Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Deliberazione n. 165 -
Adunanza del 11 giugno 2003
Lavori
analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000 Euro
Riferimenti
normativi. art. 28, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 34/2000.
Il
Consiglio
Considerato
in fatto
La
problematica in oggetto, già esaminata da questa Autorità in data 19
giugno 2002 su segnalazione dall’Associazione Nazionale Costruttori
Edili (ANCE), viene riproposta dalla medesima associazione alla luce di
una pronuncia del Consiglio di Stato adottata in data 18 maggio 2002
(Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza n. 2700 del 18 maggio 2002).
In
proposito 1’ANCE osserva che la suddetta correlazione tra i lavori
eseguiti e quelli oggetto di appalto, sia pure intesa in senso ampio,
non trova un preciso riscontro oggettivo nell’art. 28, comma 1,
lettera a) del D.P.R. n. 34/2000 e sostiene che le sue osservazioni
hanno trovato conferma nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato.
Ritenuto
in diritto
Al
riguardo si ricorda, preliminarmente, che per gli appalti di importo
pari o inferiore a 150.000 Euro la partecipazione delle imprese alle
gare è subordinata al possesso di requisiti ridotti rispetto a quelli
del sistema di qualificazione, da dichiarare e dimostrare secondo le
regole generali contenute nel D.P.R. n. 34/2000. Tra gli altri requisiti
l’art. 28 del citato regolamento prevede quello dell’importo dei
lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all’ importo del contratto da
stipulare (art. 28, comma 1, lettera a).
In
merito a tale disposizione vi sono state, fin dalla sua emanazione,
interpretazioni volte ad affermare che i lavori eseguiti dovessero avere
“caratteristiche similari (seppure non esprimibili in termini di
categoria secondo il sistema unico) a quelle che connotano i lavori da
affidare (Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n. 182 del 1 marzo
2000), similarità da intendersi come “correlazione tecnica oggettiva
con i lavori da eseguire (Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n.
823 del 22 giugno 2000).
L’Autorità
nella nota illustrativa alle “Tipologie di bandi di gara per
l’affidamento di lavori pubblici”, pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002 — Serie generale —, ha
sottolineato che per gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000
euro, l’art. 8, comma 1, della legge 109/94 e s.m. impone comunque il
possesso di una professionalità qualificata che si traduce in un
rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli
oggetto dell’appalto da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la
natura degli uni e degli altri.”
Detta
posizione ha trovato conferma, peraltro, in quella espressa dal
Consiglio di Stato con la sentenza n.352 del 21 gennaio 2002 nella quale
il giudice amministrativo ha affermato che “la verifica della
similarità non sembra esaurirsi nell’ambito di ciascuna categoria, ma
è altrettanto vero che l’estensione a lavori di altre categorie deve
trovare riscontri oggettivi nella analogia tra detti lavori e quelli
appaltati”.
L’Autorità,
in data 19 giugno 2002, ha poi confermato l’indispensabilità di un
rapporto di analogia tra i lavori eseguiti e quelli da affidare,
“intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli
altri”, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità delle
stazioni appaltanti.
In
merito a quanto sopra si evidenzia, in primo luogo, che
l’interpretazione del dato normativo fornita dal Ministero delle
infrastrutture, dal Consiglio di Stato e dall’Autorità non si limita
all’analisi dell’art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 34/2000,
ma prende in considerazione il sistema normativo nel suo complesso e, m
particolare, l’art. 8, comma i, della legge n. 109/1994 e s.m..
Tale
norma di rango primario impone per tutti gli esecutori di lavori
pubblici, indipendentemente dall’importo degli stessi e quindi
dall’appartenenza o meno al sistema unico di qualificazione, il
possesso di una professionalità qualificata, che altrimenti non
potrebbe intendersi se non come requisito riferito alla specificità
dell’attività esercitata. Ne consegue che, come già precedentemente
rilevato, i lavori eseguiti dall’impresa che concorre
all’affidamento di appalti di valore inferiore ai 150.000 Euro non
possono che avere caratteristiche similari a quelle che connotano i
lavori da affidare, seppure non esprimibili in termini di categoria
secondo il sistema unico di qualificazione, dal momento che
quest’ultimo non riguarda gli appalti di importo pari o inferiore a
150.000 euro.
