), della legge 109/1994 e successive modificazioni sono tali soltanto
quando affidano lavori del tipo previsto dalle norme non si giustifica
un accesso generalizzato al Casellario informatico e, cioè, senza
limitazione di tempo o ambito; dovendo, tuttavia, l’accesso essere
consentito anche ad essi questo potrà aversi su richiesta specifica e
tramite l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
IV
Per
le esposte considerazioni, in base al combinato disposto delle indicate
norme, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici stabilisce
che:
a)
i dati riguardanti le imprese qualificate relativi alle lettere da a) a
d) del punto 3) delle premesse di cui alla precedente parte I della
presente determinazione, contenuti nel Casellario informatico, sono
pubblici e sono inseriti, oltre che nel Casellario informatico, anche
nell’elenco delle imprese qualificate su base regionale;
b)
le notizie e le informazioni riguardanti le imprese qualificate relative
cui alle lettere da n) a t) del punto 3) delle predette premesse,
contenute nel Casellario informatico, sono a disposizione delle stazioni
appaltanti;
c)
i dati riguardanti le imprese qualificate di cui alle lettere da e) ad
m) del punto 3) delle predette premesse, contenuti nel Casellario
informatico, sono riservati e tutelati e sono a disposizione
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini della sua
attività di vigilanza e controllo nonché per la verifica a campione
delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA (articolo 14,
comma 2 e 3 e articolo 16 del dpr 34/2000);
d)
le imprese in possesso di attestazione di qualificazione per le quali si
verifichino variazioni dei requisiti di ordine generale di cui
all’articolo 17, comma 1, del dpr 34/2000 da esse posseduti alla data
del rilascio delle attestazioni, devono inviare all’Osservatorio dei
lavori pubblici le comunicazioni in merito alle suddette variazioni
entro trenta giorni dalla data del verificarsi delle variazioni stesse;
e)
le imprese in possesso di attestazione di qualificazione alla data di
pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - nel caso si siano verificate variazioni dei
requisiti di ordine generale di cui all’articolo 17, comma 1, del dpr
34/2000 da esse posseduti alla data del rilascio delle attestazioni -
devono inviare all’Osservatorio dei lavori pubblici le relative
comunicazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana;
f)
i ritardi nelle comunicazioni o le mancate comunicazioni, di cui alle
precedenti lettere d) ed e), sono suscettibili di provvedimenti
sanzionatori dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con
annotazione nel Casellario informatico ed avranno rilevanza, ai sensi
dell’articolo 75, comma 1, lettera h), del dpr 554/1999 e successive
modificazioni, quali cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedura di affidamento degli appalti e delle concessioni;
g)
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvederà ad
inserire nel Casellario informatico delle imprese qualificate le notizie
e le informazioni, relative alle lettere da n) a t) del punto 3) delle
premesse di cui alla predecente parte I della presente determinazione,
con la procedura prevista dalla determinazione n.16/23 del 5 dicembre
2001 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
300 del 28 dicembre 2001;
h)
le stazioni appaltanti devono trasmettere le relazioni sul comportamento
delle imprese esecutrici dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla data
di compilazione del relativo conto finale previsto dall’articolo 173
del dpr 554/1999 e successive modificazioni.
i)
le stazioni appaltanti che - alla data di pubblicazione della presente
determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - non
abbiano trasmesso le relazioni sul comportamento delle imprese
esecutrici, in relazione a lavori per i quali il conto finale previsto
dall’articolo 173 del dpr 554/1999 e successive modificazioni è stato
compilato dopo la data di entrata in vigore del dpr 34/2000 (1° marzo
2000), devono provvedere a trasmettere le relazioni stesse entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
j)
la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici di
lavori pubblici deve essere inviata per i soli lavori conseguenti ad
appalti di importo superiore a euro 150.000 (lire 290.440.500) e, nel
caso di associazioni temporanee oppure di consorzi costituiti ai sensi
dell’articolo 2602 del codice civile o di gruppi europei di interesse
economico di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis)
della legge 109/1994 e successive modificazioni, deve riguardare
ciascuna delle imprese associate o consorziate;
k)
l’accesso all’elenco su base regionale delle imprese qualificate
avviene collegandosi al sito dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici (www.autoritalavoripubblici.it)
nell’apposita sezione “Altri Servizi” sottosezione
“Qualificazione”;
l)
le stazioni appaltanti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b)
della legge 109/1994 e successive modificazioni, a partire dalla data
dell’1 marzo 2002, potranno acquisire le notizie, le informazioni ed i
dati riguardanti le imprese qualificate e relativi alle lettere da a) a
d) e da n) a t) del punto 3) delle premesse di cui alla precedente parte
I della presente determinazione collegandosi al sito dell’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici (www.autoritalavoripubblici.it)
nell’apposita sezione “Servizi per Utenti registrati” sottosezione
“Casellario informatico”;
m)
le stazioni appaltanti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e
b), della legge 109/94 e successive modificazioni, per accedere al
Casellario informatico, dovranno preliminarmente richiedere per via
telematica il rilascio della Userid e della Password collegandosi al
sito dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (www.autoritalavoripubblici.it)
nell’apposita sezione “Servizi per Utenti registrati” sottosezione
“Casellario informatico”;
n)
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvederà
all’invio della Userid e della Password direttamente alla stazione
appaltante richiedente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
o)
i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge
109/94 e successive modificazioni possono, con riferimento ad imprese
che abbiano partecipato a gare da essi indette e ricadenti nella
disciplina di cui alla legge stessa, richiedere all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici le notizie e le informazioni relative alle
lettere da n) a t ) del punto 3) delle premesse di cui alla precedente
parte I della presente determinazione e contenute nel Casellario
informatico, mentre possono conoscere direttamente i dati relativi alle
lettere da a) a d) delle predette premesse in quanto questi sono resi
pubblici tramite gli elenchi su base regionale.
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