Riferimento
normativo: art. 108, comma 3, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Il
Consiglio
Vista
la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici
Considerato
in fatto
Il Ministero delle Attività Produttive, alla cui vigilanza è sottoposto il
registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio e, conseguentemente, le
attività per le quali l’iscrizione al predetto registro assume valenza
abilitante, come quelle disciplinate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, recepita
dal Testo unico in materia di edilizia, ha ritenuto opportuno richiamare
l’attenzione di questa Autorità sulle problematiche interpretative ed
applicative concernenti l’art. 108, comma 3, del suddetto Testo unico.
In particolare si evidenzia la difficoltà di coordinare con le altre norme
disciplinanti la materia la disposizione contenuta nel citato articolo, secondo
cui sono in ogni caso abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma
1 (individuate prima dalla legge n. 46/1990 ora dall’art. 107 del Testo unico
dell’edilizia) le imprese in possesso di attestazione per le relative
categorie rilasciata da una SOA debitamente autorizzata, e si pone il problema
di individuare le “corrispondenze” tra le categorie (di opere generali e
specializzate) previste nell’allegato A del D.P.R. n. 34/2000 e le tipologie
di impianti previste dall’art. 107 del Testo unico dell’edilizia. Entrambe
le questioni sono poste con specifico riguardo alle imprese iscritte prima
dell’entrata in vigore del citato Testo unico presso la camera di commercio
per attività impiantistiche sottratte alla disciplina della legge n. 46/1990 e
che, entro la predetta data, abbiano richiesto, con riferimento a dette attività,
l’attestazione di qualificazione. Si evidenzia, infatti, che tali imprese
avrebbero ottenuto l’attestazione di qualificazione senza il preventivo
accertamento del possesso del requisito tecnico-professionale di cui all’art.
109, comma 1, di detto Testo unico e, conseguentemente, senza aver dovuto
individuare il responsabile tecnico.
Ritenuto
in diritto
Occorre in primo luogo ricostruire l’evoluzione subita dal quadro normativo di
riferimento.
Al
riguardo si rileva che ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990:
“Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti
relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli
impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione di
energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell’energia fornita dall’ente distributore;
b) gli
impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche;
c) gli
impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d)
gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di uso, di accumulo e di
consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell’acqua fornita dall’ente distributore;
e) gli
impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
f)
gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili o simili;
g) gli
impianti di protezione antincendio.”
il
D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 “Regolamento di attuazione della legge n.
46/1990 in materia di sicurezza degli impianti” ha chiarito, all’art. 1,
cosa debba intendersi per edifici adibiti ad uso civile e agli artt. 2 e 3 ha
fornito ulteriori precisazioni quanto ai requisiti tecnico-professionali da
possedersi dall’imprenditore o dal suo responsabile tecnico, nonché precisato
che il certificato di riconoscimento dei medesimi requisiti è rilasciato alle
imprese singole o associate dalla Camera di Commercio.
Successivamente,
il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, contenente il “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia”, la cui entrata in vigore
è stata differita, con legge n. 463/2001, al 30 giugno 2002:
- con
l’art. 107 ha ampliato l’ambito di applicazione della sopra riportata legge
n. 46/1990 agli “impianti relativi agli edifici quale che ne sia la
destinazione d’uso”;
- con
l’art. 108, commi 1 e 2, ha riconfermato quanto disposto dall’art. 2 della
legge n. 46/1990, e cioè che la relativa abilitazione è attestata
dall’iscrizione al registro Ditte di cui al R.D. n. 2011/1934 o nell’albo
delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985 e che l’esercizio
dell’attività in questione è subordinato al possesso dei requisiti tecnico
professionali di cui al successivo art. 109 da parte dell’imprenditore, il
quale, ove non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività un
responsabile tecnico che abbia tali requisiti;
- con
il comma 3 dello stesso art. 108 ha introdotto una novità rispetto al dettato
di cui alla legge n. 46/1990 ponendo una corrispondenza con il regime di
qualificazione SOA, lasciando salvo in ogni caso l’esercizio delle attività
impiantistiche de qua alle imprese “in possesso di attestazione per le
relative categorie rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA),
debitamente autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 34/2000”.
In
tale ambito normativo si inseriscono le disposizioni dettate da questa Autorità
relativamente alla disciplina precedente l’entrata in vigore del Testo unico
dell’edilizia. Al riguardo l’Autorità:
- con
determinazione n. 56/2000 ha chiarito che “l’attribuzione della
qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16,
OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono l’esecuzione di
lavorazioni ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo
1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa
dell’abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi
tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA”;
- con
determinazione n. 6/2001 ha precisato che, “ai fini della qualificazione nelle
categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22,
OS27, OS28 e OS30, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di
soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo
3, della legge 46/1990 è equivalente alla dimostrazione, tramite certificato
della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge
46/1990”;
A
seguito dell’introduzione del richiamato art. 108, comma 3, del Testo unico
dell’edilizia e alla luce della sopra individuata corrispondenza tra categorie
di opere generali e specializzate, previste nell’allegato A del D.P.R. n.
34/2000, e lavorazioni ricomprese nell’elenco di cui all’art. 1 della legge
n. 46/1990, ora art. 107 del citato Testo unico, si può rilevare che:
-
la corrispondenza con il regime di qualificazione SOA introdotta dall’art.
108, comma 3, del Testo unico dell’edilizia comporta che l’attestazione di
qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4,
OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 ha di per se stessa
valenza abilitativa per l’esercizio delle attività impiantistiche di cui
all’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, oggi art. 107 del Testo unico
dell’edilizia;
In
base a quanto sopra considerato,
Il
Consiglio
-
accerta che l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le
categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22,
OS27, OS28 e OS30 ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle
attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art.
107 del Testo unico dell’edilizia;
-
manda all’Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente deliberazione
al soggetto istante.