Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
DELIBERAZIONE
N. 247 Adunanza del 17 settembre 2003
Quesito
sulle modalità di valutazione dei requisiti connessi alla figura
del direttore tecnico (art. 26 del DPR 34/2000).
Considerato
in fatto
Alcune
Soa hanno richiesto dei chiarimenti in ordine alla possibilità per
l’impresa avente causa di un’azienda o di un ramo oggetto di
trasferimento, che intenda qualificarsi avvalendosi dei requisiti
posseduti dall’impresa dante causa, di conservare quale direttore
tecnico il soggetto che rivestiva analogo ruolo nell’impresa cedente
in virtù della deroga disposta dall’art. 26, u.c., del DPR 34/2000.
Considerato
in diritto
L’art.26,
u.c., del DPR 34/2000 stabilisce che in deroga a quanto stabilito in
ordine ai titoli di studio che abilitano il direttore tecnico ad
espletare tale funzione, i soggetti che alla data dell’entrata
in vigore del DPR 34/2000 svolgono tale funzione, possono conservare
l’incarico presso la stessa impresa.
La
norma in questione, al fine di evitare discontinuità dell’attività
imprenditoriale, nonché al fine di tutelare i direttori tecnici,
che al momento dell’entrata in vigore del Regolamento recante il nuovo
sistema di qualificazione delle imprese, non erano in possesso del
titolo di studio ivi previsto, ha disposto una deroga alle modalità di
dimostrazione del requisito professionale relativo al titolo di studio.
L’ ipotesi prospettata dalle Soa, ovvero la possibilità che quanto
disposto dall’art.26, comma 7, del DPR 34/2000, valga nel caso di
trasferimento di un’azienda o di un ramo, comporterebbe che la deroga
disposta assurga al rango di requisito d’ordine speciale,
rendendo equivalenti i requisiti professionali richiesti al d.t. con la
continuità del servizio prestato presso l’impresa oggetto di
trasferimento alla data di entrata in vigore del regolamento di
qualificazione.
In
tal senso il predetto requisito potrebbe essere sempre utilizzato
dall’impresa risultante dalla fusione o dal trasferimento.
La
questione è stata sottoposta all’esame della Commissione Consultiva,
che ha ritenuto: La pluralità delle imprese che caratterizza i fenomeni
della fusione e delle altre operazioni di trasferimento di azienda o di
un suo ramo oggetto della disciplina contenuta nell’art. 15, comma 9,
del DPR 34/2000, nega in radice l’identità dell’impresa presso la
quale il soggetto considerato dall’art. 26, comma 7, deve aver
ricoperto senza soluzione di continuità l’incarico di d.t., almeno
alla data del 1°marzo 2000, al fine di avvalersi della deroga ivi
configurata.
In
relazione a quanto sopra considerato
Il
Consiglio ritiene
La
deroga disposta dall’ultimo comma dell’art. 26 si applica solo
alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto
preposto alla d.t., per cui non è estensibile alle imprese scaturenti
da operazioni di trasferimento d’azienda o di un suo ramo .
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