Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Deliberazione n.
103 - Adunanza del 14/05/2003
Conferimento
alla Santiago Calatrava SA dell’incarico di revisione dei progetti e
di direzione artistica di opere infrastrutturali relative la linea
ferroviaria ad Alta Velocità da realizzarsi nel Comune di Reggio
Emilia.
Riferimenti
normativi: Artt. 1 e 17 legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed artt. 57 e 65
DPR n. 554/99.
Il Consiglio
VISTA la
legge quadro sui lavori pubblici, legge 11 febbraio 1994, n. 109;
VISTO il DPR
del 21 dicembre 1999, n. 554;
VISTA la relazione redatta dal
Servizio Ispettivo.
Considerato in fatto
In data 08/11/02 è pervenuta a
questa Autorità la segnalazione di un Consigliere del Comune di Reggio
Emilia, con la quale sono state segnalate presunte violazioni della
norma che si sarebbero verificate nell’ambito delle procedure
espletate per l’affidamento di Servizi attinenti all’ingegneria ed
all’architettura relativi ai lavori in argomento.
Il
ricorrente in tale esposto ha in particolare evidenziato che
l’amministrazione comunale di Reggio Emilia ha “assegnato
l’incarico professionale all’arch. Calatrava senza seguire la
procedura del concorso …ma di aver affidato l’incarico secondo un
contratto di natura privata e che l’importo pattuito per le
prestazioni professionali è troppo elevato in rapporto al costo
dell’opera in quanto è stato stabilito secondo il sistema a
discrezione e non già a percentuale”, ed ha lamentato altresì il
mancato sussistere dei motivi d’urgenza alla base dell’affidamento
effettuato.
Il Servizio
Ispettivo in data 14/11/02 ha richiesto alla stazione appaltante gli
opportuni chiarimenti nonché la documentazione necessaria per la
migliore ricostruzione della fattispecie.
In data
06/12/02 il responsabile del procedimento per il Comune di Reggio Emilia
ha consegnato brevi manu la documentazione richiesta, fornendo al
contempo delucidazioni in merito all’iter del procedimento.
Dagli
atti pervenuti, così come integrati con successive note e memorie in
data 12/12/02, 10/01/03 e 07/03/03, e da quanto riferito dai diversi
soggetti interessati dal procedimento nel corso dell’audizione
tenutasi presso l’Autorità in data 26/02/03 è stato possibile
rilevare che:
-
in data 31 luglio 1998, nell’ambito della Conferenza di Servizi
indetta dal Ministero dei Trasporti con Decreto n. 751(52) TAV4 dell’8
luglio 1998, è stato approvato il progetto della tratta AV MI-BO da
realizzarsi a cura e spese di TAV Spa (Concessionaria RFI) tramite il
Consorzio CEPAV UNO (General Contractor) che ricomprendeva, tra
l’altro, un complesso di interventi infrastrutturali (strade,
sottopassaggi, cavalcavia, nuovo casello dell’autostrada A-1, Asse
Attrezzato e Stazione Medio-Padana) e di mitigazione ambientale
ricadenti nel territorio del Comune di Reggio Emilia; parte delle
predette opere di urbanizzazione, necessarie per la risoluzione delle
interferenze con la nuova linea veloce sarebbero state trasferite allo
stesso Comune di Reggio Emilia dopo la loro realizzazione a carico di
TAV;
-
in data 23 gennaio 2002 con delibera di Giunta Comunale e con successiva
Determinazione Dirigenziale n. 2334 del 29 gennaio 2002 il Comune di
Reggio Emilia, anche con il contributo economico della Camera di
Commercio e della Associazione Industriali della stessa città, ha
affidato in via fiduciaria all’Architetto Santiago Calatrava
l’elaborazione di una “progetto concettuale” finalizzato alla
ricerca di una soluzione architettonica eccezionale per i diversi
elementi infrastrutturali della linea ferroviaria ad Alta Velocità a
fronte di un compenso forfetario pari a €. 200.000; “progetto
concettuale” acquisito in forma di modello/plastico e relazione
illustrativa successivamente presentata a TAV/CEPAV UNO
dall’Amministrazione Comunale nella prima seduta della Conferenza di
Servizi convocata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (15
giugno 2002) per l’approvazione del nuovo progetto dello svincolo
