Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
ATTO
DI SEGNALAZIONE AL GOVERNO E AL PARLAMENTO
Art.
4, comma 4, lett. d) legge 109/94
“Disposizioni
di cui all’art.30, comma 2 bis, della L.11/2/1994, n.109 in materia di
polizze assicurative volte a garantire il mancato o l’inesatto
adempimento da parte delle ditte appaltatrici e le questioni concernenti
la loro operatività in assenza degli schemi-tipo di polizze
assicurative da approvarsi con decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici
e dell’Industria”.
ANALISI
DELLA QUESTIONE
Sono
giunte a questa Autorità alcune segnalazioni da parte di stazioni
appaltanti sulla questione relativa agli adempimenti, da parte delle
compagnie assicuratrici, delle polizze assicurative volte a garantire,
ai sensi dell’art. 30, comma 2, della L.109/94, gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento di un lavoro pubblico da parte della
ditta appaltatrice.
L’art.
30, comma 2 bis, della L. 109/94, introdotto dalla L. 415/98, ha
disposto sul punto che tali polizze assicurative dovranno prevedere
espressamente “la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale” e la loro operatività “a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante”.
L’art.
3, comma 6, lett. t) della L. 109/94, ha poi previsto la definizione,
con il regolamento attuativo, delle modalità di attuazione di tali
obblighi assicurativi, delle condizioni generali e particolari delle
polizze e dei massimali garantiti, nonché in particolare delle modalità
di costituzione delle succitate garanzie fidejussorie.
Detto
regolamento, come noto, è entrato in vigore il 28.7.2000 e, in virtù
delle disposizioni ivi contenute, si può ritenere che abbia dettato una
disciplina particolareggiata della materia.
L’art.
9, comma 59, della L. 415/98, unitamente all’art. 107, ultimo comma,
del predetto regolamento, hanno altresì disposto che le fidejussioni di
cui trattasi dovranno essere conformi a schemi-tipo da emanarsi con
provvedimento di concerto tra il Ministro dell’Industria e quello dei
Lavori Pubblici.
E’
accaduto che, stante il vuoto normativo tuttora vigente in ordine ai
predetti schemi-tipo, numerose compagnie assicuratrici hanno predisposto
delle condizioni generali di contratto in cui sono riportate delle
clausole che, per la loro formulazione generica e comunque meno
restrittiva di quanto disposto dal citato art. 30 della L. 109/94,
lasciano spazio all’applicazione del dettato normativo degli artt.
1944 e 1945 del c.c..
La
prima norma, che regolamenta i rapporti tra fidejussore e debitore
principale, dispone che “il fidejussore è obbligato in solido col
debitore principale al pagamento del debito. Le parti, però, possono
convenire che il fidejussore non sia tenuto a pagare prima
dell’escussione del debitore principale”.
L’art.1945,
che disciplina i rapporti tra fidejussore e creditore, prescrive che il
garante può opporre a quest’ultimo tutte le eccezioni che spettano al
debitore principale, salvo quelle derivanti dall’incapacità.
L’art.
30, comma 2 bis, della L. 109/94, invece, in aderenza all’intento del
legislatore che vuole garantire, in materia di lavori pubblici, una
procedura volta all’efficienza e alla tempestività, ha inteso dare
formale riconoscimento al c.d. “contratto autonomo di garanzia”,
ossia a quel contratto con cui il garante, a differenza di quanto
indicato negli artt. 1944 e 1945 c.c., si obbliga ad eseguire la
prestazione senza opporre eccezioni attinenti alla vicenda del rapporto
contrattuale. Tale forma contrattuale è stata da tempo peraltro
riconosciuta legittima da parte della giurisprudenza della Suprema
Corte, in ossequio al principio di autonomia negoziale di cui all’art.
1922, 2° comma, cod. civ.
L’antinomia
delle predette disposizioni normative e la mancata emanazione, a
tutt’oggi, degli schemi di polizza-tipo indicati dall’art. 107 del
D.P.R. 554/99 e dell’art. 9, comma 59, della L. 415/98, recano
problemi di diritto transitorio.
Ci
si pone cioè la questione se, in attesa dell’approvazione degli
schemi-tipo, i contratti di assicurazione fidejussoria stipulati
nell’ambito del settore dei lavori pubblici rimangono o meno vincolati
all’assetto contrattuale così come definito dalle parti.
Stante
il rilievo che investe la questione in esame, in conformità a quanto
disposto nel regolamento sul funzionamento dell’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, secondo il quale le valutazioni dei
problemi vanno condotte in base agli apporti delle amministrazioni ed
enti rappresentativi di apparati e interessi del settore dei lavori
pubblici, l’Autorità stessa ha convocato un’audizione, che si è
tenuta presso la propria sede in data 9.11.2000.
Alla
convocazione è stato allegato un documento base predisposto
dall’Autorità, composto da: a) una relazione, riferita ad una singola
fattispecie emblematica della questione; b) un appunto nel quale veniva
prospettato il quadro complessivo del problema; c) una lettera
indirizzata all’ISVAP, in cui si chiedeva se il medesimo istituto
avesse, in relazione ai propri poteri di vigilanza, prodotto
determinazioni, atti di indirizzo o pareri circa l’argomento in esame;
d) nota di risposta dell’ISVAP.
