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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Determinazione N. 8/2002 del 7 maggio 2002

Ulteriori chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alle categorie da indicare nei bandi di gara ed alle SOA in ordine ai criteri da seguire per il rilascio delle attestazioni di qualificazioni.

 

Considerazioni in fatto

 

Alcune stazioni appaltanti e associazioni imprenditoriali hanno richiesto all’Autorità ulteriori chiarimenti in ordine ai criteri da impiegare per la individuazione delle categorie generali e specializzate da riportare nei bandi di gara per l’appalto o per le concessioni di lavori pubblici. Le richieste sottolineano l’importanza che ha tale indicazione in quanto essa condiziona l’accesso delle imprese alle suddette gare. Viene anche sottolineato che vi è uno stretto rapporto tra questi criteri e quelli che devono applicare le SOA per il rilascio delle attestazioni. Inoltre alcune SOA hanno inviato delle nuove richieste di chiarimenti in ordine ai criteri da seguire per il rilascio delle attestazioni di qualificazioni.

Le richieste riguardano:

1)          la possibilità o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 (Edifici civili ed industriali) di concorrere ad appalti per l’affidamento di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella suddetta categoria i cui bandi prevedano, però, come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) e, in caso positivo, la specificazione di quali siano le condizioni da rispettare per consentirlo;

2)          la possibilità o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG11 di partecipare ad appalti che prevedano come categoria prevalente oppure come categorie scorporabili una o più delle categorie di opere specializzate OS3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS5 (impianti pneumatici e antintrusione), OS28 (impianti termici e di condizionamento) e OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) e, in caso positivo, la specificazione delle condizioni da rispettare per consentirlo;

3)          se nel caso di un appalto per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione sia o non sia corretta la indicazione come categoria prevalente della categoria di opera specializzata OS1 ed in caso negativo quale sia la categoria da indicare come prevalente;

4)          la individuazione del rapporto intercorrente tra la categoria di opera generale OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e la categoria di opere specializzate OS22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione);

5)          quali sia la categoria di opera generale o di opera specializzata in cui sono da ricomprendere gli impianti di sollevamento acque;

6)          se ai fini della qualificazione nella categoria di opera specializzata OS23 (Demolizione di opere) sia possibile valutare i lavori eseguiti per lo smantellamento di un relitto di nave;

7)          come debba essere qualificato il subappaltatore per le lavorazioni cui inerisce il subappalto qualora siano differenti dalle categorie indicate nel bando di gara;

8)          se è possibile che un’impresa, mediante documentazione aggiuntiva rispetto al certificato di esecuzione dei lavori, possa utilizzare ai fini della qualificazione, lavorazioni che, pur non essendo indicate come scorporate nel bando di gara, sono diventate, a seguito di perizia di variante o comunque di modifiche venute in evidenza in corso di esecuzione dei lavori, di valore superiore al 10% dell’importo complessivo del lavoro oppure comunque superiore a euro 150.000;

9)          se per la qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico) il requisito di adeguata attrezzatura tecnica debba essere verificato esclusivamente sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del DM 3 marzo 2000 n. 294, come modificato dal DM 24 ottobre 2001 n. 420, oppure anche sulla base dell’articolo 18, commi 8 e 9, del DPR 25 gennaio 2000 n. 34;

10)     la possibilità o meno di computare, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 18, comma 10, del DPR 34/2000 il costo sostenuto dall’impresa per il distacco temporaneo oppure per il lavoro temporaneo o interinale oppure per le collaborazioni coordinate e continuative;

11)     se è possibile che un’impresa che abbia ottenuto l’attestazione di qualificazione anche tramite l’apporto del proprio direttore tecnico possa, nel caso di rinnovo dell’attestazione, usufruirne nuovamente;

12)     se vi sono dei limiti sul piano dimensionale per la qualificazione delle società cooperative;

13)     se è possibile rilasciare l’attestazione di qualificazione a consorzi di imprese artigiane non iscritte all’albo delle imprese artigiane;

