Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici Deliberazione
del 5 febbraio 2003 n. 22
Segnalazione
di procedura di gara irregolare indetta dalla Provincia di Ancona –
Bando di gara per pubblico incanto per l’appalto della progettazione
esecutiva delle strutture e degli impianti e per l’esecuzione dei
lavori di realizzazione della nuova sede dell’Istituto di Stato
Alberghiero di Loreto
Considerato
in fatto
L’esposto
in argomento riguarda un bando di gara avente per oggetto la
progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e la esecuzione
dei lavori relativi alla nuova sede dell’Istituto Alberghiero di
Loreto bandito dall’amministrazione provinciale di Ancona sulla base
di un progetto definitivo approvato nel settembre 2002.
Il
sistema di realizzazione del lavoro pubblico utilizzato è quello
dell’appalto integrato, regolato dall’art.19 comma 1 lettera b)
come integrato dalla legge n°166/2002, con scelta del contraente
mediante pubblico incanto con criterio di aggiudicazione basato sul
prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori
posto a base di gara pari ad € 4.467.071.071,99, esclusi gli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 102.134,50.
L’importo della progettazione esecutiva, non soggetto a ribasso,
risulta pari ad € 38.335,71.
Il
bando di gara prevede, quali requisiti specifici comprovanti la
qualificazione per la prestazione di progettazione e costruzione, il
possesso di attestazioni, rilasciate da SOA autorizzate, relative alle
categorie OS3,OS21,OS28 ed OS30 per classifiche pari ai relativi importi
ovvero, per i concorrenti non in possesso di tutte o parte delle
attestazioni, il possesso dei requisiti, da parte di progettista
individuato in sede di offerta ovvero associato al concorrente,
rappresentati dall’aver eseguito negli ultimi tre anni almeno un
progetto equivalente riguardante lavori riferibili a ciascuna delle
quattro categorie specializzate menzionate per importi almeno pari a
quelli previsti nel lavoro in oggetto.
L’importo
complessivo dei lavori risulta essere così distinto per categorie:
OG1
(prevalente)
1.670.014,36 €
OS3
(scorporabile)
171.575,62 €
OS21
(scorporabile)
249.840,55 €
OS28
(scorporabile)
325.473,16 €
OS30
(scorporabile)
341.086,52 €
OS6
(scorporabile)
1.011.437,49 €
OS7
(scorporabile)
544.349,26 €
OS8
(scorporabile)
181.556,91 €
OS4
(non scorporabile)
53.072,62 €
L’esponente
contesta due passaggi della procedura di appalto in argomento riferibili
in prima istanza alla ammissibilità del ricorso allo strumento
dell’appalto integrato, considerata la natura specifica dei lavori che
evidenzierebbe una componente tecnologica ed impiantistica di incidenza
inferiore al 60% previsto dalla norma, ed in subordine, qualora ritenuta
ammissibile la procedura prescelta dall’amministrazione, i requisiti
di qualificazione previsti nel bando per la prestazione di progettazione
e costruzione laddove viene chiesto ai concorrenti di dimostrare il
possesso, oltre ai requisiti per la esecuzione per la categoria
prevalente OG1 classifica V, anche della qualificazione per prestazione
di progettazione e costruzione relative alle categorie OS3, OS21, OS28
ed OS30 per classifiche pari ai relativi importi.
L’ANCE sostiene
che in base a quanto disposto dal comma 7 dell’art.18 del DPR 34/2000,
per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati
in appalto integrato, il requisito dell’idoneità tecnica è
dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di laureati e diplomati e
che pertanto la qualificazione per la progettazione e costruzione è
svincolata dal possesso delle relative categorie di esecuzione dei
lavori del DPR 34/2000 essendo subordinata alla sola presenza di uno
staff tecnico adeguato. Nel caso in esame, ammontando la prestazione di
progettazione a € 38.335,71, non sussisterebbero le condizioni per
richiedere ai ricorrenti, in possesso dell’attestazione di
progettazione e costruzione, i requisiti di cui all’art.63 comma 1
lett. o) del DPR 554/99 come risulterebbe confermato nel punto G) della
Determinazione di questa Autorità n° 27 del 16/10/2002.
