Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
IL
CONSIGLIO
DETERMINAZIONE
N. 25/2002 del 2 ottobre
2002
Bandi
per l’affidamento di incarichi di progettazione che fissano termini
incongrui per la prestazione.
Considerato
in fatto e in diritto
L’Autorità,
nell’espletamento dei compiti ad essa demandati dalla legge 11
febbraio 1994 n.109, ha avuto modo di accertare come le stazioni
appaltanti tendano con una certa frequenza a stabilire negli avvisi e
nei bandi per l’affidamento di incarichi di progettazione termini
estremamente ristretti per l’espletamento della prestazione
professionale.
Tali
termini appaiono a volte assolutamente incongrui, in relazione al
livello di definizione, previsto dall’art. 16 della L.109/94, per le
diverse fasi progettuali (a volte vengono indicati 10-15 giorni per la
redazione della progettazione definitiva).
Pur
rilevando come nulla venga esplicitamente stabilito al riguardo dalle
attuali disposizioni di legge, tuttavia è evidente che detti termini di
fatto:
-
costituiscono una limitazione della partecipazione dei
professionisti, stante la estrema difficoltà di produrre in tempi
troppo stretti gli elaborati progettuali previsti, contrariamente al
principio generale di favorire la massima partecipazione e la
concorrenza tra gli stessi;
-
determinano la redazione di progetti di qualità carente,
soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi, e che
possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione.
Il
ricorso a tempi così brevi per la redazione della progettazione viene
generalmente giustificato dalle stazioni appaltanti con l’urgenza
determinatasi per poter accedere ai finanziamenti.
E’
però da osservare come nella stragrande maggioranza dei casi
l’urgenza si determini per effetto di una precedente inerzia
dell’amministrazione e, pertanto, deve ritenersi “indotta”.
In
base a quanto sopra considerato si rileva che:
-
l’urgenza rappresentata dalle stazioni appaltanti in ordine a
bandi per l’affidamento di incarichi di progettazione, che
stabiliscono termini oggettivamente ristretti per la prestazione, non può,
se non sorretta da motivazioni adeguate e riferite a evenienze concrete
e comprovate, giustificare da sola il contrasto evidente di questa
scelta con il principio di favorire la massima partecipazione e
concorrenza tra i professionisti;
-
come per le ipotesi di ricorso alla trattativa privata nei casi
di finanziamenti per la realizzazione di opere con termini ristretti per
l’affidamento (det. n.18/2002), sussiste la necessità che gli enti
finanziatori attuino tutte le iniziative atte a disincentivare il
ricorso a procedure di urgenza nell’affidamento della progettazione,
anche in relazione ai termini stabiliti per lo svolgimento della
prestazione professionale;
-
è necessario che gli stessi enti effettuino un attento controllo
del livello qualitativo dei progetti presentati in termini ristretti e
sviluppati per ottenere il finanziamento e non ritengano idonee, in
particolare, progettazioni prive di
adeguati rilievi ed indagini, la cui mancanza può determinare,
in fase di esecuzione, sostanziali modifiche delle previsioni tecniche
ed economiche, con conseguenti oneri spesso rilevanti.
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