autostradale ed annesse modifiche all’asse attrezzato sollecitate a
suo tempo dalla Società Autostrade e dal Comune;
-
in data 8 luglio 2002, sempre nell’ambito della richiamata Conferenza
dei Servizi nella quale veniva approvato il progetto presentato dai
soggetti attuatori delle opere, è stato stipulato l’accordo per la
revisione progettuale e l’esecuzione delle opere infrastrutturali
della linea ferroviaria ad Alta Velocità; tale accordo prevedeva in
sintesi che Comune e Provincia di Reggio Emilia potessero procedere alla
revisione dei progetti dei tre viadotti dell’Asse Attrezzato, della
nuova Stazione Ferroviaria e del nuovo Casello Autostradale di Reggio
Emilia, attraverso l’approfondimento e lo sviluppo della “idea
progettuale” elaborata dall’Arch. Santiago Calatrava Valls, ed alla
trasmissione successiva ai soggetti attuatori dei progetti revisionati (TAV
Spa e Consorzio CEPAV UNO) per l’eventuale conseguente realizzazione
degli interventi;
-
in data 9 settembre 2002 con delibera di Giunta Comunale n. 249 sono
stati approvati gli indirizzi per l’attivazione di sponsorizzazioni
relative alla revisione dei progetti delle opere della linea ferroviaria
ad Alta Velocità da realizzarsi nel Comune di Reggio Emilia;
-
in data 11 Settembre 2002 con delibera della Giunta Comunale n. 251 è
stato approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra Comune di Reggio
Emilia, Provincia ed altri Enti locali (tra cui Camera di Commercio ed
Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia) finalizzato ad impegnare
i sottoscrittori a finanziare a fondo perduto, secondo modalità da
concordare successivamente, i compensi relativi alla fase di “studio
di fattibilità e progettazione preliminare” per la revisione dei
progetti delle nuove infrastrutture della nuova linea ferroviaria ad
alta velocità da parte dell’Arch. Santiago Calatrava Valls;
-
in data 12 Settembre 2002 con Determinazione Dirigenziale n. 1607/02 è
stato approvato il disciplinare di incarico relativo all’affidamento
alla Santiago Calatrava SA per la revisione dei progetti definitivi ed
esecutivi delle opere già approvati in Conferenza di Servizi e la
direzione artistica delle opere, della linea ferroviaria ad Alta Velocità
da realizzarsi in Comune di Reggio Emilia (che prevede
l’approfondimento dell’idea progettuale e lo sviluppo dei progetti
preliminari, la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi di
variante e la direzione artistica dei seguenti lavori: asse attrezzato
(n. 3 viadotti), nuova stazione ferroviaria di Reggio Emilia, nuovo
casello autostradale) ed il conferimento in via fiduciaria del relativo
incarico a fronte di un compenso complessivo di €. 7,83 milioni;
-
in data 16 Settembre 2002, presso la sede della Santiago Calatrava SA,
in Zurigo, è stato stipulato tra il Comune di Reggio Emilia e la
Santiago Calatrava SA, il contratto relativo al conferimento
dell’incarico di revisione dei progetti e di direzione artistica delle
opere suddette;
-
con lettera di trasmissione in data 31 ottobre 2002 la Santiago
Calatrava SA ha prodotto il progetto preliminare dei tre ponti
dell’asse attrezzato e successivamente, in data 10 dicembre 2002, il
progetto preliminare della nuova stazione.
L’amministrazione,
con riferimento a quanto dettagliatamente rilevato dall’esponente, ha
fatto inoltre presente:
a)
in merito all’urgenza ed alla mancata effettuazione di un concorso di
idee, che “Il Comune di Reggio Emilia non ha alcuna competenza in
merito all’affidamento dei lavori e alle funzioni proprie di stazione
appaltante. Tuttavia quale Ente responsabile del territorio su cui
saranno realizzati gli interventi, ha ritenuto opportuno anche in
relazione alla mobilitazione e all’impegno degli altri soggetti
locali, fornire un contributo nell’ambito della progettazione
predisposta da TAV/CEPAV UNO. Contributo di eccezionale valenza ideativa
e artistica reso appunto sotto forma di studio proposta progettuale.