Nel
documento base veniva posto il seguente problema: definire se per tutti
i contratti di assicurazione stipulati ai sensi dell’art. 30 della L.
109/94, anteriormente o meno alla data di entrata in vigore del
regolamento attuativo (28.7.2000), in assenza dell’approvazione degli
schemi-tipo di polizza di cui agli artt. 107, u.c. del medesimo
regolamento e 9, comma 59, della L. 415/98, possa ritenersi prevalente
l’assetto contrattuale così come fissato dalle parti.
I
partecipanti all’audizione, oltre a esprimere verbalmente la propria
opinione, hanno presentato memorie scritte contenenti le rispettive
valutazioni sulla questione in discussione.Tutti costoro hanno espresso
il medesimo orientamento, che è poi quello evidenziato dall’ISVAP
nella nota di risposta facente parte del documento base, e cioè che nel
corso del predetto periodo temporale le parti possano regolare i propri
rapporti sia mantenendo la disciplina di cui agli artt. 1944 e 1945 c.c.
che derogandovi, attraverso la stipula di un contratto autonomo di
garanzia.
La
previsione dell’art. 30, comma 2 bis, della L. 109/94, sarebbe quindi
da intendersi vincolante solo dal momento della realizzazione del regime
assicurativo definito dalla legge primaria e dalla normativa secondaria,
e, quindi, dall’adozione del regolamento e dalla approvazione degli
schemi di polizza-tipo.
CONSIDERAZIONI
Occorre
preliminarmente considerare se l’affermazione contenuta nell’art.
30, comma 2 bis, della L. 109/94 (la polizza dovrà prevedere la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro i 15 giorni a semplice richiesta
della stazione appaltante) rivesta carattere puntuale e concreto, tale
da poter essere oggetto di applicazione in virtù della sola
integrazione regolamentare.
Come
evidenziato nelle premesse, l’art. 3, comma 6, lett. t) della legge
quadro aveva già previsto la definizione, con il regolamento attuativo,
delle modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al
citato art. 30.
Il
regolamento attuativo ha dettato sul punto delle disposizioni (vds. art.
100 per la cauzione provvisoria e 101 per quella definitiva) che hanno
completato e precisato il contenuto dell’art. 30, dettando una
disciplina esaustiva della materia e conferendo ai principi in esso
indicati piena efficacia.
Da
ciò discende che occorre operare una distinzione tra polizze
assicurative stipulate ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, della legge
quadro prima dell’entrata in vigore del regolamento attuativo e quelle
negoziate successivamente.
Per
le prime, non possono che valere le clausole contrattuali delle polizze
accettate dall’amministrazione appaltante; per le seconde, invece,
occorre rispettare le disposizioni normative, stante la completezza
della disciplina dettata dal regolamento attuativo.
La
previsione di schemi-tipo di polizza, contenuta nella L. 415/98, ha
pertanto portata meramente organizzativa e di funzionalità concreta. Ad
essa non può essere riconosciuta un’efficacia condizionante
l’applicazione della norma corrispondente all’interesse sostanziale
dell’amministrazione di non incontrare ostacoli alla realizzazione
delle proprie pretese economiche.
Ma
vi è di più: le disposizioni dell’art. 30, comma 2 bis, come
integrate da quelle regolamentari, possono avere valore sostanziale di
clausola legale di un contratto, e pertanto nei loro confronti può
trovare applicazione l’art. 1339 c.c., per il quale le clausole
imposte da legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, con
conseguente possibilità per l’amministrazione di agire senza
preventiva escussione del debitore principale.
In
conclusione, l’applicazione concreta della succitata normativa pone
delle questioni delicate di diritto transitorio, cui l’Autorità ha
inteso dare una definizione con la determinazione n. 3/2001, ove è
indicato il proprio indirizzo sul punto.
Si
è voluto evidenziare con la predetta determinazione la necessità che,
nelle more dell’emanazione degli schemi-tipo di polizza
assicurativa, al fine di evitare ogni inconveniente, le stazioni
appaltanti richiedano nei bandi di gara o nelle lettere di invito che
nelle polizze assicurative vengano riportate le disposizioni di cui al
comma 2 bis dell’art. 30 della L. 109/94.
Peraltro,
la intervenuta scadenza del termine previsto dalla normativa (art. 9,
comma 59, della L. 415/98) per l’approvazione degli schemi di
polizza-tipo e la circostanza che la soluzione di tali problematiche può
comportare plausibilmente il ricorso alle vie giudiziarie, e quindi un
possibile aggravio in termini temporali all’esecuzione di un’opera
pubblica, rendono necessaria una sollecita definizione degli schemi
anzidetti da parte del Ministro dell’Industria e di quello dei Lavori
Pubblici, necessità che si prospetta quale soluzione la quale può
evitare il verificarsi di fenomeni di applicazione distorta della
normativa sui lavori pubblici (art. 4, comma 4, lett. d), L. 109/94) e
quindi prevenire, anziché operare con interventi successivi al
verificarsi, i fenomeni stessi.
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