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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
Deliberazione  n. 293 del 12-11-2003

Oggetto:  tempi e modalità di invio delle informazioni che le società d’ingegneria e le società professionali devono trasmettere all’autorità. Riferimento normativo:  articoli 53 e 54 del D.P.R. 554/99

Il Consiglio

Vista la relazione del Settore Valutazione di Processo

Considerato in fatto

Nella G.U. del 20 dicembre 2000 n. 296 l’Autorità ha dato comunicazione della scheda e delle istruzioni per l’invio delle informazioni che i soggetti di cui all’art. 17 comma 1 lettere e), f) e g) della legge 109/94 (società d’ingegneria e società professionali) devono trasmettere, ai sensi degli articoli 53 e 54 del DPR n. 554/1999. Con comunicazione integrativa del 14 febbraio 2001 l’Autorità ha stabilito che l’invio della relativa scheda poteva essere effettuato entro il 19 aprile 2001 sempre che la richiesta di utenza fosse stata effettuata entro la data del 19 febbraio 2001.

Il termine per la richiesta dell’utenza presso il sistema di trasmissione, necessaria per trasmettere la scheda con le informazioni richiamate agli articoli 53 e 54 del D.P.R. 554/94, era  stabilito al 14 febbraio 2001 per tutte le società di ingegneria e le società professionali che a tale data risultavano già costituite, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità con propria comunicazione del 14 febbraio 2001.

Per l’invio delle suddette informazioni la procedura attivata dall’Autorità comporta due distinti livelli di adempimento, corrispondenti alla preventiva richiesta di autorizzazione e quindi all’effettivo invio on line dei dati.

La definizione univoca del termine di scadenza per l’invio delle informazioni di cui ai richiamati articoli 53 e 54 del DPR 554/1999 assume carattere di rilevanza ai fini della verifica del livello di adempimento da parte delle società di ingegneria e delle società professionali.

Ritenuto in diritto 

Al fine di realizzare il casellario informatico delle società di ingegneria e professionali da mettere a disposizione delle stazioni appaltanti per le verifiche in fase di affidamento, hanno rilievo le disposizioni in merito a: limiti di partecipazione alle gare (D.P.R. 554/99, art. 51, comma 2), requisiti delle società di ingegneria (D.P.R. 554/1999, art. 53, comma 3 ai fini dell’art. 10 comma 1 quater della legge 109/94 e s.m.), requisiti delle società professionali (D.P.R. 554/1999, art. 54), servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 dsp (D.P.R. 554/1999, art. 62, comma 2, art. 63, comma 8), servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 dsp (D.P.R. 554/1999, artt. 66 e 70), ipotesi di esclusione dalle gare (D. L.vo 157/1955, art. 12 così come modificato dal D. L.vo 65/2000)

 In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

Prende atto delle difficoltà oggettive riscontrate nella trasmissione e, conseguentemente, nell’elaborazione dei dati relativi alle società di ingegneria e professionali e  delibera che:

  • tutte le società di ingegneria e professionali di cui all’art. 17 comma 1 lettere e), f) e g) della legge 109/94, indipendentemente dal fatto che operino nel settore privato e/o pubblico e indipendentemente dall’aver svolto o meno, alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente Deliberazione, attività di cui all’art. 50 del D.P.R. 554/99, debbono comunicare i propri dati all’Autorità;
  • tutte le società che alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente Deliberazione, pur essendo accreditate per la trasmissione, non abbiano trasmesso la propria scheda informativa, possono ancora  inviare i propri dati senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 7 dell’art. 4 della legge 109/94, purché provvedano entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente Deliberazione;
  • le società già costituite alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente Deliberazione, che non abbiano ancora richiesto userid e password per l’invio on-line delle informazioni, devono fare detta richiesta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione;
  • le società di futura costituzione dovranno fare richiesta di utenza entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della loro costituzione;
  • una volta ricevute le informazioni per l’accesso, ciascuna società dovrà trasmettere la propria scheda entro 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata con la quale sono state comunicate la userid e la password d’accesso da parte dell’Autorità;
  • ogni successiva variazione intervenute sulle informazioni trasmesse in prima istanza dovrà essere comunicata entro 30 giorni dal manifestarsi della variazione stessa;
  • la mancata osservanza dei termini stabiliti per la trasmissione della richiesta di userid e password e dei dati informativi da parte delle società di ingegneria e professionali comporterà l’avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 4, commi 6 e 7, della legge 109/99 e  dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento 554/1999;
  • le modalità di tramissione dei dati, il contenuto della scheda informativa e le indicazioni operative per la compilazione della stessa sono disponibili nell’allegato tecnico di questa deliberazione e pubblicate sul sito internet dell’Autorità all’indirizzo web http://www.autoritalavoripubblici.it/, sezione “Società di ingegneria e professionali”. Al medesimo indirizzo sono presenti le pagine per la richiesta di accreditamento e per la trasmissione on line dei dati.

 

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