Autorita'
per la Vigilanza sui lavori pubblici
Deliberazione del 20 marzo 2002 n. 69
Oggetto:
Tubazioni in PVC – Problematiche relative all’entrata in vigore
delle norme EN 14512
Esponente:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Ex Agensud
– Commissario ad Acta
Riferimento
normativo:
Legge 109/94, art. 25, comma 1, lett. b)
Il
Consiglio
Vista
la relazione del dirigente del Servizio Ispettivo competente per la
Regione Lazio
Considerato
in fatto
Il Commissario ad
acta – Gestione ex
Agensud del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - con note
del 08.11.2001 e 14.12.2001, rispettivamente n. 1434 e
n. 1515 ha richiesto a questa Autorità una pronuncia a seguito
dell’entrata in vigore (01.01.2002)
delle norme tecniche EN 1452, in luogo delle precedenti UNI 7441,
relative all’utilizzo delle tubazioni in PVC. Le norme predette,
riducendo il coefficiente di sicurezza, consentono l’utilizzo di
tubazioni in PVC, a parità di pressione, con un diametro inferiore ed
uno spessore inferiore.
Come
sempre accade nel passaggio tra vecchie e nuove norme, il periodo di
transizione si presta ad interpretazioni sulla loro corretta
applicazione in presenza di contratti di appalto stipulati in data
anteriore.
Nel
caso in esame, il rispetto delle vecchie norme comporta l’utilizzo di
tubazioni rivalutate in base alla nuova normativa.
L’utilizzo
delle nuove norme determina un vantaggio economico dell’impresa che
fornisce, a parità di condizioni (pressione di esercizio), una
tubazione di diametro e/o spessore inferiore e quindi di costo unitario
elementare più contenuto.
Per
come si rileva dalle note trasmesse, il tutto comporta l’esame del
problema dal punto di vista tecnico, amministrativo ed economico; il
primo relativo al fenomeno della probabile ovalizzazione delle
tubazioni, il secondo relativo alla scelta più indicata per una
corretta applicazione delle norme della legge 109/94 in materia di
miglioramento dell’opera, e il terzo per quanto riguarda i vantaggi
economici per la stazione appaltante o per l’impresa.
Inoltre
la scelta della tubazione che deve fornire l’impresa nell’esecuzione
dell’opera, deve essere esaminata anche alla luce dell’eventuale
mancanza di materiale rispondente alla vecchia normativa, e quindi
corrispondente ai patti contrattuali.
Ritenuto
in diritto
Il
fenomeno dell’ovalizzazione delle tubazioni, si ritiene che sia un
problema squisitamente tecnico, legato al tipo di materiale utilizzato
per il ricoprimento della tubazione (dal piano di calpestio
all’estradosso della tubazione), ai carichi e sovraccarichi agenti e
al tipo di fondazione su cui posa la tubazione. Tali circostanze, però
non possono, nel caso in esame, giustificare la scelta del diametro e
dello spessore delle tubazioni da utilizzare, essendo tale scelta
dettata da norme contrattuali e non da valutazione tecniche.
La
norma di cui al comma 1, lett. b), dell’art. 25 della legge 109/94 e
s.m., prevede la possibilità di ricorrere ad una variante in corso
d’opera nel caso vi sia a
“possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non
esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera
o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale”.
Tale ipotesi non si verifica nel caso in esame, essendo il materiale da
impiegare lo stesso, e l’adozione di una tubazione di diametro e/o
spessore inferiore non migliora certo la qualità dell’opera da
realizzare.
In
merito invece all’aspetto economico, si premette che il contratto di
appalto regola i rapporti tra la stazione appaltante e l’impresa
esecutrice dell’opera, e viene redatto in funzione delle particolari
condizioni cui viene assoggettata l’impresa nella realizzazione
dell’opera. Esso contiene il Capitolato Speciale di Appalto, nel quale
vengono indicate le norme per una corretta esecuzione delle lavorazioni
e l’elenco dei prezzi da applicare per i pagamenti da corrispondere
all’impresa.
Il
predetto elenco dei prezzi normalmente riporta per ognuno di essi, il
tipo e la qualità del materiale e le dimensioni del componente che
l’impresa deve fornire per eseguire le lavorazioni. I prezzi previsti
sono vincolanti sia per la stazione appaltante sia per l’impresa, per
cui la fornitura di materiale diverso nel tipo, nella qualità e nelle
dimensioni da quello indicato nel prezzo determina una variante che
comporta l’adozione di un nuovo prezzo che va giustificato e
contrattato nei modi e nei termini di legge.
In
base a quanto sopra considerato,
Il
Consiglio
nell’adunanza
del…. ………….
ritiene
che:
a)
l’impiego di tubazioni di diametro e/o spessore previsti
contrattualmente che rientrano, ai sensi di una nuova normativa tecnica,
in una classe superiore, non comporta alterazioni delle indicazioni
contenute nella corrispondente voce dell’elenco dei prezzi e, quindi,
l’appaltatore non può pretendere un maggior indennizzo;
b)
l’impiego di tubazioni di diametro e/o spessori inferiori a
quelli previsti contrattualmente che rientrano, ai sensi di una nuova
normativa tecnica, nella classe prevista contrattualmente, non comporta
l’applicazione della norma di cui all’articolo 25, comma 1, lettera
b), della legge 109/94 e successive modificazioni e, pertanto, è
necessario determinare un nuovo prezzo unitario elementare che sia
minore di quello previsto nel contratto in quanto occorre tenere conto
sia del minor materiale impiegato e sia del conseguente minor peso per
metro lineare in funzione del trasporto e della posa in opera;
manda
al Servizio Ispettivo perché comunichi la presente deliberazione
all’istante.
|