Determinazione
N. 8/2002 del
7 maggio 2002
Ulteriori
chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alle categorie da
indicare nei bandi di gara ed alle SOA in ordine ai criteri da seguire
per il rilascio delle attestazioni di qualificazioni.
Considerazioni
in fatto
Alcune
stazioni appaltanti e associazioni imprenditoriali hanno richiesto
all’Autorità ulteriori chiarimenti in ordine ai criteri da impiegare
per la individuazione delle categorie
generali e specializzate
da riportare nei bandi di gara per l’appalto o per le concessioni di
lavori pubblici. Le richieste sottolineano l’importanza che ha tale
indicazione in quanto essa condiziona l’accesso delle imprese alle
suddette gare. Viene anche sottolineato che vi è uno stretto rapporto
tra questi criteri e quelli che devono applicare le SOA per il rilascio
delle attestazioni. Inoltre alcune SOA hanno inviato delle nuove
richieste di chiarimenti in ordine ai criteri da seguire per il rilascio
delle attestazioni di qualificazioni.
Le
richieste riguardano:
1)
la possibilità o meno per le imprese qualificate nella categoria
di opera generale OG1 (Edifici
civili ed industriali) di concorrere ad appalti per l’affidamento
di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella suddetta
categoria i cui bandi prevedano, però, come categoria prevalente una
delle categorie di opere
specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6
(Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi), OS7
(Finiture di opere generali di
natura edile) e OS8 (Finiture
di opere generali di natura tecnica) e, in caso positivo, la
specificazione di quali siano le condizioni da rispettare per
consentirlo;
2)
la possibilità o meno per le imprese qualificate nella categoria
di opera generale OG11
di partecipare ad appalti che prevedano
come categoria prevalente oppure come categorie scorporabili una o più
delle categorie di opere
specializzate OS3 (impianti
idrico-sanitario,
cucine, lavanderie), OS5
(impianti pneumatici e antintrusione), OS28
(impianti termici e di condizionamento) e OS30
(impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi) e, in caso positivo, la specificazione delle condizioni
da rispettare per consentirlo;
3)
se nel caso di un appalto per la realizzazione di un impianto
di fitodepurazione sia o non sia corretta la indicazione come
categoria prevalente della categoria
di opera specializzata OS1 ed
in caso negativo quale sia la categoria da indicare come prevalente;
4)
la individuazione del rapporto intercorrente tra la categoria
di opera generale OG6 (Acquedotti,
gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e la categoria
di opere specializzate OS22 (Impianti di potabilizzazione e
depurazione);
5)
quali sia la categoria di
opera generale o di opera
specializzata in cui sono da ricomprendere gli impianti
di sollevamento acque;
6)
se ai fini della qualificazione nella categoria
di opera specializzata OS23 (Demolizione di opere) sia
possibile valutare i lavori eseguiti per lo smantellamento di un relitto
di nave;
7)
come debba essere qualificato il subappaltatore per le
lavorazioni cui inerisce il subappalto qualora siano differenti dalle
categorie indicate nel bando di gara;
8)
se è possibile che un’impresa, mediante documentazione
aggiuntiva rispetto al certificato di esecuzione dei lavori, possa
utilizzare ai fini della qualificazione, lavorazioni che, pur non
essendo indicate come scorporate nel bando di gara, sono diventate, a
seguito di perizia di variante o comunque di modifiche venute in
evidenza in corso di esecuzione dei lavori, di valore superiore al 10%
dell’importo complessivo del lavoro oppure comunque superiore a euro
150.000;
9)
se per la qualificazione nella categoria di opera
specializzata OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse
storico, artistico ed archeologico) il requisito di adeguata
attrezzatura tecnica debba essere verificato esclusivamente sulla
base di quanto previsto dall’articolo 3 del DM 3 marzo 2000 n. 294,