14)     in quale modo, ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi(articolo 18, comma 5, lettere b) e c), del DPR 34/2000), vanno comprovati i lavori diretti dal direttore tecnico di una impresa nel periodo ricompreso tra la data di abrogazione dell’Albo Nazionale Costruttori e la piena entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione (1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2001);

15)     se è possibile o meno la qualificazione di una impresa individuale - di cui sia titolare il socio superstite di una società in nome collettivo formata da due soci incorsa nella causa di scioglimento di cui all’articolo 2272, comma 4, del codice civile - sulla base dei requisiti di ordine speciale maturati, nel quinquennio precedente la stipula del contratto per il conseguimento dell’attestazione, dalla suddetta società;

 

Le richieste di chiarimenti possono essere suddivise in due gruppi: il primo gruppo riguarda problemi sorti in sede di predisposizione dei bandi di gara ed è costituito dai chiarimenti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, e 5 ed il secondo riguarda problemi sorti in sede di attività di rilascio delle attestazioni di qualificazione ed è costituito dai chiarimenti di cui ai precedenti punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

 

            L’Autorità ha acquisito gli avvisi della Commissione Consultiva di cui all’articolo 8, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni,  nonché all’articolo 5 del DPR 34/2000, espressi nelle sedute del 20 dicembre 2001 e del 20 febbraio 2002, sulla cui base svolge le seguenti:

 

Considerazioni in diritto

 

Va in primo luogo rilevato che talune richieste di chiarimenti risultano assorbite dalle precisazioni contenute nella determinazione 20 dicembre 2001, n. 25, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14, del 17 gennaio 2002, nella quale l’Autorità ha fornito indicazioni in materia di bandi di gara e di esecuzione dei lavori.

 

Nella citata determinazione 25/2001 è stato precisato che principio base per individuare nei bandi di gara la categoria prevalente e le categorie diverse dalla prevalente è quello di suddividere, in sede di progettazione, tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento in sottogruppi di lavorazioni sulla base di due presupposti: ogni sottogruppo deve essere di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’intervento o comunque di importo superiore a euro 150.000 e deve costituire un lavoro che sia riconducibile ad uno dei lavori individuati dalle declaratorie riportate nell’allegato A al DPR 25 gennaio 2000 n. 34.

 

Nella stessa determinazione veniva precisato che perché si abbia una prestazione configurabile come lavoro occorre che vi sia una modificazione strutturale o funzionale di un bene con il risultato di ottenere un nuovo bene che in quanto finito in ogni sua parte sia capace di esplicare autonome funzioni economiche e tecniche.Venivano anche riportati esempi di applicazione di tale principio in particolare con riferimento al problema della differenziazione fra lavoro e fornitura con posa in opera.

 

A) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 1 dei considerato in fatto, va preliminarmente rilevato, come chiarito nella nota illustrativa ai bandi tipo pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002 e nella citata determinazione 25/2001, che l’insieme di lavorazioni o genus delle stesse che costituiscono le categorie generali, indicate con l’acronimo OG, comprende quasi sempre species di categorie specializzate indicate con l’acronimo OS. Questo fatto non può, però, comportare l’applicazione di una sorta di principio di assorbenza, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente. L’applicazione di un tale principio condurrebbe allo stravolgimento della articolazione delle categorie in categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate

 

Va inoltre ricordato che l’Autorità ha espresso in più occasioni il proprio avviso negativo sulla possibilità di ritenere applicabile in ogni caso il suddetto principio di assorbenza. Avviso positivo è stato espresso soltanto nel caso della categoria generale OG11 rispetto ad alcune categorie specializzate.

 

Il quesito che è stato posto riguarda, però, quali regole vanno applicate nel caso dei bandi di gara riguardanti l’affidamento di lavori di manutenzione che prevedono come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica).

