Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Deliberazione
del 5 febbraio 2003 n. 21
Affidamenti
incarichi di progettazione
Considerato
in fatto
La
FEDERCASA ha richiesto a questa Autorità un parere in merito all’incremento
del punteggio ottenuto tramite la formula di cui all’Allegato D del DPR
554/99, assegnato qualora sia presente, nel candidato, un componente in possesso
di abilitazione da non più di cinque anni o del certificato di qualità
aziendale.
In
particolare, oggetto della richiesta è la legittimità dell’applicazione del
suddetto incremento nel caso in cui simili figure non compaiano tra i
professionisti che svolgeranno i servizi previsti, ma figurano impegnati solo in
attività di supporto.
La
suddetta problematica è stata sottoposta all’attenzione dei firmatari dei
Protocolli d’intesa con questa Autorità, i quali non hanno formulato
valutazioni.
Ritenuto
in diritto
Va
preliminarmente osservato che l’Autorità ha già espresso il proprio avviso
sulla questione relativa alla presenza del giovane professionista nei
raggruppamenti temporanei di professionisti con la deliberazione n. 196 del 10
luglio 2002.
Relativamente
alla problematica posta dalla Federcasa, deve preliminarmente evidenziarsi che
gli Allegati A, B, C, D del regolamento generale precisano le modalità da
seguire per individuare, nel caso di licitazione privata, i soggetti ai quali
inviare la lettera di invito a presentare l’offerta e quelle da applicare per
compiere le relative valutazioni.
In
particolare, con riguardo alle procedure per l’affidamento di incarichi di
progettazione, nell’Allegato D del suddetto regolamento, viene stabilito che
le stazioni appaltanti selezionano i soggetti candidati ai quali spedire la
lettera di invito a presentare l’offerta, sulla base di una graduatoria
compilata assegnando ai candidati un punteggio determinato tramite la formula
ivi riportata.
E’
altresì disposto che il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora
sia presente nel candidato almeno un professionista che, alla data di
pubblicazione del bando di cui all’art. 63 comma 1 del DPR 554/99, abbia
ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di cinque
anni. Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora
almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità
aziendale.
Da un’interpretazione
letterale delle disposizioni di cui all’Allegato D, ne discende che la
procedura ivi prevista riguarda la fase di selezione dei candidati da invitare,
cioè si riferisce ai soli potenziali concorrenti. E’, infatti, in relazione a
questi ultimi, ed ai relativi componenti, che deve essere effettuata l’assegnazione
del punteggio.
Ciò può
ricavarsi dall’inciso, contenuto dell’allegato de quo, per cui “il
punteggio è incrementato (...) qualora sia presente nel candidato almeno un
professionista che (.....) abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio
professionale da non più di cinque anni” e (.....) “qualora almeno un
componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale”.
Per quanto
riguarda la possibilità di attribuire gli incrementi di punteggio, ivi
previsti, anche al concorrente che non sia in possesso dei requisiti richiesti,
ma che utilizzi, come semplice supporto, professionisti in possesso di
abilitazione da non più di cinque anni, si ribadisce quanto già previsto nella
citata deliberazione n. 196 del 10 luglio 2002, nel senso che la presenza
del giovane professionista nel raggruppamento può altresì essere assicurata in
forma indiretta, “ mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico
per la singola gara”, restando esclusa la possibilità per il raggruppamento
di beneficiare del citato incremento quando il giovane professionista sia
incaricato di una generica attività di supporto.
In base
a quanto sopra considerarto,
-
accerta che l’assegnazione dell’incremento del 5%
prevista all’allegato D del D.P.R. 554/99 riguarda i potenziali
concorrenti alla gara che verranno selezionati dalla stazione appaltante
per la presentazione delle offerte;
- accerta
che la presenza nel raggruppamento di un giovane professionista
incaricato di una generica attività di supporto non consente di
beneficiare dell’incremento in questione, occorrendo al riguardo la
partecipazione dello stesso in forma diretta al raggruppamento ovvero in
forma indiretta, mediante rapporto di collaborazione con incarico
specifico per la singola gara.
|