L’esame
della documentazione acquisita in fase istruttoria ha evidenziato
quanto segue:
§
Motivazioni che hanno condotto all’appalto integrato
La
stazione appaltante ha ritenuto di poter ricorrere allo strumento
dell’appalto integrato ravvisando specifiche caratteristiche di
complessità nell’opera in progetto quali:
1.
esigenza di impianti particolarmente sofisticati per garantire
prestazioni di eccellenza all’opera (impianti di sicurezza, di
illuminazione, di risclsamento, di trasmissione di energia elettrica)
2.
elevata qualità ambientale mediante previsione di impianti di
ricambio d’aria e di difesa dall’irraggiamento solare diretto;
3.
adozione di accorgimenti volti a contenere i costi energetici
mediante utilizzazione di materiali con particolari caratteristiche di
isolamento termico (polistirene e calcestruzzo cellulare anziché
murature a cassetta tradizionali) e pannelli solari per
l’approvvigionamento di acqua calda;
4.
adozione di materiali biocompatibili con elevate prestazioni di
isolamento dall’umidità;
5.
strutture in elevazione rispondenti ai requisiti previsti per una
zona sismica di II categoria quale è classificato il sito in esame;
6.
strutture in fondazione, che oltre a rispondere a requisiti
antisismici, consentono l’efficace trasferimento dei carichi al
terreno che presenta caratteristiche geotecniche scarse con necessità
di realizzare drenaggi profondi.
L’amministrazione
dichiara, facendo riferimento alle definizioni dell’art.2 lettera h)
del DPR 554/99 che individua peculiarità delle opere ed impianti di
speciale complessità o di particolare rilevanza sotto l’aspetto
tecnologico secondo le definizioni contenute negli art. 17 commi 4 e 13,
art.20 comma 4 ed art.28 comma 7 della legge quadro, che le categorie e
le classi riferibili alla componente tecnologica dell’opera in esame
sono le seguenti:
§
Art.2 lett. h) punto 1 (utilizzo di materiali e componenti
innovativi)
Categoria
(ex DPR 34/2000)
|
Descrizione
categoria
|
Tipologia
opere di contenuto tecnologico
|
Importo
in euro
|
Incidenza
percentuale su totale
|
OS3
|
Impianti
idrico sanitari, cucine, lavanderie
|
Impianto
antincendio ed idrico sanitario
|
171.575,62
|
3,76%
|
OS28
|
Impianti
termici e di condizionamento
|
Impianto
a pannelli solari per acqua calda
|
325.473,16
|
7,12%
|
OS30
|
Impianti
elettrici, telefonici,radiotelefonici e televisivi
|
Impianto
elettrico
|
341.086,52
|
7,46%
|
OS6
|
Finiture
di opere generali in materiali lignei,plastici,metallici e
ferrosi
|
Finestre
e facciate continua a taglio termico
|
386.236,62
|
8,45%
|
OS7
|
Finiture
di opere generali di natura edile
|
Muratura
in calcestruzzo cellulare
|
133.416,21
|
2,92%
|
OS8
|
Finiture
di opere generali di natura tecnica
|
Lastre
di polistirene accoppiate a muratura
|
91.819,03
|
2,00%
|
OS4
|
Impianti
elettromeccanici trasportatori
|
Impianto
ascensori
|
53.072,62
|
1,16%
|
§
Art.2 lett. h) punto 3 (esecuzione in luoghi che presentano
particolari problematiche geotecniche,idrauliche,geologiche e
ambientali)
Categoria
(ex DPR 34/2000)
|
Descrizione
categoria
|
Tipologia
opere di contenuto tecnologico
|
Importo
in euro
|
Incidenza
percentuale su totale
|
OG1
|
Edifici
civili ed industriali
|
Struttura
in c.a. antisismica, giunti antisismici e trincee drenanti
|
1.180.043,12
|
25,82%
|
OS21
|
Opere
strutturali speciali
|
Fondazioni
su pali
|
249.840,55
|
5,47%
|
Secondo
le precedenti valutazioni condotte dalla stazione appaltante la
componente tecnologica presente nell’opera, presentando un’incidenza
superiore al 60% prevista dalla normativa vigente, consentirebbe il
ricorso alla procedura di appalto integrato secondo le previsioni
dell’art. 19 comma 1 lettera b) come modificato ed integrato dalla
legge n°166/2002.
§
Qualificazione richiesta ai partecipanti relativamente alle
categorie OS3,OS21,OS28 ed OS30
La
stazione appaltante evidenzia come la progettazione esecutiva richiesta
risulti limitata alle sole categorie OS3-classifica I, OS21-classifica
I, OS28-classifica II ed OS30-classifica II e che pertanto sono
state richieste le qualificazioni per prestazioni di progettazione per
le suddette quattro categorie interpretando la disposizione formulata
dall’art.3 comma 1 del DPR. 34/2000 che recita “….le imprese sono
qualificate….per prestazioni di progettazione e costruzione, e
classificate nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli
importi di cui al comma 4” ritenendo che il legislatore ha
inteso richiedere, riferendo l’attestazione di qualificazione a
specifiche categorie di lavorazioni, che l’impresa sia in grado
congiuntamente di progettare e costruire dette lavorazioni.