Va ricordato che l’ordinamento:

 

a)        definisce (articolo 2, comma 1, lettera l), del DPR 21 dicembre 1999 n 554 e successive modificazioni) la manutenzione come “la combinazione di tutte le tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione e del progetto”;

b)       stabilisce che le lavorazioni delle categorie a qualificazione non obbligatoria possono essere eseguite dall’aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni;

c)        stabilisce (articolo 74, comma 3, del DPR 554/1999 e s. m. ) che le imprese qualificate nelle categorie di opere generali possono partecipare alla gare di appalto indette per la manutenzione delle opere generali stesse.

 

Le suddette disposizioni, ed in particolare quella di cui alla lettera c), conducono a ritenere che ai bandi di gara indetti per l’affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella categoria generale OG1 - nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) - possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1. Va precisato che tale possibilità è consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall’aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara. Ciò può essere effettuato inserendo, come una delle lettere dei punti 15 e 13 dei modelli di bando tipo, rispettivamente per il pubblico incanto  e per la licitazione privata, pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, le seguenti parole: sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1.

 

B) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 2 dei considerato in fatto, va ricordato (determinazioni n. 48/2000 e n. 7/2001 e comunicato della segreteria tecnica n. 12 del 6 luglio 2001 prot. n. 38379/01/segr.) che per la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 sono esistenti due diversi regimi. Le imprese infatti possono essere in possesso di certificati di esecuzione dei lavori relativi a lavori i cui bandi di gara sono stati indetti in vigenza del DM 25 febbraio 1982 n. 770 e del DM 15 maggio 1998 n. 304 oppure di certificati di esecuzione dei lavori relativi a lavori i cui bandi di gara sono stati indetti in vigenza del DPR 34/2000.

 

L’Autorità in merito a tale aspetto ha disposto che, fermo restando la validità dei certificati di esecuzione dei lavori che facessero riferimento direttamente alla categoria di opera generale OG11 (in quanto riguardanti lavori relativi a bandi indetti in vigenza del DPR 34/2000), i certificati che, invece, facessero riferimento al DM 770 /98 e al DM n. 304/98 (in quanto riguardanti lavori relativi a bandi indetti prima del 1 marzo 2000 data di entrata in vigore del DPR 34/2000) potevano essere impiegati, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 5, del DPR 34/2000 qualora riguardassero:

a)     l’esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di impianti riconducili ad almeno tre distinte categorie specializzate (OS3, OS5, OS28 e OS30);

b)    l’esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di due impianti, uno relativo al sottosistema “impianti termofluidici” (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS3 o OS28) e l’altro al sottosistema “impianti elettrici” (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie specializzate OS5 o OS30) e, nel complesso, riguardassero l’esecuzione di almeno tre tipi di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) ognuno dei quali doveva contribuire alla qualificazione con presenza significativa (in misura pressoché equivalente ad un quarto dei valori minimi dei requisiti previsti per la classifica da attribuire).

 

Come può rilevarsi presupposto per la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è l’aver direttamente eseguito impianti appartenenti ai due sottosistemi di impianti. Sulla base di questo presupposto e del fatto che se una impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti. Occorre, però che la classifica della qualificazione nella categoria di opera generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nei bandi di gara. Tale avviso è stato espresso dall’Autorità in più occasioni e non vi sono ragioni per non confermarlo. Va osservato che questa ipotesi costituisce una deroga a quanto affermato nella precedente lettera A) sull’impossibilità di applicare un principio di assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate. Va, inoltre, precisato che tale possibilità produce una più ampia partecipazione di soggetti alle gare e che, al fine di evitare contestazioni, è necessario prevederla nel bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara. Ciò può essere effettuato inserendo, come una delle lettere dei punti 15 e 15 dei modelli di bando tipo, rispettivamente per il pubblico incanto  e per la licitazione privata, pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, le seguenti parole: sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG11 per classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nel bando.