come modificato dal DM 24 ottobre 2001 n. 420, oppure anche sulla base
dell’articolo 18, commi 8 e 9, del DPR 25 gennaio 2000 n. 34;
10)
la possibilità o meno di computare, ai fini della dimostrazione
del requisito di cui all’articolo 18, comma 10, del DPR 34/2000 il
costo sostenuto dall’impresa per il distacco
temporaneo oppure per il lavoro
temporaneo o interinale
oppure per le collaborazioni
coordinate e continuative;
11)
se è possibile che un’impresa che abbia ottenuto
l’attestazione di qualificazione anche tramite l’apporto del proprio
direttore tecnico possa, nel caso di rinnovo dell’attestazione,
usufruirne nuovamente;
12)
se vi sono dei limiti sul piano dimensionale per la
qualificazione delle società cooperative;
13)
se è possibile rilasciare l’attestazione di qualificazione a
consorzi di imprese artigiane non iscritte all’albo delle imprese
artigiane;
14)
in quale modo, ai fini della dimostrazione dei requisiti
tecnico-organizzativi(articolo
18, comma 5, lettere b) e c), del DPR 34/2000), vanno comprovati i
lavori diretti dal direttore tecnico di una impresa nel periodo
ricompreso tra la data di abrogazione dell’Albo Nazionale Costruttori
e la piena entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione (1
gennaio 2000 – 31 dicembre 2001);
15)
se è possibile o meno la qualificazione di una impresa
individuale - di cui sia titolare il socio superstite di una società in
nome collettivo formata da due soci incorsa nella causa di scioglimento
di cui all’articolo 2272, comma 4, del codice civile - sulla base dei
requisiti di ordine speciale maturati, nel quinquennio precedente la
stipula del contratto per il conseguimento dell’attestazione, dalla
suddetta società;
Le
richieste di chiarimenti possono essere suddivise in due gruppi: il
primo gruppo riguarda problemi sorti in sede di predisposizione dei
bandi di gara ed è costituito dai chiarimenti di cui ai precedenti
punti 1,
2, 3,
4, e 5
ed il secondo riguarda problemi sorti in sede di attività di rilascio
delle attestazioni di qualificazione ed è costituito dai chiarimenti di
cui ai precedenti punti 6,
7,
8,
9,
10,
11, 12, 13,
14 e 15.
L’Autorità ha acquisito gli avvisi della Commissione Consultiva di
cui all’articolo 8, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni, nonché all’articolo 5 del DPR
34/2000, espressi nelle sedute del 20 dicembre 2001 e del 20 febbraio
2002, sulla cui base svolge le seguenti:
Considerazioni
in diritto
Va
in primo luogo rilevato che talune richieste di chiarimenti risultano
assorbite dalle precisazioni contenute nella determinazione 20 dicembre
2001, n. 25, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14, del 17 gennaio
2002, nella quale l’Autorità ha fornito indicazioni in materia di
bandi di gara e di esecuzione dei lavori.
Nella
citata determinazione 25/2001 è stato precisato che principio
base per individuare nei bandi di gara la categoria prevalente e le
categorie diverse dalla prevalente è quello di suddividere, in sede di
progettazione, tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione
dell’intervento in sottogruppi di lavorazioni sulla base di due
presupposti: ogni sottogruppo deve essere di importo superiore al 10%
dell’importo complessivo dell’intervento o comunque di importo
superiore a euro 150.000 e deve costituire un lavoro che sia riconducibile
ad uno dei lavori individuati dalle declaratorie riportate
nell’allegato A al DPR 25 gennaio 2000 n. 34.
Nella
stessa determinazione veniva precisato che perché si abbia una prestazione
configurabile come lavoro occorre che vi sia una modificazione
strutturale o funzionale di un bene con il risultato di ottenere un
nuovo bene che in quanto finito in ogni sua parte sia capace di
esplicare autonome funzioni economiche e tecniche.Venivano anche
riportati esempi di applicazione di tale principio in particolare con
riferimento al problema della differenziazione fra lavoro
e fornitura con posa in opera.