…. I costi dell’ipotesi concettuale – studio di fattibilità e
della successiva revisione della progettazione preliminare sono stati
assunti dai soggetti locali che hanno, insieme al Comune di Reggio
Emilia, promosso e sostenuto l’iniziativa. In particolare ad oggi, già
oltre il 50% di tali costi (ipotesi concettuale – studio di fattibilità
e revisione della progettazione preliminare) risultano finanziati da
soggetti privati locali attraverso contributi o sponsorizzazioni.
…”;
b)
in merito all’importo dell’incarico, che “I corrispettivi hanno
tenuto conto, per le diverse opere, della pluralità di contributi resi
dal professionista (da quello ideativo, a quello relativo
all’inquadramento urbanistico e ambientale, dallo studio di fattibilità,
alla revisione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e
alla direzione artistica) e sono stati fissati in misura forfetaria
omnicomprensiva, al fine di una predeterminazione “certa” della
copertura finanziaria necessaria, evitando le incertezze connesse a
criteri di calcolo “a percentuale” da applicarsi ad importi finali
di opere ancora da determinare. Così come indicato all’art. 5 del
citato contratto d’incarico, i corrispettivi sono stati infatti
pattuiti “a discrezione” con riferimento alla tariffa professionale
ingegneri e architetti di cui alla Legge 2 marzo 1949, n. 143 e
successive modifiche, cosi come aggiornata dal D.M. 04/04/2001;
c)
in merito all’attività amministrativa ed alla procedura seguita, che
“La scelta effettuata dall’Amministrazione ha avuto tempi serrati
dal gennaio 2002…… Le scelte progettuali sono state comunicate e
condivise, coordinando le esigenze del soggetto attuatore e degli uffici
tecnici comunali al fine di ottenere una moderna progettazione delle
opere programmate. Queste opere restano invariate, sia tipologicamente
(ponti, stazione, casello autostradale) che come costo complessivo, per
l’Alta Velocità. Ma in termini di efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa il Comune si attende un rilevante ritorno
dalla scelta progettuale”.
Atteso
la specificità e la rilevanza della questione l’Autorità ha inoltre
disposto la preliminare acquisizione a mezzo audizione dell’avviso del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio Nazionale degli
Architetti sulla problematica specifica relativa all’affidamento di
incarichi connessi con sistemazioni urbanistiche e all’ammissibilità
di un’attività di revisione di progettazioni già effettuate,
assegnate con incarichi fiduciari.
In data 26/02/03 il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, convenuto in audizione ha espresso il proprio
parere sulla questione confermando nella sostanza i profili di
irregolarità già segnalati dall’esponente, ed in particolare “la
necessità di osservare le procedure ed i principi vigenti in tema di
lavori pubblici per l’affidamento degli incarichi di progettazione
sotto qualsiasi forma, soprattutto per quanto concerne il principio
cardine della gara pubblica, anche in applicazione dei criteri di
matrice comunitaria di par condicio e libera concorrenza”.
Ritenuto in Diritto
La
progettazione e l’esecuzione delle opere di che trattasi ricade nella
competenza esclusiva dei soggetti attuatori (TAV - CEPAV UNO) in virtù
delle obbligazioni di cui all’originaria convenzione relativa alla
realizzazione delle opere AV sull’intera tratta Bologna - Milano;
all’amministrazione comunale di Reggio Emilia, competente nella
gestione attiva del territorio sul quale vanno ad inserirsi le predette
opere, spetta invece la vigilanza sul corretto inserimento ambientale
delle stesse, da attuarsi con la partecipazione al procedimento
d’approvazione del progetto definitivo delle opere che si concreta
nell’espressione di formale parere in sede di Conferenza dei Servizi
da indire ai sensi dell’art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nella sede
di detta Conferenza, in data 31/07/98, la progettazione delle opere di
che trattasi è stata oggetto di una prima approvazione da parte dei
diversi soggetti interessati al procedimento, tra cui il Comune di
Reggio Emilia che in quella sede ha espresso parere favorevole al
progetto.