 

C) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 3 dei considerato in fatto, va osservato - alla luce di quanto riportato nella citata determinazione n. 25/2001 e nelle considerazioni di cui alle precedenti lettere A) e B) - che le lavorazioni che costituiscono l’oggetto della declaratoria della categoria di opera specializzata OS1, quali lo scavo, ripristino e modifica volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare, sono da considerare autonomi lavori soltanto se attraverso di esse si realizza un’opera capace di esplicare in via autonoma funzioni economiche o tecniche, ossia un’opera o parte di un’opera o di un intervento che non ha bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per esplicare le funzioni sue proprie.

 

Questa osservazione conduce a ritenere che i lavori di terra da eseguirsi nell’ambito della realizzazione di un impianto di fitodepurazione (come per esempio anche nella realizzazione di acquedotti e fognature di cui alla categoria OG6) non possono essere considerati autonomo lavoro e, quindi, non possono essere definiti categoria prevalente. Tali lavorazioni sono, infatti, meramente strumentali alle lavorazioni di cui alla categoria specializzata OS22 la quale riguardando “la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione di acque e di depurazione di quelle reflue,…. completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete” li presuppone e li contiene.

 

Va precisato, inoltre, che i lavori in terra che non hanno carattere di autonomo lavoro, possono essere indicati nel bando di gara come lavorazioni scorporabili, ma al solo fine di permetterne il subappalto ad imprese adeguatamente qualificate senza incidere sulla percentuale della categoria prevalente e sempre che il loro importo non produca l’effetto di renderli categoria prevalente.

 

D) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 4 dei considerato in fatto, va osservato che entrambe le declaratorie della categoria di opera generale OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e della categoria di opera specializzata OS22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione) citano il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse. Alla luce di quanto specificato precedentemente alle lettere A), B), e C) si deve ritenere che questa doppia indicazione ha il solo significato che i bandi di gara vanno indetti assumendo come categoria prevalente la categoria di opera specializzata OS22 soltanto se l’importo dell’insieme delle lavorazioni relative all’impianto di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse sia maggiore degli importi degli altri insiemi delle lavorazioni previste nell’intervento.

 

E) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 5 dei considerato in fatto, va rilevato che l’analisi delle declaratorie contenute nell’allegato A al DPR 34/2000 delle categorie di opera generale OG6 e di opera specializzata OS22 nonché la differenziazione, riportata nelle “premesse” dello stesso allegato, tra le condizioni per acquisire la qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate conducono a ritenere che:

a)     gli impianti di sollevamento intesi come: “centrali di sollevamento da campo pozzi e come centrali di sollevamento complete di automazioni per immissione di fluidi o gas nelle condotte principali, complete di opere elettromeccaniche, strumentazione, telecontrollo a distanza inseriti o meno in un intervento integrato di costruzione di una rete acquedottistica, di oleodotti o di gasdotti, munita di impianti di sollevamento, altrimenti definita di rilancio o booster, completo di ogni altra opera necessaria” debbono rientrare nella categoria generale OG6;

b)    gli impianti di sollevamento intesi come “centrali di produzione di energia elettrica con sfruttamento di salti d’acqua e/o pressione di     condotte”, stante la prevalenza dell’impiantistica di produzione dell’energia elettrica, debbono rientrare nella categoria generale OG9;

c)     gli impianti di sollevamento intesi come “centrali di sollevamento per la potabilizzazione e trattamento delle acque da immettere nelle condotte principali e per la depurazione e il trattamento delle acque reflue”, stante la prevalenza della potabilizzazione e della depurazione, debbono rientrare nella categoria specializzata OS22;

d)    gli impianti di sollevamento intesi come “impianti di sollevamento con autoclavi per edifici o di pompaggio di liquidi e gas in quanto connessi all’impianto idrico-sanitario dell’edificio”, stante la prevalenza dell’impiantistica idrico-sanitaria, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, debbano rientrare nella categoria specializzata OS3.