A)
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 1
dei considerato in fatto, va preliminarmente rilevato, come
chiarito nella nota illustrativa ai bandi tipo pubblicati sul
supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio
2002 e nella citata determinazione 25/2001, che l’insieme di
lavorazioni o genus delle stesse che costituiscono le categorie
generali, indicate con l’acronimo OG, comprende quasi
sempre species di categorie specializzate indicate con
l’acronimo OS.
Questo fatto non può, però, comportare l’applicazione di una sorta
di principio di assorbenza, nel senso che ad un bando di gara che
preveda come categoria prevalente una categoria
specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria
generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua
completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria
specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente.
L’applicazione di un tale principio condurrebbe allo stravolgimento
della articolazione delle categorie in categorie di opere generali ed in
categorie di opere specializzate
Va
inoltre ricordato che l’Autorità ha espresso in più occasioni il
proprio avviso negativo sulla possibilità di ritenere applicabile in
ogni caso il suddetto principio
di assorbenza. Avviso positivo è stato espresso soltanto nel caso
della categoria generale OG11
rispetto ad alcune categorie
specializzate.
Il
quesito che è stato posto riguarda, però, quali regole vanno applicate
nel caso dei bandi di gara riguardanti l’affidamento di lavori di
manutenzione che prevedono come categoria prevalente una delle categorie
di opere specializzate OS6 (Finiture
di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi),
OS7 (Finiture
di opere generali di natura edile) e OS8
(Finiture di opere generali di
natura tecnica).
Va
ricordato che l’ordinamento:
a)
definisce (articolo 2,
comma 1, lettera l), del DPR 21 dicembre 1999 n 554 e successive
modificazioni) la manutenzione come “la
combinazione di tutte le tecniche, specialistiche ed amministrative,
incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un
opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista
dal provvedimento di approvazione e del progetto”;
b)
stabilisce che le lavorazioni delle categorie
a qualificazione non obbligatoria possono essere eseguite
dall’aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni;
c)
stabilisce (articolo 74,
comma 3, del DPR 554/1999 e s. m. ) che le imprese qualificate nelle
categorie di opere generali
possono partecipare alla gare di appalto indette per la manutenzione
delle opere generali stesse.
Le
suddette disposizioni, ed in particolare quella di cui alla lettera c),
conducono a ritenere che ai
bandi di gara indetti per l’affidamento di appalti di lavori di
manutenzione di un’opera rientrante nella categoria generale OG1
- nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie
specializzate OS6 (Finiture
di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi),
OS7 (Finiture
di opere generali di natura edile) e OS8
(Finiture di opere generali di
natura tecnica) - possono partecipare, oltre alle imprese
qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le
imprese qualificate nella categoria di opera
generale OG1. Va precisato che tale possibilità è consentita dal
fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione
non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall’aggiudicatario
ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va
consentita perché comporta una
più ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al
fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità
sia prevista dal bando che, come è noto, costituisce la lex
specialis della gara. Ciò può essere effettuato inserendo, come
una delle lettere dei punti 15 e 13 dei modelli di bando tipo,
rispettivamente per il pubblico incanto
e per la licitazione privata, pubblicati sul supplemento
ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, le
seguenti parole: sono ammesse
alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1.
B)
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 2 dei
considerato in fatto, va
ricordato (determinazioni
n. 48/2000 e n. 7/2001 e comunicato della segreteria
tecnica n. 12 del 6 luglio 2001 prot. n. 38379/01/segr.)
che per la qualificazione nella categoria di opera generale OG11
sono esistenti due diversi regimi. Le imprese infatti possono
essere in possesso di certificati di esecuzione dei lavori relativi
a lavori i cui bandi di gara sono stati indetti in vigenza del DM 25
febbraio 1982 n. 770 e del DM 15 maggio 1998 n. 304 oppure di certificati
di esecuzione dei lavori relativi a lavori i cui bandi di gara sono
stati indetti in vigenza del DPR 34/2000.