Successivamente,
e solo in data 17/05/02, è stata indetta una nuova Conferenza di
Servizi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per
l’approvazione del progetto del nuovo svincolo autostradale di Reggio
Emilia, opera complementare a quelle dell’AV da realizzarsi comunque
nell’ambito del rapporto convenzionale TAV - CEPAV UNO. Nell’ambito
di tale Conferenza, tenutasi in diverse sessioni nei mesi di giugno e
luglio 2002, gli enti competenti, come in precedenza specificato, sono
pervenuti all’approvazione del progetto esaminato e, contestualmente,
sulla base delle richieste del Comune e della Provincia di Reggio
Emilia, alla formalizzazione di un accordo ai sensi degli artt. 11 e 15
della legge n. 241/90 che prevedeva, secondo meccanismi prestabiliti, di
procedere alla revisione dei progetti definitivi ed esecutivi
predisposti da CEPAV UNO e già approvati in sede di Conferenza di
Servizi; ciò sarebbe dovuto avvenire ad opera del Comune il quale,
previo affidamento (fiduciario) dell’incarico all’architetto
Santiago Calatrava, avrebbe dovuto acquisire la suddetta progettazione,
per poi sottoporla al parere dei soggetti attuatori che, accertatane la
fattibilità, avrebbero conseguentemente provveduto alla realizzazione
delle opere.
Nell’ambito
di tale accordo il Comune si impegnava a consegnare a TAV - CEPAV UNO le
nuove progettazioni nei tempi compatibili con la definita programmazione
temporale dei lavori della tratta BO-MI, convenendo altresì che gli
eventuali extracosti delle opere conseguenti alle rielaborazioni
progettuali, da verificare rispetto ai tetti di spesa già stabiliti per
le stesse, non avrebbero potuto in nessun caso far carico a TAV/RFI o a
CEPAV UNO e sarebbero eventualmente stati compensati da riduzioni da
concordarsi tra le parti da apportare agli interventi di pertinenza del
Comune (all. 1 all’accordo in data 8 luglio 2002) ovvero coperti da
finanziamenti (regionali, nazionali o europei) che Comune e Provincia
avrebbero successivamente provveduto ad individuare. TAV, tramite CEPAV
UNO, avrebbe inoltre assicurato al Comune con modalità da definirsi in
funzione dell’avanzamento della progettazione stessa, l’erogazione
economico finanziaria connessa alla progettazione definitiva ed
esecutiva ed alla direzione artistica dei lavori, rimanendo a carico del
Comune e degli altri soggetti pubblici e privati locali i costi relativi
allo studio di fattibilità e la progettazione preliminare dell’opera.
Nel caso in cui circostanze particolari avessero impedito il
perfezionamento dell’accordo, impedendo di fatto la realizzazione
delle opere così come riprogettate dall’arch. Calatrava, si sarebbe
dato comunque corso ai progetti gia approvati in Conferenza dei Servizi.
Da quanto
premesso, risulta che l’affidamento di che trattasi trova il suo
fondamento nella volontà dell’Amministrazione comunale - peraltro
rientrante nell’elencazione dei soggetti tenuti all’applicazione
della legge 11 febbraio 1994, n.109 (art. 2) - di “revisionare” i
progetti già esistenti di gran parte delle infrastrutture
relative alla linea ferroviaria ad alta velocità localizzate sul
proprio territorio, per conseguire una più elevata qualità
architettonica, sempre operando in sinergia con i soggetti attuatori
delle opere.
L’acquisizione
anche mediante consulenza esterna di ogni conveniente elemento
utilizzabile nell’ambito della ricordata Conferenza dei Servizi del
luglio 2002 rientra di certo nelle attribuzioni del Comune di Reggio
Emilia; è da verificare se costituisca consulenza lo studio di una
“alternativa” alle progettazioni in itinere, già approvate
dall’Ente stesso.
A favore
della tesi affermativa sta, sostanzialmente, l’argomento che il
contenuto dell’affidamento fiduciario all’architetto Calatrava e le
prestazioni che si richiedono sono creazioni dell’ingegno, idee
richieste e ottenute.
E’
pacifico, peraltro che anche il progetto, in senso proprio, è opera
dell’ingegno, per cui il primo punto da verificare è se il prodotto
della prestazione dell’architetto Calatrava quale che ne sia stata la
richiesta nel disciplinare sia, per il suo contenuto, da qualificare
come progetto.
Il prodotto
della prestazione de quo - pur rappresentato sotto forma di
modello/plastico - accanto alla “dimensione di riordino pianificatorio”
come sostenuto dall’Amministrazione, contiene un nuovo “disegno”,
senza modificare la prevista localizzazione delle diverse infrastrutture
già progettate in nome e per conto di TAV, con un livello di
definizione che può essere qualificato come sviluppo progettuale che
arricchisce l’idea concettuale presentata.