 

F) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 6 dei considerato in fatto, va osservato che nonostante la declaratoria della categoria di opera specializzata OS23 includa le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la sostanziale differenza fra la tecnologia costruttiva di un manufatto edile e la tecnologia di assemblaggio di una nave e, conseguentemente, anche delle operazioni del suo smantellamento, conduce a ritenere che questo non è assimilabile alla demolizione di un manufatto edile.

 

G) Per quanto riguarda le richieste di chiarimenti di cui ai punti 7 e 8 dei considerato in fatto, va osservato che:

a)        la qualificazione è conseguita con riferimento alla effettiva natura delle lavorazioni eseguite valutate sulla base delle nuove declaratorie delle categorie di opere generali e di opere specializzate (quarto capoverso delle premesse all’allegato A al DPR 34/2000);

b)       le imprese possono utilizzare, al fine del rilascio dell’attestazione di qualificazione, l’intero importo delle lavorazioni assunte in regime di subappalto e sulla base della loro effettiva natura con riferimento ad una delle nuove declaratorie e, pertanto, senza alcun obbligo di riferimento alle categorie previste nel bando di gara (articolo 24, comma 1, lettera a) del DPR 34/2000);

c)        i certificati di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7 ed allegato D del DPR 34/2000) devono indicare, come specificato dall’Autorità in più occasioni ed in ultimo nella determinazione n. 6/2002, le categorie dei lavori realmente eseguiti;

 

Alla luce di queste osservazioni, fermo restando la responsabilità delle stazioni appaltanti in ordine alla variazione delle categorie dei lavori apportata nella fase esecutiva rispetto a quelle indicate nel bando di gara, si deve ritenere che la risposta ai due quesiti debba essere positiva nel senso che ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione:

a)     i subappaltatori possono utilizzare le lavorazioni eseguite con riferimento, sulla base di quanto risulta dal relativo certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dalle stazioni appaltanti all’aggiudicatario, alla effettiva categoria di opera generale o di opera specializzata in cui esse rientrano;

b)    le imprese possono utilizzare le lavorazioni che, pur non essendo indicate come scorporate nel bando di gara, sono diventate di valore superiore al 10% dell’importo complessivo del lavoro o a euro 150.000 a seguito di perizia di variante o comunque di modifiche venute in evidenza in corso di esecuzione dei lavori.

 

H) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 9 dei considerato in fatto, va osservato che la normativa vigente (articolo 8, comma 11-sexies, della legga 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni) prevede che la qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico) deve essere conseguita sulla base di un apposito regolamento predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministero dei lavori pubblici. Tale regolamento è stato approvato con DM del 3 marzo 2000, n. 294 ed è stato modificato con DM del 24 ottobre 2001, n. 420. Esso, anche dopo le modifiche, prevede all’articolo 3 una particolare disciplina in ordine ai requisiti speciali che, ai fini del conseguimento della qualificazione, devono possedere le imprese. Tali requisiti sono da considerarsi sostitutivi di quelli previsti dall’articolo 18 del DPR 34/2000 e, pertanto, si ritiene che la risposta al quesito debba essere positiva nel senso che ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2, le SOA non debbono procedere all’accertamento della adeguata dotazione di attrezzatura tecnica secondo i parametri e le misure previsti dal DPR 34/2000 e dal DM 294/2000 e successive modificazioni ma soltanto sulla base di quanto previsto nel suddetto DM 294/2000.

 

I) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 10 dei considerato in fatto, va preliminarmente osservato che l’ordinamento prevede, fra i requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione, il possesso di un adeguato organico medio annuo. Tale requisito va comprovato dimostrando di aver sostenuto, nei cinque anni antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, un costo per il personale dipendente, comprensivo delle retribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, pari alternativamente a due specifiche percentuali della cifra d’affari in lavori. Le due percentuali sono 15% e 10% (articolo 18, comma 1, lettera d) e comma 10, del DPR 34/2000). La prima può riguardare personale assunto a tempo determinato ed indeterminato; la seconda può riguardare soltanto personale assunto a tempo indeterminato. E’ evidente, però, che anche in questo caso l’eventuale eccesso del costo rispetto alla percentuale del 10% può essere costituto da costi di personale assunto a tempo determinato.

