Autorità
per la Vigilanza sui lavori pubblici
Deliberazione n. 51
Adunanza
del 21/02/02
OGGETTO:
autostrada messina-palermo: lavori di costruzione del tratto
autostradale s.stefano di camastra tusa; lotto 28
Stazione
appaltante: Consorzio per le Autostrade siciliane
Esponente:
impresa Asfalti Sintex
Riferimento
normativo: Articoli 13 e 14 DPR 1063/1962
Il
Consiglio
Vista la relazione
dell’Ufficio Affari Giuridici appresso riportata
Considerato in fatto
L’impresa
Asfalti Sintex, esecutrice dei lavori indicati in oggetto a seguito di
contratto stipulato il 23.7.1998, ha fatto pervenire una richiesta di
parere, corredata da specifica documentazione, relativa alla possibilità,
per la stazione appaltante, di redigere una perizia di variante in
diminuzione causata dalla ridefinizione, da parte della Direzione
lavori, della classe di scavo in galleria talché la stessa, definita
“migliore” del previsto, comporterebbe una riduzione dello spessore
teorico del rivestimento, e, conseguentemente, una riduzione del
compenso per l’impresa di circa il 10% del compenso a corpo.
Richieste
notizie e documentazione alla stazione appaltante, la stessa non ha
inviato alcunché entro il termine perentorio fissato, tanto che la
pratica è stata inviata al Servizio Ispettivo per gli adempimenti di
competenza ed è esaminata allo stato degli atti.
Ritenuto in diritto
La
fattispecie prospettata attiene ad un appalto conclusosi con la stipula
del contratto in data anteriore all’entrata in vigore della Legge
415/1998 e del Regolamento attuativo approvato con DPR 554/1999, in
vigenza della Legge 109/1994 come modificata dalla Legge 216/1995; il
Capitolato speciale d’appalto – norme generali – all’articolo 2
“corrispettivo dell’appalto” – prevede che “le opere da
compensare a corpo… sono tutte quelle identificabili o ricavabili dai
disegni allegati al progetto… qualora, per lievi errori od inesattezze
degli elaborati grafici o possibili necessità sopravvenute si rendesse
necessaria una variazione entro il 5% in più o in meno delle quantità
desumibili dai citati elaborati…l’appaltatore è obbligato ad
assoggettarvisi a sua cura e spese se in aumento…; qualora tale
variazione fosse in diminuzione nulla sarà trattenuto dal compenso
pattuito…”
Nel
contratto di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti “a corpo”,
l’offerente formula la propria offerta economica, attraverso la
determinazione, a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e
delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d’appalto,
dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dell’opera, così
come risulta dal progetto, finita in ogni sua parte (quantità e costi
dei materiali occorrenti, produttività e costi delle maestranze e dei
tecnici nonché modalità esecutive).
Da
ciò discende la immodificabilità del prezzo determinato “a corpo”,
con assunzione a carico dell’appaltatore dell’alea rappresentata
dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renda
necessaria rispetto a quella prevista nell’offerta.
Il
concetto di immodificabilità del prezzo “a corpo” non è però
assoluto ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa
rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle
specifiche tecniche (che comprendono le prestazioni tecniche dei vari
materiali e componenti e le relative modalità esecutive) entrambi
forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l’offerente
ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si è
determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e
conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire.
E
che il progetto (caratterizzato dai disegni esecutivi e dalle specifiche
tecniche) costituisca un fondamentale elemento di riferimento nel
contratto di appalto con corrispettivo “a corpo”, si riscontra anche
dalla lettura dell’art. 1661 c.c, laddove è, appunto, prevista come
causa di derogabilità alla immodificabilità del prezzo, la variazione,
tipologica e dimensionale, dell’opera. A conferma di ciò, la
centralità attribuita dal legislatore della Merloni alla fase della
progettazione, che ha portato la stessa ad una definizione approfondita,
graduale rispetto alla tre fasi previste, che comporta un livello
previsionale che lascia pochissimi spazi a variazioni in fase esecutiva.
La
predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno, pertanto,
allorché vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una
modifica dell’oggetto del contratto) che comporti la necessità di
maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a
quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della
conseguente formulazione dell’offerta da parte dell’appaltatore;
oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel
progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui
sopra, variando l’oggetto del contratto, comportino maggiori o minori
costi ed oneri per l’appaltatore.
Verificandosi
una simile evenienza, con la conseguenza di far esorbitare il rischio
assunto con l’offerta “a corpo” fuori della normale ed accettabile
alea, ci si trova di fronte alla necessità di rideterminare il prezzo
“a corpo”, non assolvendo più quest’ultimo alla sua naturale
funzione.
Alla
suddetta rideterminazione del prezzo “a corpo” le parti contraenti
perverranno assumendo a base di calcolo il prezzo “a corpo” offerto
dall’appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le
qualità variate in aumento o in diminuizione ovvero le diverse
prestazioni richieste, valorizzate per i corrispondenti prezzi
contrattuali che sono quelli dell’offerta a prezzi unitari, nel caso
si sia aggiudicato l’appalto con tale modalità, oppure quelli
dell’elenco prezzi posto a base di gara, nel caso si sia seguita, come
nel caso in esame, la modalità di offerta di ribasso sull’importo dei
lavori posto a base di gara
Nel
computare le richiamate quantità, le parti contraenti dovranno
riferirsi unicamente a quelle quantità previste nel progetto e
determinabili con valutazioni oggettive con riferimento ai disegni,
sulla cui unica base l’appaltatore medesimo ha formulato la propria
offerta e non anche ad altri elementi quantitativi (quali ad esempio le
stime predisposte dal committente), carenti di rilevanza contrattuale
per la loro esclusiva funzione di rappresentare il metodo seguito per
pervenire alla determinazione del presunto prezzo complessivo
dell’opera da porre a base di gara. Allo stesso modo si dovrà
procedere in caso di variazioni delle specifiche tecniche.
Per
gli appalti a corpo, quindi, i lavori in variante, riguardanti le
lavorazioni ricomprese nell’appalto principale, possono essere
disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle
previsioni di progetto con la conseguenza che la perizia non deve
rielaborare le quantità dei lavori non interessanti le variazioni
supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste
nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto
alle quantità risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario si
cadrebbe nell’equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a
corpo in un appalto a misura.
Nel
caso di specie la perizia è dovuta ad un miglioramento - la cui
possibilità è prevista contrattualmente ed è poi emersa in fase
esecutiva - della classe degli scavi, che non ha comportato modifiche al
progetto posto a base di gara. Si osserva, peraltro, che il Capitolato
Speciale d’Appalto ha espressamente escluso la possibilità di
trattenere in diminuzione parte del compenso in caso di una variazione
di quantità predefinita (più o meno cinque per cento).
In base a quanto sopra
considerato,
Il
Consiglio
-
accerta che la redazione, da parte del Consorzio Autostrade Siciliane,
della perizia di variante in riduzione per i lavori di costruzione del
lotto 28 sull’autostrada Messina-Palermo, presenta profili di non
conformità alla normativa vigente in quanto non è stato tenuto
presente che contrattualmente è prevista la eventualità di poter
riscontrare, in fase esecutiva, un miglioramento della classe di scavi,
miglioramento che non ha comportato modifiche al progetto posto a base
di gara;
-
manda all’Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente
deliberazione al Consorzio Autostrade Siciliane ai fini dell’adozione
di conseguenti provvedimenti da comunicare entro il termine del
27.3.02 nonché al soggetto istante.
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