Quanto
alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2700 del 18 maggio 2002,
richiamata dall’Associazione richiedente, si rileva che essa si
riferisce ad un caso di equiparazione, in un bando di gara per lavori di
importo inferiore ai 150.000 Euro, dei lavori oggetto della gara di
appalto ai lavori di cui alla categoria 0S21, ai fini del rilascio della
certificazione della regolare esecuzione degli stessi. Tale
equiparazione, osserva il Consiglio di Stato, proprio in quanto limitata
ai fini del rilascio della certificazione della regolare esecuzione dei
lavori “non implica affatto la previsione di un requisito ulteriore
per la partecipazione alla gara rispetto alla disciplina dell’art. 28
del D.P.R. 34/2000 che, per lavori di importo inferiore ai 150.000 Euro,
non richiede alcuna speciale qualificazione riconducibile alla natura
dei lavori già eseguiti e si limita a prevedere per gli interventi su
immobili vincolati che le imprese partecipanti abbiano svolto lavori
“analoghi”. Del resto tale previsione è coerente con il disposto
dell’art. i del medesimo regolamento che, al secondo comma, fissa
l’obbligo della qualificazione solo per i lavori di importo superiore
alla soglia di 150.000 Euro”.
La
sentenza in esame, dunque, esclude per gli appalti di importo inferiore
a 150.000 Euro soltanto la possibilità di esprimere le caratteristiche
che connotano i lavori da affidare in termini di categoria, secondo il
sistema unico di qualificazione, riconducibile alla natura dei lavori già
eseguiti, non anche la possibilità di esprimere un rapporto in termini
di similarità o di analogia tra lavori da affidare e lavori eseguiti,
come sostenuto da questa Autorità sulla base di un’ interpretazione
dell’ art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 34/2000 non
letterale, ma logico-sistematica.
Si
ribadisce, inoltre, che deve essere lasciata alla stazione appaltante
quella facoltà interpretativa che, sola, consente la valutazione della
minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire,
necessaria per accertare la coerenza tecnica” che dà titolo per la
partecipazione alla gara.
Sulla
base delle suesposte considerazioni
Il
Consiglio
-
accerta che la partecipazione ad appalti di importo inferiore ai 150.000
Euro comporta, ai fini della redazione del bando di gara, che pur non
occorrendo 1 ‘indicazione della categoria delle lavorazioni, deve
essere assicurato il possesso da parte del concorrente, di una
professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia
tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto da
affidare “inteso come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli
altri “;
-
in linea generale al fine di considerare i rapporti di analogia fra i
lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare, segnala l
‘opportunità di inserire nei bandi di gara per lavori di importo pari
o inferiore a 150.000 euro, i ‘indicazione della natura dei lavori
(lavori edilizi e stradali, lavori idraulici; lavori fluviali e
marittimi; lavori impiantistici; lavori su beni immobili sottoposti a
tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed
ambientali; lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse
storico artistico; lavori agricolo-forestali) e le seguenti indicazioni
di corrispondenza:
a)
lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3,
OG4, OG5 e OG12,
b)
lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6;
c)
lavori fluviali e marittimi quelli appartenenti alle categorie 0G7 e
OG8;
d)
lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10,
OG11, OS3, OS4, OS5 e OS28;
e)
lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni
in materia di beni culturali ed ambientali, quelli appartenenti alla
categoria OG2;
f)
lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico
artistico quelli appartenenti alla categoria 0S2;
g)
lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria 0G13.
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manda all‘Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente
deliberazione al soggetto richiedente.
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