Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Deliberazione n. 293 del 12-11-2003
Oggetto:
tempi e modalità di invio delle informazioni che le società
d’ingegneria e le società professionali devono trasmettere
all’autorità. Riferimento
normativo: articoli 53 e 54 del D.P.R. 554/99
Il
Consiglio
Vista
la relazione del Settore Valutazione di Processo
Considerato
in fatto
Nella
G.U. del 20 dicembre 2000 n. 296 l’Autorità ha dato comunicazione
della scheda e delle istruzioni per l’invio delle informazioni che i
soggetti di cui all’art. 17 comma 1 lettere e), f) e g) della legge
109/94 (società d’ingegneria e società professionali) devono
trasmettere, ai sensi degli articoli 53 e 54 del DPR n. 554/1999. Con
comunicazione integrativa del 14 febbraio 2001 l’Autorità ha
stabilito che l’invio della relativa scheda poteva essere effettuato
entro il 19 aprile 2001 sempre che la richiesta di utenza fosse stata
effettuata entro la data del 19 febbraio 2001.
Il termine
per la richiesta dell’utenza presso il sistema di trasmissione,
necessaria per trasmettere la scheda con le informazioni richiamate agli
articoli 53 e 54 del D.P.R. 554/94, era stabilito al 14 febbraio
2001 per tutte le società di ingegneria e le società professionali che
a tale data risultavano già costituite, secondo le indicazioni fornite
dall’Autorità con propria comunicazione del 14 febbraio 2001.
Per
l’invio delle suddette informazioni la procedura attivata
dall’Autorità comporta due distinti livelli di adempimento,
corrispondenti alla preventiva richiesta di autorizzazione e quindi
all’effettivo invio on line dei dati.
La
definizione univoca del termine di scadenza per l’invio delle
informazioni di cui ai richiamati articoli 53 e 54 del DPR 554/1999
assume carattere di rilevanza ai fini della verifica del livello di
adempimento da parte delle società di ingegneria e delle società
professionali.
Ritenuto
in diritto
Al
fine di realizzare il casellario informatico delle società di
ingegneria e professionali da mettere a disposizione delle stazioni
appaltanti per le verifiche in fase di affidamento, hanno rilievo le
disposizioni in merito a: limiti di partecipazione alle gare (D.P.R.
554/99, art. 51, comma 2), requisiti delle società di ingegneria
(D.P.R. 554/1999, art. 53, comma 3 ai fini dell’art. 10 comma 1 quater
della legge 109/94 e s.m.), requisiti delle società professionali
(D.P.R. 554/1999, art. 54), servizi di importo inferiore al controvalore
in euro di 200.000 dsp (D.P.R. 554/1999, art. 62, comma 2, art. 63,
comma 8), servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di
200.000 dsp (D.P.R. 554/1999, artt. 66 e 70), ipotesi di esclusione
dalle gare (D. L.vo 157/1955, art. 12 così come modificato dal D. L.vo
65/2000)
In
base a quanto sopra considerato,
Il
Consiglio
Prende
atto delle difficoltà oggettive riscontrate nella trasmissione e,
conseguentemente, nell’elaborazione dei dati relativi alle società di
ingegneria e professionali e delibera che:
- tutte
le società di ingegneria e professionali di cui all’art. 17 comma
1 lettere e), f) e g) della legge 109/94, indipendentemente dal
fatto che operino nel settore privato e/o pubblico e
indipendentemente dall’aver svolto o meno, alla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente Deliberazione,
attività di cui all’art. 50 del D.P.R. 554/99, debbono comunicare
i propri dati all’Autorità;
- tutte
le società che alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della presente Deliberazione, pur essendo accreditate per la
trasmissione, non abbiano trasmesso la propria scheda informativa,
possono ancora inviare i propri dati senza incorrere nelle
sanzioni di cui al comma 7 dell’art. 4 della legge 109/94, purché
provvedano entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della presente Deliberazione;
- le
società già costituite alla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della presente Deliberazione, che non abbiano ancora
richiesto userid e password per l’invio on-line delle
informazioni, devono fare detta richiesta entro 15 giorni dalla data
di pubblicazione della presente Deliberazione;
- le
società di futura costituzione dovranno fare richiesta di utenza
entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della loro
costituzione;
- una
volta ricevute le informazioni per l’accesso, ciascuna società
dovrà trasmettere la propria scheda entro 30 giorni dalla data di
ricezione della raccomandata con la quale sono state comunicate la
userid e la password d’accesso da parte dell’Autorità;
- ogni
successiva variazione intervenute sulle informazioni trasmesse in
prima istanza dovrà essere comunicata entro 30 giorni dal
manifestarsi della variazione stessa;
- la
mancata osservanza dei termini stabiliti per la trasmissione della
richiesta di userid e password e dei dati informativi da parte delle
società di ingegneria e professionali comporterà l’avvio del
procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 4, commi 6 e 7,
della legge 109/99 e dell’articolo 4, comma 1, del
Regolamento 554/1999;
- le
modalità di tramissione dei dati, il contenuto della scheda
informativa e le indicazioni operative per la compilazione della
stessa sono disponibili nell’allegato tecnico di questa
deliberazione e pubblicate sul sito internet dell’Autorità
all’indirizzo web http://www.autoritalavoripubblici.it/,
sezione “Società
di ingegneria e professionali”. Al medesimo indirizzo sono
presenti le pagine per la richiesta di accreditamento e per la
trasmissione on line dei dati.
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