 

Per dare risposta al quesito occorre, inoltre, tenere conto che per:

a)     distacco temporaneo si intende la posizione di  un dipendente di una impresa che viene inviato a prestare la propria attività presso un’altra impresa restando, tuttavia, organicamente incardinato nella prima;

b)    lavoro temporaneo o lavoro interinale si intende quello prestato da un lavoratore che una impresa, denominata fornitrice, mette temporaneamente a disposizione di un’altra impresa, denominata utilizzatrice, e nei cui confronti si applica il CCNL dell’impresa utilizzatrice con tutti gli obblighi derivanti dal medesimo (legge 24 giugno 1997, n. 196);

c)     collaborazione coordinata e continuativa si intende un rapporto di prestazione d’opera professionale per il quale non è previsto il pagamento di contributi sociali ma, esclusivamente, un accantonamento ai fini di quiescenza.

 

Sulla base di quanto precisato, e tenuto anche conto dell’ovvia constatazione che non si pone nessun problema per l’eccesso dei costi rispetto a quelli relativi alle predette percentuali, va osservato che sicuramente i costi sostenuti per il distacco temporaneo, per il lavoro temporaneo o lavoro interinale e per le collaborazioni coordinate e continuative non si possono considerare come costi sostenuti per personale a tempo indeterminato. Si tratta di verificare se è possibile considerare questi tre costi come costi per personale assunto a tempo determinato. Anche in questo caso la risposta non può essere positiva in quanto per organico medio annuo le disposizioni intendono fare riferimento esclusivamente al personale dipendente e cioè al personale stabilmente e regolarmente incardinato nell’impresa e nessuna delle tre ipotesi è configurabile in tal modo. Va, inoltre, osservato che il problema ha scarsa incidenza sui poteri organizzativi dell’impresa, dato il non elevato valore delle suddette percentuali.

 

L) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 11 dei considerato in fatto, va preliminarmente osservato che le disposizioni  prevedono la equiparazione del rinnovo dell’attestazione a rilascio di una nuova attestazione (articolo 15, commi 5 e 7, del DPR 34/2000). Inoltre è anche stabilito che un direttore tecnico non può contribuire con la sua pregressa attività alla qualificazione di una nuova impresa qualora non siano trascorsi cinque anni da una precedente contribuzione (articolo 18, comma 14, ultimo periodo del DPR 34/2000). Va precisato che la disposizione non indica che il divieto si applica nei riguardi di imprese diverse dalla precedente e, pertanto, deve ritenersi che il divieto stesso operi anche nei riguardi della impresa per la quale il direttore tecnico ha precedentemente contribuito alla qualificazione.

 

M) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 12 dei considerato in fatto, va osservato che nell’ordinamento in materia di lavori pubblici non si ritrovano disposizioni che siano diverse per la società cooperativa e per la piccola società cooperativa (articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266) e, pertanto, si deve ritenere che per la loro qualificazione non assume rilevanza la loro entità dimensionale.

 

N) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 13 dei considerato in fatto, va osservato che l’ordinamento in materia di artigianato dispone che la natura artigiana di una impresa è comprovata dalla sua iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443). Inoltre è disposto che anche i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane debbano essere iscritti a tale albo. E’ da ritenere, pertanto, che i consorzi di imprese artigiane, di cui all’articolo 10 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, che possono conseguire l’attestazione di qualificazione, sono esclusivamente quelli iscritti all’albo ex articolo 6 della legge 443/85.

