Autorità
per la Vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
del 14 febbraio 2002 n. 2
Forme
di pubblicità adeguamento piano triennale - sanzionamento incarichi di
progettazione
Premesso
che:
Con
esposti presentati a questa Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici venivano segnalati da alcuni Consiglieri Comunali comportamenti
di una Amministrazione comunale che si assumevano contrastanti con
quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.
Tra
le questioni segnalate assumono un particolare rilievo, in virtù del
loro interesse generale, quelle inerenti:
1.
le forme di pubblicità da seguire per l’adeguamento dell’elenco dei
lavori previsti nel piano annuale e nel programma triennale delle opere
pubbliche di cui all’art. 14 della legge quadro;
2.
l’affidamento ed il frazionamento degli incarichi di progettazione,
con particolare riguardo alla possibilità per un’Amministrazione di
affidare all’esterno solo una parte dei servizi.
Ritenuto
in diritto
1.
Per quanto concerne la prima questione, occorre preliminarmente far
riferimento all’articolo 14 della legge 109/94 e s.m.i. che prevede
una forma di pubblicità preventiva ed una successiva del programma
triennale e dell’elenco annuale: al comma 2, ultimo periodo, si
dispone che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti
annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici e al comma
11, secondo periodo, si dispone che i programmi e gli elenchi annuali
sono trasmessi all’Osservatorio che ne dà pubblicità.
Per
quanto attiene l’adeguamento dell’elenco annuale, in particolare ai
flussi di spesa, l’articolo 8 del DM 21 giugno 2000 del Ministro dei
lavori pubblici prevede un procedimento per fasi intermedie, attraverso
procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in
relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi
flussi di spesa.
In
particolare, la disposizione in oggetto precisa che “al fine di
limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le
opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso
di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito
nell’elenco annuale procedono all’adeguamento dello stesso elenco,
o, ove indispensabile, del programma triennale”.
Con
specifico riferimento al suddetto articolo 8, il DM 4 agosto 2000 del
Ministro dei lavori pubblici precisa che gli adeguamenti al programma
annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano di norma
di misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un riavvio del
relativo procedimento, restando in ogni caso tale valutazione rimessa
alla discrezionalità dei competenti organi e fermo restando che le
integrazioni all’elenco annuale di carattere sostanziale devono in
ogni caso adempiere alle misure di pubblicità previste dalla legge
(affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno
60 giorni consecutivi, ex art. 14, comma 2, della legge 109/94 e s.m.i.
e successiva integrazione di comunicazione all’Osservatorio).
Occorre
pertanto definire quali possano essere le integrazioni di carattere
sostanziale tali da comportare la necessità di procedere alla loro
pubblicità: si ritiene, a titolo esemplificativo, che non occorre
riattivare il procedimento di programmazione nell’ipotesi di riduzione
di opere pubbliche finanziate con mutui della Cassa Depositi e Prestiti
a seguito di reperimento di fondi propri, trattandosi di mera variazione
sul tipo di finanziamento non incidente sulla conformazione
dell’intervento da eseguire. Altrettanto dicasi nel caso di modifica
dei finanziamenti relativi ad opere pubbliche già inserite nei suddetti
piani annuali e triennali.
Non
sembra invece corretto l’inserimento ex novo di altre opere, ancorché
di modesto valore complessivo, senza riattivare la prescritta procedura
e le relative misure di pubblicità, alla luce di quanto previsto
dall’art. 14, comma 9, della legge 109/94 e s.m.i. secondo cui
l’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve
essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce
parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei relativi mezzi
finanziari. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari
dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fatta
eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d’asta o di economie.
2.
Per quanto riguarda la seconda questione, le problematiche relative
all’affidamento e al frazionamento degli incarichi di progettazione
sono state già trattate dall’Autorità con le determinazioni n. 6/99,
n. 8/99 e n. 18/01, cui si rinvia.
Rimane
ancora da analizzare la possibilità per un amministrazione di affidare
all’esterno solo una parte dei servizi.
Al
riguardo si osserva che l’art. 17 della legge 109/94 e s.m.i., a
differenza del testo precedente (che faceva riferimento anche alle
relative “parti”) non dispone esplicitamente in merito.
Si
osserva al riguardo che la possibilità di affidare all’esterno solo
una parte dell’incarico non è intesa dalla normativa di cui alla
legge quadro e relativo regolamento di attuazione nel senso di divieto
di integrare il gruppo di progettazione interno con esperti esterni,
quanto piuttosto nel senso di vietare l’affidamento della
progettazione di strutture e impianti contemporaneamente a progettisti
esterni ed interni.
Dal
complesso delle disposizioni in materia si evince, tuttavia, il
presupposto che la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria;
tale presupposto deriva dal costante riferimento, allorché si parla di
progetto, al complesso unitario dello stesso in relazione anche
all’insieme delle relative fasi progettuali.
Da
ciò deriva che, in caso di frazionamento dell’incarico, deve essere
data adeguata motivazione della scelta adottata.
Poiché
la progettazione esecutiva di un intervento è un unico progetto,
composto da più progetti specifici: architettonico, delle strutture,
degli impianti, della sicurezza e di manutenzione, l’amministrazione
potrebbe ritenere conveniente affidare all’interno, ad esempio, la
progettazione architettonica, considerata la presenza negli organici di
professionalità adeguate e scegliere di affidare all’esterno le
progettazioni delle strutture, degli impianti, ecc., per la mancanza
negli organici di professionalità specifiche, componendo il gruppo di
progettazione con soggetti interni ed esterni, purché scelti a norma di
legge e di regolamento.
L’affidamento
degli incarichi a soggetti esterni deve in ogni caso rispettare il
principio sancito dall’art. 62, comma 10, del DPR n. 554/99, secondo
cui “la progettazione di un intervento non può essere
artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere
l’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento del
servizio”.
Per
gli affidamenti degli incarichi all’esterno, pertanto, devono essere
adottate le procedure previste per l’importo totale degli incarichi da
affidare.
Tenuto
conto che i diversi aspetti tecnici che sono sempre coinvolti da ciascun
progetto richiedono una visione unitaria, il legislatore, nel caso in
cui il progetto preveda più prestazioni professionali specialistiche,
ha prescritto (art. 17, comma 8, della legge 109/94 e s.m.i.) che
nell’offerta debba essere sempre indicata “la persona fisica
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche”.
Analogamente
a quanto previsto per la cosiddetta progettazione integrale (art. 2,
comma 1, lettera i), del DPR 554/1999), quindi, anche nella fattispecie
in esame occorre individuare la persona fisica incaricata
dell’integrazione tra le varie prestazioni.
Vale
comunque ricordare che, come specificato nella determinazione n.13/2000,
il ricorso ad affidamenti collettivi di un unico incarico è possibile
nella sola ipotesi che i professionisti abbiano dato vita ad un
raggruppamento o ad una associazione anche temporanea.
Dalle
considerazioni svolte segue che,
1.
gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente
introdotti non necessitano di norma di misure di pubblicità o
adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo procedimento,
restando in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei
competenti organi e fermo restando che le integrazioni all’elenco
annuale di carattere sostanziale devono in ogni caso adempiere alle
misure di pubblicità previste dalla legge;
2.
è possibile affidare all’esterno una parte della progettazione,
purché venga data adeguata motivazione della scelta adottata e la
progettazione non sia artificiosamente divisa in più parti al fine di
eludere l’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento
del servizio (art. 62, comma 10, DPR n. 554/99) e, analogamente a quanto
previsto per la cosiddetta progettazione integrale (art. 17, comma 8,
legge n. 109/94 e s.m.i.), venga individuata la persona fisica
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni.
|