Considerato
in diritto:
Nel merito dei due
aspetti del bando oggetto di segnalazione di rileva quanto segue:
§
Ammissibilità delle condizioni per il ricorso alla procedura di
appalto integrato
Preliminarmente
si osserva che il riferimento richiamato dalla stazione appaltante
all’art.2 lettera h) del DPR 554/99 per definire le categorie e
classifiche delle opere che possono ritenersi di particolare complessità
e rilevanza dal punto di vista tecnologico non è riconducibile dalla
norma alle previsioni dell’art.19 comma 1 lettera b) della legge
quadro, regolante la procedura di appalto integrato, ma espressamente a
quelle dell’art.17 commi 4 e 13, dell’art.20 comma 4 e dell’art.28
comma 7 della medesima legge. Tali norme prevedono, in caso di opere
ricadenti nella definizione data dall’art.2 lettera h) del
regolamento, il ricorso a progetti integrali (comma 4 art.17),
richiedenti pluralità di competenze professionali in relazione alla
complessità dell’opera, a concorsi di progettazione e di idee (comma
13 art.17), alla procedura di appalto concorso (comma 4 art.20) ed in
ultimo l’obbligatorietà del collaudo per tali tipologie di opere
(comma 7 art.28). In buona sostanza la ricorrenza di opere con
tali caratteristiche fornisce alla stazione appaltante la possibilità
di ricorrere a qualificati contributi professionali esterni nelle fasi
di progettazione, precedenti la progettazione esecutiva, nelle quali
devono essere confrontate soluzioni alternative, che, nel caso di opere
complesse, non può prescindere dal contributo in termini di know-how
tecnologico acquisibile dagli operatori del settore mediante il relativo
coinvolgimento nelle fasi delle scelte propedeutiche alla progettazione
esecutiva.
La
norma prevede invece il ricorso all’appalto integrato, consistente
nella progettazione esecutiva e nella esecuzione dei lavori, nel caso in
cui i lavori presentino una componente tecnologica o impiantistica
incidente per più del 60% del valore dell’opera. In tale ricorrenza
la stazione appaltante può procedere a gara d’appalto sulla base del
progetto definitivo richiedendo all’aggiudicatario il progetto
esecutivo dell’opera e la relativa realizzazione (art.19 comma 1
lettere b e b bis della legge quadro come integrata dalla L. n°166/2002).
Nel
caso in esame si rileva innanzitutto come formalmente venga richiesta
nel bando la progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti,
che dovrebbe pertanto ritenersi completa e comprendente tutte le
categorie di lavoro previste nell’appalto, mentre la qualificazione
per prestazione di progettazione viene richiesta esclusivamente per
quattro categorie specializzate il cui importo presenta un’incidenza
del 23,8% rispetto al costo complessivo dell’opera. Sulla stessa base
viene stimato l’importo dei servizi di progettazione che assume
pertanto un valore limitato rispetto a quello che si renderebbe
necessario per una progettazione esecutiva completa delle strutture e
degli impianti.
Si
deve pertanto constatare come la stazione appaltante abbia ritenuto
necessario acquisire la progettazione esecutiva, e quindi le relative
qualificazioni, delle sole opere rientranti nelle suddette categorie che
riguardano esclusivamente l’impianto antincendio e idrico-sanitario
(importo completo OS3), le fondazioni su pali (OS21 importo completo),
l’impianto termico e pannelli solari (OS28 importo completo) e
l’impianto elettrico (importo completo OS30). Tale circostanza appare
del tutto anomala nel momento in cui il progetto posto a base di gara,
precedentemente approvato, costituito dal progetto definivo-esecutivo
architettonico e dal progetto definitivo delle strutture e degli
impianti, necessita del successivo sviluppo progettuale esecutivo delle
strutture e degli impianti. La completezza della progettazione esecutiva
risponderebbe infatti, oltre al principio di unitarietà e completezza
fissato dalle norme, anche alla necessità di integrazione specialistica
delle varie categorie di lavoro delle quali è costituita l’opera ,
principio peraltro invocato dalla stessa stazione appaltante per
giustificare il ricorso all’appalto integrato (elevata complessità di
funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto
riguarda la funzionalità, data dalla coesistenza di molteplici
dotazioni impiantistiche – rif. Art.2 lettera h punto 4 del DPR
554/99).
Si
deve ritenere quindi che l’amministrazione abbia effettuato una
parzializzazione arbitraria della prestazione di progettazione esecutiva
dell’opera in difformità ai principi dettati dalle norme e dalla
tecnica.