L’Autorità
in merito a tale aspetto ha disposto che, fermo restando la validità
dei certificati di esecuzione
dei lavori che facessero riferimento direttamente alla categoria
di opera generale OG11 (in quanto riguardanti lavori relativi a
bandi indetti in vigenza del DPR 34/2000), i certificati che,
invece, facessero riferimento al DM 770 /98 e al DM n. 304/98 (in
quanto riguardanti lavori relativi a bandi indetti prima del 1 marzo
2000 data di entrata in vigore del DPR 34/2000) potevano essere
impiegati, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui
all’articolo 18, comma 5, del DPR 34/2000 qualora riguardassero:
a)
l’esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di
subappalto, di impianti riconducili ad almeno tre distinte categorie
specializzate (OS3, OS5, OS28 e OS30);
b)
l’esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di
subappalto, di due impianti, uno relativo al sottosistema
“impianti termofluidici” (ossia ad uno degli impianti indicati
nelle categorie OS3 o OS28) e l’altro al sottosistema “impianti
elettrici” (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie
specializzate OS5 o OS30) e, nel complesso, riguardassero
l’esecuzione di almeno tre tipi di impianti (appartenenti
alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) ognuno
dei quali doveva contribuire alla qualificazione con presenza
significativa (in misura pressoché equivalente ad un quarto dei
valori minimi dei requisiti previsti per la classifica da attribuire).
Come
può rilevarsi presupposto per la qualificazione nella categoria
di opera generale OG11 è l’aver
direttamente eseguito impianti appartenenti ai due sottosistemi di
impianti. Sulla base di questo presupposto e del fatto che se una
impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 può
eseguire un insieme coordinato di
impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5,
OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può
non ritenersi in possesso delle capacità economiche finanziarie e
tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o
più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non
costituiscono sul piano tecnico un insieme
coordinato di impianti,
sono indicati nei bandi di gara come singoli
impianti. Occorre, però che la classifica della qualificazione
nella categoria di opera generale OG11 sia sufficiente a coprire
la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate
OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nei bandi di gara. Tale avviso è
stato espresso dall’Autorità in più occasioni e non vi sono ragioni
per non confermarlo. Va osservato che questa ipotesi costituisce una
deroga a quanto affermato nella precedente lettera A)
sull’impossibilità di applicare un principio
di assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate. Va,
inoltre, precisato che tale possibilità produce una più ampia
partecipazione di soggetti alle gare e che,
al fine di evitare contestazioni, è necessario prevederla nel bando
che, come è noto, costituisce la lex
specialis della gara. Ciò può essere effettuato inserendo, come
una delle lettere dei punti 15 e 15 dei modelli di bando tipo,
rispettivamente per il pubblico incanto
e per la licitazione privata, pubblicati sul supplemento
ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, le
seguenti parole: sono
ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale
OG11 per classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie
specializzate OS3, OS5, OS28 e
OS30 previste
nel bando.
C)
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 3 dei
considerato in fatto, va osservato - alla luce di quanto riportato
nella citata determinazione n. 25/2001 e nelle considerazioni di cui
alle precedenti lettere A) e B) - che le lavorazioni che
costituiscono l’oggetto della declaratoria della categoria
di opera specializzata OS1,
quali lo scavo, ripristino e
modifica volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia
la natura del terreno da scavare o ripristinare, sono da considerare
autonomi lavori
soltanto se attraverso di esse si realizza un’opera capace di
esplicare in via autonoma funzioni economiche o tecniche, ossia
un’opera o parte di un’opera o di un intervento che non ha bisogno
di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per esplicare le funzioni
sue proprie.
Questa
osservazione conduce a ritenere che i lavori di terra da eseguirsi
nell’ambito della realizzazione di un impianto di fitodepurazione (come
per esempio anche nella realizzazione di acquedotti e fognature di cui
alla categoria OG6)
non possono essere considerati autonomo lavoro e, quindi, non
possono essere definiti categoria prevalente. Tali lavorazioni sono,
infatti, meramente strumentali alle lavorazioni di cui alla categoria
specializzata OS22 la quale
riguardando “la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione di
acque e di depurazione di quelle reflue,…. completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete”
li presuppone e li contiene.
