DETERMINAZIONE
N. 9/2002 Del
16 maggio 2002
“Trattative
private: offerte anomale”
Premesso
che:
sono
pervenuti all’Autorità numerosi quesiti riguardanti l’applicabilità
della procedura di esclusione automatica di cui all’articolo 21, comma
1/bis della legge 109/1994 e s.m. alle gare informali che precedono
l’affidamento a trattativa privata.
Considerato
L’articolo
21, comma 1/bis della legge 109/1994 e s.m. – ultimo periodo –
dispone: “Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo
inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata
procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto
stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di
esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle
offerte valide risulti inferiore a cinque.”
Pur
essendo inserita in un articolo esclusivamente dedicato all’asta
pubblica ed alla licitazione privata, detta disposizione ha fatto
nascere perplessità circa la sua applicazione anche nel caso di
trattativa privata, questione che ha carattere generale.
Preliminarmente
va osservato che la ratio della disciplina delle offerte anomale è
quella di tendere al contemperamento di due interessi: l’opportunità
di assicurare all’amministrazione l’aggiudicazione al prezzo più
basso e l’esigenza di impedire che offerte troppo esigue,
apparentemente idonee a realizzare il maggior risparmio di spesa,
risultino in realtà poco convenienti, determinando irregolarità
nell’esecuzione e contenzioso spesso ampio e costoso.
Il
meccanismo di esclusione delle offerte ritenute incongrue costituisce
pertanto principio di carattere generale, volto a garantire la serietà
del procedimento e posto a garanzia dell’amministrazione in
applicazione del più generale principio secondo cui le parti, nella
formazione del contratto, devono comportarsi secondo la buona fede.
Il
diniego di assegnazione per eccessivo ribasso, infatti, tende al
perseguimento dell’interesse pubblico per la corretta esecuzione delle
opere, dovendosi evitare che le imprese, indotte ad elevare in misura
abnorme i ribassi per assicurarsi i lavori, tendano poi a riequilibrare
il sinallagma contrattuale frapponendo difficoltà in fase esecutiva,
con inevitabili ricadute in termini di corretta realizzazione delle
opere e di rispetto dei tempi contrattuali; il meccanismo di esclusione
delle offerte anomale risulta pertanto coerente con lo svolgimento di
procedure di gara, ove l’osservanza dei principi fondamentali che ad
esso sovrintendono (della concorrenza fra gli imprenditori, della parità
di trattamento dei concorrenti nonché della continuità della gara),
tende ad assicurare il prezzo più congruo garantendo nel contempo la
procedura da interventi estranei o favoritismi.
La
trattativa privata può essere impiegata soltanto in casi particolari e,
ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge 109/1994 sopra citata,
deve essere preceduta da gara informale o ufficiosa; questa disposizione
ha l’intento di procedimentalizzare anche la trattativa privata.
Pur
se la giurisprudenza amministrativa è da tempo orientata ad applicare
alle cosiddette gare informali tutti i principi (par condicio,
segretezza delle offerte…) elaborati con riferimento alle gare ad
evidenza pubblica, ed anche se la giurisprudenza penale ritiene
configurabile anche nelle gare informali il reato di turbativa d’asta,
tuttavia va evidenziato che il meccanismo di esclusione automatica delle
offerte anomale è da mettere in relazione con l’aggiudicazione da
effettuarsi sulla base delle offerte dei concorrenti senza alcun
intervento di valutazione, fatto salvo per gli appalti sopra soglia
comunitaria, mentre, nel caso di trattativa privata, diritti ed obblighi
per l’amministrazione e per il privato scaturiscono solo con la
formale stipulazione del contratto.
Alla conclusione delle gare non è, infatti, attribuito
l’effetto di aggiudicazione, e quindi il valore di conclusione del
contratto, bensì solo quello di individuazione del miglior offerente,
con il quale la pubblica amministrazione andrà poi a definire il
contratto, con un’ampia discrezionalità di valutazione circa il
corrispettivo.
Occorre
peraltro considerare che l’articolo 78 del DPR 554/1999, al comma 3,
prevede che “la stazione appaltante negozia il contratto con
l’impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico
incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita
dall’impresa prescelta.” Detta norma va interpretata nel senso che
le condizioni più vantaggiose sono valutate discrezionalmente dalla
stazione appaltante e comunque senza applicare le procedure delle
offerte anomale e che solo l’impresa prescelta, e non anche tutte
quelle partecipanti, deve documentare i propri requisiti di
qualificazione, rispondendo tale dettato normativo ad esigenze di
snellezza e celerità della procedura.
Dalle
considerazioni svolte segue che nei casi di gara informale che precede
gli appalti a trattativa privata non sussistono le condizioni per
l’applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte
anomale.
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