IL
CONSIGLIO
Determinazione
N. 7/2002 del
17 aprile 2002
Disposizioni
in merito alla trasmissione di informazioni all’Osservatorio dei
lavori pubblici da parte delle imprese qualificate (articolo
27, comma 3, del DPR 25 gennaio 2000 n. 34)
Premesso
che:
a)
sono state richiesti da parte di imprese qualificate chiarimenti
in merito alla trasmissione di informazioni all’Autorità al
fine del loro inserimento nel Casellario informatico delle imprese
qualificate oppure della variazione di quanto già inserito;
b)
le informazioni sono di tue tipi: le prime sono quelle che
si riferiscono alle variazioni minime delle attestazioni rilasciate
(variazioni della denominazione o ragione sociale, della sede,
rappresentanza legale e/o della direzione tecnica, oppure variazioni a
seguito dell’inserimento dell’indicazione dell’avvenuta
acquisizione del certificato di qualità aziendale o della presenza
degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità
aziendale); le seconde sono quelle che si riferiscono ai requisiti
di ordine generale (articolo 17, comma 1, del DPR 25 gennaio 2000
n. 34);
L’Autorità
dispone che:
a)
le informazioni relative alle variazioni minime delle
attestazioni rilasciate sono trasmesse tramite invio
all’Osservatorio dei lavori pubblici delle nuove attestazione che
devono riportare obbligatoriamente la dicitura “sostituisce
l’attestazione n…../……”; l’invio deve essere effettuato, sia
in forma cartacea e sia per via informatica, esclusivamente a cura delle
SOA che hanno provveduto alle variazioni e, pertanto, le imprese sono
esonerate dal trasmettere comunicazioni al riguardo;
b)
le informazioni relative alle variazioni dei requisiti
di ordine generale sono trasmesse tramite invio all’Autorità, a
cura delle imprese cui esse si riferiscono, di apposite comunicazioni.
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