Va
precisato, inoltre, che i lavori in terra che non hanno carattere di autonomo
lavoro, possono essere indicati nel bando di gara come lavorazioni
scorporabili, ma al solo fine di permetterne il subappalto ad imprese
adeguatamente qualificate senza incidere sulla percentuale della
categoria prevalente e sempre che il loro importo non produca
l’effetto di renderli categoria prevalente.
D)
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 4 dei
considerato in fatto, va osservato che entrambe le declaratorie
della categoria di opera
generale OG6 (Acquedotti,
gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e della categoria
di opera specializzata OS22
(Impianti di potabilizzazione e
depurazione) citano il trattamento delle acque reflue prima della
loro immissione nel ciclo naturale delle stesse.
Alla luce di quanto specificato precedentemente alle lettere A),
B), e C)
si deve ritenere che questa doppia indicazione ha il solo significato
che i bandi di gara vanno indetti assumendo come categoria prevalente la
categoria di opera specializzata
OS22 soltanto se
l’importo dell’insieme delle lavorazioni relative all’impianto di trattamento
delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle
stesse sia maggiore degli importi degli altri insiemi delle
lavorazioni previste nell’intervento.
E)
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto
5 dei considerato in fatto, va rilevato che l’analisi delle
declaratorie contenute nell’allegato A al DPR 34/2000 delle categorie
di opera generale OG6 e di opera
specializzata OS22 nonché
la differenziazione, riportata nelle “premesse” dello stesso
allegato, tra le condizioni per acquisire la qualificazione nelle
categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate
conducono a ritenere che:
a)
gli impianti di sollevamento intesi come: “centrali di
sollevamento da campo pozzi e
come centrali di sollevamento
complete di automazioni per immissione di fluidi o gas nelle condotte
principali, complete di opere elettromeccaniche, strumentazione,
telecontrollo a distanza inseriti o meno in un intervento integrato di
costruzione di una rete acquedottistica, di oleodotti o di gasdotti,
munita di impianti di sollevamento, altrimenti definita di rilancio o
booster, completo di ogni altra opera necessaria” debbono
rientrare nella categoria
generale OG6;
b)
gli impianti di sollevamento intesi come “centrali di
produzione di energia elettrica con sfruttamento di salti d’acqua e/o
pressione di condotte”,
stante la prevalenza
dell’impiantistica di produzione dell’energia elettrica,
debbono rientrare nella categoria generale OG9;
c)
gli impianti di sollevamento intesi come “centrali di
sollevamento per la potabilizzazione e trattamento delle acque da
immettere nelle condotte principali
e per la depurazione e il
trattamento delle acque reflue”, stante
la prevalenza della potabilizzazione e della depurazione, debbono
rientrare nella categoria specializzata OS22;
d)
gli impianti di sollevamento intesi come “impianti di
sollevamento con autoclavi per edifici o di pompaggio di liquidi e gas
in quanto connessi all’impianto idrico-sanitario dell’edificio”, stante
la prevalenza dell’impiantistica idrico-sanitaria, di cucine, di
lavanderie, del gas ed antincendio, debbano rientrare nella categoria
specializzata OS3.
F)
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 6 dei
considerato in fatto, va osservato che nonostante la declaratoria
della categoria di opera
specializzata OS23 includa le demolizioni in genere, compresa la
raccolta dei materiali di risulta, la sostanziale
differenza fra la tecnologia costruttiva di un manufatto edile e la
tecnologia di assemblaggio di una nave e, conseguentemente, anche delle
operazioni del suo smantellamento, conduce a ritenere che questo non è
assimilabile alla demolizione di un manufatto edile.
