Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Deliberazione
n. 205 del 15.07.03
Lavori
di restauro conservativo per la realizzazione di un centro espositivo
polivalente del Palazzo della Regione e del Mercato Vecchio a
Verona.
In
data 4 luglio 2003 è pervenuto a questa Autorità un esposto da parte
dello Studio Legale Avv. Gilberti et
al. , per nome e per conto della Sig.ra Grazia Maria Luzzi,
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della Società
Meridiana Restauri S.r.l., su una presunta irregolarità nel bando di
gara relativamente ai lavori di cui all’oggetto. Secondo l’esponente
l’irregolarità evidenziata riguarderebbe la mancata applicazione
dell’art. 19, comma 1-quater, della legge 109/94 e successive
modificazioni, nella parte che recita: “i lavori di restauro e
manutenzioni di beni mobili ….etc., non sono suscettibili di
affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni”. Nel bando in
questione il Comune ha inserito la Categoria OS2 (Superfici decorate e
beni mobili di interesse storico ed artistico) unitamente ad altre
categorie dell’appalto.
Per
le irregolarità esposte, lo studio legale, per conto della Società
Meridiana Restauri, chiede l’immediata sospensione della gara.
Il
Responsabile del Procedimento dei lavori di che trattasi ha fatto
presente che la norma è stata pienamente rispettata in quanto nel bando
sono specificatamente identificate ed indicate tutte le lavorazioni
appartenenti alla categoria OS2. Risulta così che queste sono
ben definite e non sono affidate
congiuntamente ad altre categorie. Trattandosi tra l’altro di
categoria specialistica appartenente
all’ art.72, comma 4, del D.P.R. n. 554/99 e s.m. di importo superiore
al 15% dell’ammontare totale dei lavori e, pertanto, non
subappaltabili, i partecipanti alla gara privi di qualificazione nella
categoria specializzata OS2 dovranno necessariamente costituire
un’associazione temporanea di imprese di tipo verticale.
In
tal modo il Comune ha inteso rispettare le previsioni del comma 1-quater
dell’art. 19 della legge, interpretando la norma nel senso di non
dover procedere a due distinte procedure di gara ma di dover individuare
e distinguere le lavorazioni per
affidarle a imprese qualificate
nella categoria specializzata.
Il
Responsabile del Procedimento ha fatto, infine, presente che la
complessità dell’opera, l’interconnessione dei vari interventi e
l’economia dei tempi di realizzazione non hanno consentito
l’indizione di separati incanti, procedura che comunque, mal si
concilia con l’obbligo di economicità ed efficacia dell’attività
amministrativa.
Considerato
in diritto
L’art.
19, comma 1-quater, della legge 109/94 e s.m.
fornisce ulteriori indicazioni operative per i lavori di restauro
e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte
alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al
Dlgs 29 ottobre 1999, n. 490 (rientranti nella categoria specializzata
OS2 secondo il DPR 34/2000), rispetto alle prescrizioni stabilite
dall’art. 13, comma 7, della legge 109/94 e s.m.
dall’art. 72 del DPR 554/99 e s.m.
La
norma in questione stabilisce che le lavorazioni da effettuarsi
su beni mobili e su superfici decorate di beni architettonici non
sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni.
Tuttavia,
per siffatte lavorazioni vi è, alcune volte, l’impossibilità
- a causa della complessità tecnica delle lavorazioni, delle
interferenze fra le differenti lavorazioni
da eseguire e dell’economia
dei tempi di realizzazione degli interventi -
di indire due appalti separati. Si pone, quindi, il problema di
individuare le condizioni per affidare,
con lo stesso appalto, le lavorazioni
ricadenti nella categoria OS2 e altre lavorazioni
ricadenti in altre categorie generali o specializzate.
Al
riguardo si osserva che l’enucleazione delle lavorazioni
di cui alla categoria OS2, stabilita dalla norma,
ha lo scopo di far eseguire, in ogni caso, le suddette
lavorazioni a soggetti in
possesso di adeguate qualificazione.
Lo
stesso risultato si ottiene, negli appalti con lavorazioni appartenente
a categorie generali e specializzate e di lavorazioni
di restauro su beni mobili o superfici decorate di beni
vincolati, richiedendo che l’aggiudicatario sia comunque in possesso
della qualificazione nella
categoria OS2.
Si
ritiene, pertanto, sulla
base del combinato disposto dall’art. 19, comma 1-quater, e
dell’art.13, comma 7, della Legge 109/94 e s.m. nonchè dell’art.
73, comma 2, del DPR 554/99 e s.m. che si possa
procedere all’affidamento, con lo stesso appalto, sia dei
lavori della categoria OS2 sia di altre categorie generali o
specializzate a condizione che venga richiesta all’aggiudicatario la
specifica qualificazione nella
categoria OS2 qualunque sia
il suo importo.
In
relazione a quanto sopra considerato il
Consiglio ritiene:
1.
che, nel caso non siano tecnicamente separabili le lavorazioni della
categoria OS2 e le lavorazioni
appartenenti ad altre categorie, si possa procedere all’affidamento, con lo
stesso appalto, sia dalle lavorazioni categoria
OS2 sia di lavorazioni appartenenti ad altre categorie generali o specializzate
a condizione che venga richiesta all’aggiudicatario la specifica qualificazione
nella categoria OS2
qualunque sia il loro importo
2.
che la prescrizione del divieto di subappalto per le lavorazioni
appartenenti alla categoria OS2, qualunque sia il loro importo, deve essere
inserita nel bando di gara
3.
manda al Servizio Ispettivo perché trasmetta
la presente delibera agli esponenti e al
Comune di Verona.
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