Nella realtà
concreta l’affidamento fiduciario in esame ha dato luogo ad una
“proposta ideativa”, ma esso ha comportato l’integrale
riprogettazione delle infrastrutture trasportistiche già ricomprese tra
i lavori TAV.
L’amministrazione
aveva a disposizione lo strumento apportato dall’art. 17, comma 13
della legge quadro e dall’art 57 del relativo regolamento di
attuazione che normano il concorso di idee, al quale devesi ricorrere
ogni qualvolta si ritenga opportuno acquisire proposte ideative in
relazione a “lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale storico artistico e conservativo, nonché
tecnologico” che il progettista incaricato è tenuto a predisporre
nelle forme più idonee alla loro corretta rappresentazione, fornendo
elaborazioni progettuali che non possono essere comunque di livello pari
o superiore a quello preliminare.
Non v’è
dubbio che, sotto il profilo degli intendimenti manifestati
nell’affidamento fiduciario, sono richiamati sia la clausola che il
citato “progetto concettuale” sarebbe rimasto comunque di proprietà
del professionista, sia che il Comune avrebbe potuto utilizzarlo
unicamente “per consentire la formazione del giudizio dei propri
dirigenti tecnici chiamati a fornire pareri di competenza in sede di
Conferenza di Servizi o in occasione di eventi culturali (convegni e
mostre)”.
Non conta
soffermarsi sulla osservazione che acquisire una prestazione che si
concreta in un oggetto che resta di proprietà dell’incaricato della
prestazione priva di ogni utilità pubblica la prestazione stessa, ma
dette clausole hanno introdotto un elemento di turbativa per la
previsione (art. 6) sia pure prospettata come eventualità della
“estensione dell’incarico per l’affidamento delle attività di
consulenza e di sviluppo delle diverse elaborazioni progettuali”,
subordinata alla stipula di un protocollo d’intesa con i soggetti
attuatori delle opere.
Appare anche superfluo
verificare se l’affidamento fiduciario in questione sia giustificato
in ragione del ricorrere di condizioni di “urgenza”. Il Comune di
Reggio Emilia, per aver approvato nella Conferenza di Servizi in data
31/07/98 il progetto TAV, era da tempo a conoscenza delle necessità e
delle problematiche ad esso connesse, e quindi in tempo nel
rispetto delle norme per richiamare l’attenzione dei soggetti
attuatori delle opere su una diversa considerazione delle scelte
progettuali effettuate e da essa stessa in origine avallate.
Può certo
aver influito nelle valutazioni operate e nelle determinazioni assunte
nella Conferenza di Servizi il pregio della ideazione, ma il susseguente
affidamento fiduciario in data 12 settembre 2002 dei diversi livelli
progettuali delle opere al professionista già incaricato risulta non
conforme alle vigenti disposizioni normative, ed in particolare al
disposto di cui agli artt. 65 e segg. del regolamento attuativo della
legge quadro.
Non ha
rilievo il riferimento operato dalla stazione appaltante alla tutela dei
“diritti esclusivi” prevista all’art. 11, comma 3, lett. b) della
direttiva comunitaria n. 92/50 su cui si sarebbe in concreto fondato
tale successivo affidamento fiduciario. E ciò in quanto, nei sensi
chiariti con precedenti indicazioni di questa Autorità, occorre
distinguere i diritti di utilizzazione patrimoniale delle opere
dell’ingegno dalla tutela del diritto d’autore; inoltre l’aver
effettuato un livello precedente di progettazione non dà titolo, in
forza delle disposizioni di tutela del diritto d’autore, al
conferimento dell’incarico del livello successivo, in violazione delle
procedure concorsuali.
Queste
considerazioni, inoltre, richiamano l’attenzione sull’istituto della
Conferenza di Servizi e sui processi approvativi ed attuativi delle
opere dell’Alta Velocità e, in genere, delle grandi opere a rete.
Difatti, pongono in evidenza le potenziali e significative criticità da
correlarsi a dinamiche procedurali come quella esaminata, per le quali
pur pervenendosi in sede di Conferenza di Servizi ad un accordo
sull’approvazione di progettazioni di livello definitivo/esecutivo di
opere pubbliche, con atto separato si individuano forme e modalità per
la revisione o la riprogettazione delle stesse onde perseguire una più
elevata qualità progettuale; ne seguono ritardi nel complesso processo
realizzativo delle opere (apprezzabile in almeno 9/12 mesi il protrarsi
della durata della fase progettuale delle opere in questione a seguito
della disposta “revisione”), conseguenti maggiori costi per il
pubblico erario e contenzioso con gli stessi soggetti esecutori.