G)
Per quanto riguarda le richieste di chiarimenti di cui ai punti 7 e 8
dei considerato in fatto, va osservato che:
a)
la qualificazione è conseguita con riferimento alla effettiva
natura delle lavorazioni eseguite valutate sulla base delle nuove
declaratorie delle categorie di
opere generali e di opere
specializzate (quarto
capoverso delle premesse all’allegato A al DPR 34/2000);
b)
le imprese possono utilizzare, al fine del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, l’intero importo delle
lavorazioni assunte in regime di subappalto e sulla base della loro
effettiva natura con riferimento ad una delle nuove declaratorie e,
pertanto, senza alcun obbligo di riferimento alle categorie previste nel
bando di gara (articolo 24, comma
1, lettera a) del DPR 34/2000);
c)
i certificati di esecuzione dei lavori (articolo
22, comma 7 ed allegato D del DPR 34/2000) devono indicare, come
specificato dall’Autorità in più occasioni ed in ultimo nella
determinazione n. 6/2002, le categorie dei lavori realmente eseguiti;
Alla
luce di queste osservazioni, fermo restando la responsabilità delle
stazioni appaltanti in ordine alla variazione delle categorie dei lavori
apportata nella fase esecutiva rispetto a quelle indicate nel bando di
gara, si deve ritenere che la risposta ai due quesiti debba essere
positiva nel senso che ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione:
a)
i subappaltatori possono utilizzare le lavorazioni eseguite con
riferimento, sulla base di quanto risulta dal relativo certificato di
esecuzione dei lavori rilasciato dalle stazioni appaltanti
all’aggiudicatario, alla effettiva
categoria di opera generale o di opera specializzata in cui esse
rientrano;
b)
le imprese possono utilizzare le lavorazioni che, pur non essendo
indicate come scorporate nel bando di gara, sono diventate di valore
superiore al 10% dell’importo complessivo del lavoro o a euro 150.000
a seguito di perizia di variante o comunque di modifiche venute in
evidenza in corso di esecuzione dei lavori.
H)
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto
9 dei considerato in fatto, va osservato che la normativa vigente (articolo
8, comma 11-sexies, della legga 11 febbraio 1994 n. 109 e successive
modificazioni) prevede che la qualificazione nella categoria
di opera specializzata OS2 (Superfici
decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico) deve
essere conseguita sulla base di un apposito regolamento predisposto dal
Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministero dei
lavori pubblici. Tale regolamento è stato approvato con DM del 3 marzo
2000, n. 294 ed è stato modificato con DM del 24 ottobre 2001, n. 420.
Esso, anche dopo le modifiche, prevede all’articolo 3 una particolare
disciplina in ordine ai requisiti speciali che, ai fini del
conseguimento della qualificazione, devono possedere le imprese. Tali
requisiti sono da considerarsi sostitutivi di quelli previsti
dall’articolo 18 del DPR 34/2000 e, pertanto, si ritiene che la
risposta al quesito debba essere positiva nel senso che ai fini del
rilascio dell’attestazione di qualificazione nella categoria
di opera specializzata OS2, le SOA non debbono procedere
all’accertamento della adeguata dotazione di attrezzatura tecnica
secondo i parametri e le misure previsti dal DPR 34/2000 e dal DM
294/2000 e successive modificazioni ma soltanto sulla base di quanto
previsto nel suddetto DM 294/2000.
I)
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto
10 dei considerato in fatto, va preliminarmente osservato che
l’ordinamento prevede, fra i requisiti di ordine speciale occorrenti
per la qualificazione, il possesso di un adeguato
organico medio annuo. Tale requisito va comprovato dimostrando di
aver sostenuto, nei cinque anni antecedenti la data di stipula del
contratto con la SOA, un costo per il personale dipendente, comprensivo
delle retribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai
fondi di quiescenza, pari alternativamente a due specifiche percentuali
della cifra d’affari in lavori. Le due percentuali sono 15% e 10% (articolo
18, comma 1, lettera d) e comma 10, del DPR 34/2000). La prima può
riguardare personale assunto a
tempo determinato ed
indeterminato; la seconda può riguardare soltanto personale assunto
a tempo indeterminato. E’
evidente, però, che anche in questo caso l’eventuale eccesso del
costo rispetto alla percentuale del 10% può essere costituto da costi
di personale assunto a tempo
determinato.
