Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Il
Consiglio
DETERMINAZIONE
N. 28/2002 del 23
ottobre 2002
“Ritenute
a garanzia del 5% di cui all’art.22 della legge 3 gennaio 1978 n.1”.
Ritenuto
in diritto
In
ordine alle problematiche in esame, è necessario anzitutto ricordare
che la legge n.109/94 ed il successivo regolamento d’attuazione hanno
- in realtà - introdotto a favore delle stazioni appaltanti tutto un
complesso sistema di garanzie ed assicurazioni
stabilendo altresì espressamente - all’art. 30 della legge
quadro - che devono intendersi conseguentemente soppresse tutte le altre
forme di garanzia e cauzioni previste dalla normativa vigente.
In
particolare – con riferimento al profilo che in questo caso
maggiormente interessa - lo stesso art. 30, comma 2, ha previsto a
carico dell’appaltatore la prestazione a favore dell’amministrazione
di una garanzia fideiussoria da parte di un istituto bancario o di una
compagnia di assicurazione autorizzata pari al 10% dell’importo netto
dell’appalto a copertura di tutte le obbligazioni nascenti dal
contratto. In tal senso, anche la recente modifica intervenuta con legge
n.166/02, ha ribadito l’efficacia di tale garanzia omnicomprensiva,
limitandosi a disciplinarne l’entità percentuale in relazione al
ribasso offerto in sede di gara, nonché le modalità di svincolo
parziale in corso d’opera.
Il
regolamento d’attuazione
554/99 - sulla base di tali premesse normative - ha coerentemente
disposto l’abrogazione espressa dell’art. 22 della legge 3.1.1978
nonché dell’intero D.P.R. 1063 del 16 luglio 1962, il quale tra
l’altro disciplinava all’art. 33 (Pagamenti in acconto) le ritenute
previste dall’art. 48 del R.D. n.827 del 1924, stabilendo che le
stesse costituivano per l’Amministrazione un’ulteriore garanzia
dell’adempimento degli obblighi dell’appaltatore.
Avendo
pertanto l’art. 231 del reg. abrogato sia l’art. 33 del D.P.R.
1063/62, sia l’art. 22 della legge 1 del 1978 ed avendo inoltre
disciplinato nuovamente all’art. 114 i
“Pagamenti in acconto”, dove scompare ogni riferimento al
diritto dell’amministrazione ad effettuare le suddette ritenute di
legge, può conseguentemente ritenersi che dall’entrata in vigore del
regolamento sia preclusa alle amministrazioni appaltanti la possibilità
di operare, in sede di pagamento degli acconti in corso d’opera, la
ritenuta di garanzia del 5% sul credito dell’appaltatore.
Alla
luce della nuova normativa, resta tuttora in vigore la sola ritenuta
dello 0,50% che le amministrazioni appaltanti sono autorizzate ad
effettuare - ai sensi dell’art 7 del nuovo Capitolato Generale
d’appalto - a garanzia dell’osservanza da parte dell’appaltatore
delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza
dei lavoratori.
La
suddetta ritenuta viene svincolata, previa liberatoria degli Enti
previdenziali interessati, solo con la rata di saldo, corrisposta a
fronte del prezzo pattuito
per l’opera realizzata sulla base delle risultanze del conto finale.
Ciò
premesso, resta ancora da chiarire l’aspetto relativo alla
individuazione della disciplina applicabile ai contratti stipulati prima
della vigenza dell’attuale regolamento, ponendo come discrimine la
data di entrata in vigore della recentissima legge n.166/02 che,
modificando l’art.30, comma 2, della legge n.109/94, ha sancito il
nuovo regime della garanzia fideiussoria definitiva.
Infatti,
prima del 18 agosto 2002, poteva risultare sufficiente il richiamo
all’art. 232 del DPR 554/99 il quale, nel dettare una normativa
transitoria intesa a definire l’operatività nel tempo delle
specifiche prescrizioni del regolamento, precisava che
“le disposizioni riguardanti il modo ed il contenuto delle
obbligazioni derivanti da contratto si applicano ai contratti stipulati
successivamente alla loro entrata in vigore”.
Anche
questa Autorità, con la determinazione n.54/2000, aveva
conseguentemente chiarito che “con riferimento all’esecuzione del
contratto d’appalto e, in particolare, al contenuto ed alle modalità
delle reciproche obbligazioni che ne derivano, il regolamento ha fatto
applicazione del principio generale tempus regit actum, disponendo che
gli stessi si ricollegano alla legge vigente al momento della
stipulazione.”
Ne
derivava che, solo per i contratti stipulati anteriormente al 28 luglio
2000 - e quindi prima dell’espressa abrogazione delle precedenti
disposizioni normative - poteva ritenersi legittima la possibilità di
continuare ad operare le ritenute del 5%, nonché il conseguente
svincolo delle stesse all’atto della presentazione di apposita polizza
fideiussoria.
Tuttavia,
con l’entrata in vigore delle richiamate modifiche introdotte dalla
legge n.166/02, l’esplicita indicazione – nella versione attuale
dell’art.30 comma 2 - che
“le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai
contratti in corso”, porta a ritenere preclusa la possibilità di
continuare ad operare le suddette ritenute del 5% sugli acconti
corrisposti in corso d’opera.
Dalle considerazioni
svolte segue che,
- l’art.30,
comma 2, della legge n.109/94, abrogando espressamente ogni altra
forma di garanzia e cauzione in essa non contemplata, ha previsto a
carico dell’appaltatore la prestazione, in favore
dell’amministrazione, di una garanzia fidejussoria (resa da un
istituto bancario o da una compagnia assicurativa autorizzata) pari
al 10% dell’importo netto dell’appalto, a garanzia di ogni
obbligazione nascente dal contratto.
- le
modificazioni introdotte dalla legge n.166/02 al suddetto art.30,
comma 2, hanno ribadito l’efficacia di tale garanzia
omnicomprensiva, limitandosi a disciplinarne l’entità percentuale
in relazione al ribasso offerto in sede di gara, nonché le modalità
di svincolo parziale in corso d’opera.
- alla
luce dell’attuale normativa, resta in vigore la sola e distinta
ritenuta dello 0,50%, di cui all’art.7 del nuovo capitolato
generale d’appalto (D.M. 145/00), a garanzia dell’osservanza
delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.
- per
i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del
regolamento resta preclusa alle amministrazioni appaltanti la
possibilità di operare in sede di pagamento degli acconti in corso
d’opera la ritenuta di garanzia del 5% sul credito
dell’appaltatore.
- stante
l’applicabilità ai contratti in corso delle intervenute modifiche
in materia di cauzione definitiva di cui alla legge n.166/02, anche
nel caso in cui il contratto d’appalto sia stato stipulato
anteriormente all’entrata in vigore della nuova normativa (D.P.R.
n.554/99), le ritenute di garanzia del 5%, se operate, dovranno
essere svincolate nei modi di legge, senza attendere il
riconoscimento della regolare esecuzione dell’opera
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