 

O) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 14 dei considerato in fatto, va tenuto conto che l’ordinamento dispone (articolo 18, comma 14, del DPR 34/2000) che una impresa, ai fini della qualificazione, può utilizzare i lavori della cui esecuzione è stato responsabile il proprio direttore tecnico. I lavori devono riguardare soltanto quelli diretti nella qualità di direttore tecnico di imprese iscritte all’Albo Nazionale dei Costruttori, oppure in possesso dell’attestazione di qualificazione e soltanto se il soggetto ha svolto la suddetta funzione di direttore tecnico per un periodo non inferiore in complesso a cinque anni di cui almeno tre consecutivi della stessa impresa. Va precisato inoltre che i cinque anni possono riferirsi anche a periodi antecedenti il quinquennio che precede la stipula del contratto con la SOA (punto 12 della determinazione n. 56/2000). Le suddette condizioni possono essere rispettate e documentate nel periodo antecedente al 1 gennaio 2000 e posteriore al 31 dicembre 2001 ma non lo possono nel periodo compreso fra queste due date (articolo 31 e 32 del DPR 34/2000) in quanto le imprese non sono più in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori e non è possibile o non devono ancora acquisire l’attestazione di qualificazione.

 

Sulla base di tale disposizione si ritiene in primo luogo che è escluso che possono essere utilizzati lavori diretti da un direttore tecnico che abbia operato esclusivamente nel settore privato e, cioè, allorquando non figura come direttore tecnico né nel certificato dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori e né nell’attestazione di qualificazione ancorché tale attività possa essere stata affidata mediante procure speciali notarili.

 

Con riferimento poi all’ulteriore problema circa le modalità di dimostrazione dei lavori che sono stati diretti nel periodo transitorio, va tenuto conto che una interpretazione formale e restrittiva della norma comporterebbe, da un lato, il mancato rispetto della finalità della stessa, che è certamente quella di favorire l’accesso delle nuove imprese al mercato dei lavori pubblici, e dall’altro, introdurrebbe una eccezione per il periodo transitorio che non è prevista dall’ordinamento. Si tratta, quindi, di stabilire con quale altro documento, oltre al certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori oppure all’attestazione di qualificazione, l’impresa può dimostrare che il proprio direttore tecnico ha diretto lavori come direttore tecnico di altra impresa. Va osservato che anche nel periodo transitorio i requisiti di ordine generale si riferiscono al direttore tecnico dell’impresa (articolo 29, comma 3, e articolo 17, comma 3, del DPR 34/2000) che comporta che pure in quel periodo le imprese devono avere un direttore tecnico. Tale figura è di norma indicata nel certificato del Registro delle imprese e, pertanto, si ritiene che nel periodo transitorio l’incarico di direttore tecnico dell’impresa possa essere documentato dal suddetto certificato con la precisazione che qualora tale documento non contenga l’indicazione non può essere accettato come sostitutivo del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori oppure dell’attestazione di qualificazione.

 

P) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 15 dei considerato in fatto, si ritiene, sulla base di quanto affermato e precisato da giurisprudenza e dottrina in merito al tema dello scioglimento di una società in nome collettivo con due soli soci, che la risposta possa essere positiva. Occorre, però, che vengano forniti alla SOA che deve rilasciare l’attestazione, prove documentali, di provenienza dal Registro delle imprese territorialmente competente, attestanti l’avvenuta estinzione della società commerciale e la continuazione della relativa attività imprenditoriale nella forma dell’impresa individuale, da parte del socio superstite della società scioltasi per il concretizzarsi della fattispecie delineata dall’articolo 2272, comma 4, del codice civile.

 

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Al fine di garantire i principi di uniformità di comportamento e di libera concorrenza tra gli operatori, l’Autorità, tenuto conto delle considerazioni in diritto svolte, ritiene che:

 

a)     i criteri da tenere presente da parte delle stazioni appaltanti in sede di stesura dei bandi di gara sono nelle precedenti considerazioni in diritto;

b)    i criteri da seguire da parte delle SOA per il rilascio delle attestazioni di qualificazione sono nelle precedenti considerazioni in diritto.

 

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