Per
dare risposta al quesito occorre, inoltre, tenere conto che per:
a)
distacco temporaneo
si intende la posizione di un
dipendente di una impresa che viene inviato a prestare la propria
attività presso un’altra impresa restando, tuttavia, organicamente
incardinato nella prima;
b)
lavoro temporaneo o lavoro
interinale si intende quello prestato da un lavoratore che una
impresa, denominata fornitrice,
mette temporaneamente a disposizione di un’altra impresa, denominata utilizzatrice,
e nei cui confronti si applica il CCNL dell’impresa utilizzatrice
con tutti gli obblighi derivanti dal medesimo (legge
24 giugno 1997, n. 196);
c)
collaborazione coordinata
e continuativa si intende un rapporto di prestazione d’opera
professionale per il quale non è previsto il pagamento di contributi
sociali ma, esclusivamente, un accantonamento ai fini di quiescenza.
Sulla
base di quanto precisato, e tenuto anche conto dell’ovvia
constatazione che non si pone nessun problema per l’eccesso dei costi
rispetto a quelli relativi alle predette percentuali, va osservato che
sicuramente i costi sostenuti per il distacco
temporaneo, per il lavoro
temporaneo o lavoro
interinale e per le collaborazioni
coordinate e continuative non si possono considerare come costi
sostenuti per personale a tempo
indeterminato. Si tratta di verificare se è possibile considerare
questi tre costi come costi per personale assunto a
tempo determinato. Anche in questo caso la risposta non può essere
positiva in quanto per organico
medio annuo le
disposizioni intendono fare riferimento esclusivamente al personale dipendente
e cioè al personale stabilmente e regolarmente incardinato
nell’impresa e nessuna delle tre ipotesi è configurabile in tal modo.
Va, inoltre, osservato che il problema ha scarsa incidenza sui poteri
organizzativi dell’impresa, dato il non elevato valore delle suddette
percentuali.
L)
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto
11 dei considerato in fatto, va preliminarmente osservato che le
disposizioni prevedono la
equiparazione del rinnovo dell’attestazione a rilascio di una nuova
attestazione (articolo 15, commi
5 e 7, del DPR 34/2000). Inoltre è anche stabilito che un direttore
tecnico non può contribuire con la sua pregressa attività alla
qualificazione di una nuova impresa qualora non siano trascorsi cinque
anni da una precedente contribuzione (articolo
18, comma 14, ultimo periodo del DPR 34/2000). Va precisato che la
disposizione non indica che il divieto si applica nei riguardi di
imprese diverse dalla precedente e, pertanto, deve ritenersi che il
divieto stesso operi anche nei riguardi della impresa per la quale il
direttore tecnico ha precedentemente contribuito alla qualificazione.
M)
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto
12 dei considerato in fatto,
va osservato che nell’ordinamento in materia di lavori pubblici non si
ritrovano disposizioni che siano diverse per la società cooperativa e
per la piccola società cooperativa (articolo 21 della legge 7 agosto
1997, n. 266) e, pertanto, si deve ritenere che per la loro
qualificazione non assume rilevanza la loro entità dimensionale.
N)
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto
13 dei considerato in fatto,
va osservato che l’ordinamento in materia di artigianato dispone che
la natura artigiana di una impresa è comprovata dalla sua iscrizione
all’albo provinciale delle imprese artigiane (legge
8 agosto 1985, n. 443). Inoltre è disposto che anche i consorzi e
le società consortili fra imprese artigiane debbano essere iscritti a
tale albo. E’ da ritenere, pertanto, che i consorzi di imprese
artigiane, di cui all’articolo 10 della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni, che possono conseguire l’attestazione di
qualificazione, sono esclusivamente quelli iscritti all’albo ex
articolo 6 della legge 443/85.