Circa
la ricorrenza delle condizioni per il ricorso all’appalto integrato si
osserva nel merito delle motivazioni addotte dalla stazione appaltante
che l’incidenza della componente impiantistica e tecnologica assume un
valore superiore al 60% unicamente per effetto del consistente
contributo dato dalle strutture in elevazione da realizzare in zona
sismica di seconda categoria quale quella in esame (incidenza della
categoria pari a circa il 25%). L’esame del computo metrico evidenzia
come le voci di prezzo considerate riguardino essenzialmente
calcestruzzi, acciai e casseforme che devono ritenersi sicuramente
lavorazioni di tipo ordinario, non presentando necessità di particolari
tecnologie, ma esclusivamente una qualificata progettazione esecutiva ed
una corretta esecuzione da parte dell’appaltatore con un
qualificato controllo delle caratteristiche dei materiali e della posa
in opera da parte della direzione dei lavori.
Appare
evidente come senza tale contributo la componente impiantistica e
tecnologica si riduca notevolmente ponendosi ampiamente al di sotto
della soglia fissata dalla norma (35% contro il 60%) per il ricorso
all’appalto integrato.
Secondariamente
appaiono improprie le classificazioni di elevato contenuto tecnologico
dato ad alcune finiture ed alle fondazioni su pali in considerazione del
fatto che esse presentano caratteristiche ormai divenute ordinarie
circostanza questa confermata dal fatto che esse non sono incluse nella
prestazione di progettazione esecutiva richiesta (la mancata richiesta
pare corroborata dalla esistenza di un progetto architettonico esecutivo
approvato nel quale le finiture vengono generalmente ricomprese).
Alla
luce di quanto osservato appare difforme dalle previsioni di legge
la scelta dell’amministrazione di ricorrere allo strumento
dell’appalto integrato non ravvisando nelle motivazioni addotte la
ricorrenza delle condizioni previste dalle norme.
§
Qualificazione richiesta ai partecipanti relativamente alle
categorie OS3,OS21,OS28 ed OS30
Si
rileva preliminarmente che venendo meno le condizioni per il ricorso
all’appalto integrato la questione non risulta nella sostanza
rilevante ma appare comunque opportuno formulare una interpretazione
di tale aspetto subordinato evidenziato nella segnalazione.
A
tal proposito si osserva che il quesito trova risposta in quanto
recentemente indicato da questa Autorità con determinazioni del
16/10/2002 n°27 e del 18/12/2002 n°31 nelle quali ha fornito i
necessari chiarimenti in ordine al sistema di qualificazione, al divieto
di subappalto e all’appalto integrato alla luce delle modifiche
introdotte dalla recente legge n°166/2002 determinando che:
§
la disposizione di legge comporta che la qualificazione per
progettazione ed esecuzione in una certa categoria e classifica non
fornisce alcuna attestazione di aver espletato in precedenza l’attività
di progettazione nella specifica o nelle specifiche categorie che
costituiscono l’intervento cui si riferisce l’appalto integrato.
§
in relazione a tali limiti il legislatore ha introdotto con la
legge n°166/2002 il comma 1 ter all’art.19 della legge quadro
contenente una specifica disciplina relativa alla partecipazione di
imprese ad appalti integrati. In tal senso ha precisato che la
partecipazione alla gara è subordinata al possesso di requisiti
progettuali previsti nel bando di gara oppure dell’avvalersi di
progettisti indicati nell’offerta o associati precisando che i
requisiti da richiedere al progettista (impresa o professionista
associato) sono quelli previsti al titolo IV del DPR 554/99.
§
Per effetto delle due preliminari condizioni si deve ritenere
pertanto che risulti discriminante, al fine della definizione dei
requisiti da richiedere, il superamento o meno della soglia di 100.000
€ per i servizi di progettazione con conseguenza che al di sopra di
tale soglia debbono essere richiesti, oltre alla qualificazione di
progettazione e costruzione, gli specifici requisiti fissati dal titolo
IV capo V del DPR 554/99 caratterizzati per le categorie e classi di
importo previsti in progetto, mentre al di sotto il solo possesso di
qualificazione di progettazione e costruzione deve ritenersi condizione
necessaria e sufficiente per la partecipazione alla gara .
Nel
caso in esame, risultando l’importo inferiore alla soglia di 100.000
€, dovrebbe pertanto essere richiesta ai concorrenti la semplice
attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione.
in
base a quanto sopra considerato
Il
Consiglio
- accerta
che per i motivi esposti nei precedenti considerato, l’Ente,
nell’ambito della procedura in argomento, non ha operato in
conformità delle norme sancite dall’art.19 comma 1 lettere b e b
bis della Legge n°109/94 come modificata dall’art.7 comma 6 lett.
l) della L. n°166/2002, regolanti i requisiti per il ricorso alla
procedura di appalto integrato;
- invita
l’Amministrazione a riconsiderare la procedura adottata alla luce
dei rilievi formulati con richiesta di informativa sulle conseguenti
determinazioni assunte nel termina di trenta giorni;
- manda
al Servizio Ispettivo per le comunicazioni di rito.
|