Dinamiche
procedurali come quella esaminata, quindi, collidono con gli stessi
principi ispiratori dell’istituto della Conferenza di Servizi di cui
alla legge n. 241/90 e s.m. negandone di fatto l’utilità.
Né sono da
trascurare le negative incidenze, anche in tema di efficienza degli
istituti, delle stesse dinamiche raffrontate con la ratio della
creazione del nuovo soggetto “General Contractor” e del correlato
processo realizzativo di opere di straordinaria valenza e complessità,
per le quali si postula una più agevole, razionale ed economica
gestione.
Allo stato
degli atti, emerge, infine la configurabilità da valutare nelle
competenti sedi, di una duplicazione di spesa conseguente
all’affidamento della riprogettazione delle opere infrastrutturali;
progettazioni peraltro già effettuate per la gran parte dal consorzio
CEPAV UNO sino al livello definitivo ed in alcuni casi sino a quello
esecutivo, come rilevasi dagli atti della Conferenza di Servizi tenutasi
nel giugno/luglio 2002.
Valutazione
che si deferisce anche per quanto riguarda l’affermazione del
responsabile del procedimento che evidenzia che “I costi
dell’ipotesi concettuale - studio di fattibilità e della successiva
revisione della progettazione preliminare sono stati assunti dai
soggetti locali che hanno insieme al Comune di Reggio Emilia promosso e
sostenuto l’iniziativa. In particolare ad oggi già oltre il 50% di
tali costi risultano finanziati da soggetti privati locali attraverso
contributi e sponsorizzazioni”, nonché sulla misura del compenso per
le prestazioni complessivamente fornite dall’arch. Calatrava
(progettazione definitiva ed esecutiva) determinato “a discrezione”,
tenuto anche conto che il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di
Reggio Emilia aveva evidenziato che il suddetto affidamento non era
conforme alla legge 143/49 e s.m. stante la natura intrinseca delle
prestazioni professionali richieste, che “sono fra quelle per cui la
modalità tariffaria da applicarsi è quella a percentuale”.
Ulteriore
aspetto da considerare è quello poi riferito agli extra costi delle
opere, da individuare in funzione delle revisioni progettuali in
itinere, pur volendo tenere in considerazione quanto sostenuto
dall’Amministrazione circa l’innegabile valenza architettonica delle
opere in corso di progettazione da parte dell’arch. Santiago Calatrava
e l’acquisizione “alla città di opere d’ingegneria di
elevatissimo contenuto artistico, utili ad aumentare in modo sensibile
la qualità del tessuto urbano fino a divenire vere e proprie attrattive
monumentali …”
Le
indicazioni esposte, alla luce delle precisazioni della giurisprudenza
del giudice amministrativo, costituiscono i presupposti di un
procedimento di riesame, inteso a valutare la possibilità di adozione
di provvedimento di autotutela, nel senso di annullamento o modifica
delle determinazioni che sono state oggetto delle indicazioni suddette,
ovvero di rivalutazione degli indirizzi assunti. Rivalutazione che non
potrà, ovviamente, non tener conto, per la scelta dell’indirizzo da
adottare, accanto a quanto sopra rilevato, degli elementi di fatto e dei
motivi di specifico interesse pubblico che attengono alla fattispecie
esaminata.
Delle
conclusioni di questa attività di riesame il responsabile del
procedimento vorrà dare comunicazione ai sensi dell’articolo 4, comma
7 della legge n. 109/94 entro il termine indicato di seguito.
In
base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
sulla
base delle indicazioni di cui in parte motiva
Dispone
il
monitoraggio degli interventi di cui trattasi, nonché la segnalazione,
di cui all’art. 4 comma 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in
relazione all’ipotesi di danno erariale.
Manda
al
responsabile del procedimento per le valutazioni di competenza ai fini
del procedimento di riesame alla stregua delle indicazioni di cui in
motivazione, valutazione da comunicare entro il termine di 30 giorni
dalla notificazione della presente.
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