O)
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto
14 dei considerato in fatto,
va tenuto conto che l’ordinamento dispone (articolo
18, comma 14, del DPR 34/2000) che una impresa, ai fini della
qualificazione, può utilizzare i lavori della cui esecuzione è stato
responsabile il proprio direttore tecnico. I lavori devono riguardare
soltanto quelli diretti nella qualità di direttore tecnico di imprese
iscritte all’Albo Nazionale dei Costruttori, oppure in possesso
dell’attestazione di qualificazione e soltanto se il soggetto ha
svolto la suddetta funzione di direttore tecnico per un periodo non
inferiore in complesso a cinque anni di cui almeno tre consecutivi della
stessa impresa. Va precisato inoltre che i cinque anni possono riferirsi
anche a periodi antecedenti il quinquennio che precede la stipula del
contratto con la SOA (punto 12
della determinazione n. 56/2000). Le suddette condizioni possono
essere rispettate e documentate nel periodo antecedente al 1 gennaio
2000 e posteriore al 31 dicembre 2001 ma non lo possono nel periodo
compreso fra queste due date (articolo
31 e 32 del DPR 34/2000) in quanto le imprese non sono più in
possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori e non è
possibile o non devono ancora acquisire l’attestazione di
qualificazione.
Sulla
base di tale disposizione si ritiene in primo luogo che è escluso che
possono essere utilizzati lavori diretti da un direttore tecnico che
abbia operato esclusivamente nel settore privato e, cioè, allorquando
non figura come direttore tecnico né nel certificato dell’iscrizione
all’Albo Nazionale dei Costruttori e né nell’attestazione di
qualificazione ancorché tale attività possa essere stata affidata
mediante procure speciali notarili.
Con
riferimento poi all’ulteriore problema circa le modalità di
dimostrazione dei lavori che sono stati diretti nel periodo transitorio,
va tenuto conto che una interpretazione formale e restrittiva della
norma comporterebbe, da un lato, il mancato rispetto della finalità
della stessa, che è certamente quella di favorire l’accesso delle
nuove imprese al mercato dei lavori pubblici, e dall’altro,
introdurrebbe una eccezione per il periodo transitorio che non è
prevista dall’ordinamento. Si tratta, quindi, di stabilire con quale
altro documento, oltre al certificato di iscrizione all’Albo Nazionale
Costruttori oppure all’attestazione di qualificazione, l’impresa può
dimostrare che il proprio direttore tecnico ha diretto lavori come
direttore tecnico di altra impresa. Va osservato che anche nel periodo
transitorio i requisiti di ordine generale si riferiscono al direttore
tecnico dell’impresa (articolo
29, comma 3, e articolo 17, comma 3, del DPR 34/2000) che comporta
che pure in quel periodo le imprese devono avere un direttore tecnico.
Tale figura è di norma indicata nel certificato del Registro delle
imprese e, pertanto, si ritiene che nel periodo transitorio l’incarico
di direttore tecnico dell’impresa possa essere documentato dal
suddetto certificato con la precisazione che qualora tale documento non
contenga l’indicazione non può essere accettato come sostitutivo del
certificato di iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori oppure
dell’attestazione di qualificazione.
P)
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto
15 dei considerato in fatto,
si ritiene, sulla base di quanto affermato e precisato da giurisprudenza
e dottrina in merito al tema dello scioglimento di una società in nome
collettivo con due soli soci, che la risposta possa essere positiva.
Occorre, però, che vengano forniti alla SOA che deve rilasciare
l’attestazione, prove documentali, di provenienza dal Registro delle
imprese territorialmente competente, attestanti l’avvenuta estinzione
della società commerciale e la continuazione della relativa attività
imprenditoriale nella forma dell’impresa individuale, da parte del
socio superstite della società scioltasi per il concretizzarsi della
fattispecie delineata dall’articolo 2272, comma 4, del codice civile.
***************
Al
fine di garantire i principi di uniformità di comportamento e di libera
concorrenza tra gli operatori, l’Autorità,
tenuto conto delle considerazioni in diritto svolte, ritiene
che:
a)
i criteri da tenere presente da parte delle stazioni appaltanti
in sede di stesura dei bandi di gara sono nelle precedenti considerazioni
in diritto;
b)
i criteri da seguire da parte delle SOA per il rilascio delle
attestazioni di qualificazione sono nelle precedenti considerazioni
in diritto.
|