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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

Deliberazione del 12 febbraio 2003 n. 27

Richiesta di parere in merito alla procedura di licitazione privata semplificata.

Considerato in fatto

L’esponente, con nota in data 13 dicembre 2002, pervenuta al Servizio in data 18 dicembre 2002, ha chiesto all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di “poter disporre di una proroga fino al 31 gennaio 2003,  per la pubblicazione dell’elenco dei lavori  da affidare con la procedura della licitazione privata semplificata”.

Ritenuto in diritto

Com’è noto il comma 1 dell’art. 8 della Merloni-ter ha aggiunto al testo previgente dell’art. 23 della legge 109/94 i commi 1-bis e 1-ter, disciplinanti la licitazione privata semplificata.

In sostanza è consentito alle amministrazioni, per i lavori di importo inferiore a 750.000 Ecu (iva esclusa), di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione tra quelli che hanno presentato apposita domanda con cui questi hanno manifestato l’interesse a essere invitati a questo tipo di gare, purché sussistano in tale numero soggetti qualificati all’effettuazione dei lavori oggetto dell’appalto.

La finalità della norma è quella di consentire alle amministrazioni di servirsi di un elenco all’uopo predisposto e instaurare un rapporto privilegiato con le imprese in esso ricomprese.

Le imprese, ai sensi del comma 1 dell’articolo 77 del D.P.R. 554/99, presentano le domande per l’inserimento nell’elenco dei soggetti da invitare, entro il quindici dicembre.

Le domande presentate dopo tale data sono inserite nell’elenco in base all’ordine di presentazione.

Con il comma 6 dell’art. 77 del  D.P.R. 554/99 è stato previsto che le stazioni appaltanti procedano, entro il trenta novembre di ogni anno, a pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione nella quale hanno la propria sede nonché, per estratto, su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori, l’elenco dei lavori medesimi che la stessa stazione intenda affidare con la procedura di licitazione privata semplificata.

Il superamento del termine  per la pubblicazione dell’elenco dei lavori, in linea di fatto, può essere consentito solo se non si vulnera il principio della par condicio dei concorrenti, nonché il principio della massima partecipazione delle imprese aspiranti all’aggiudicazione.

Pertanto la Stazione appaltante, allorquando non abbia pubblicato l’elenco dei lavori che la stessa stazione intenda affidare con la procedura di licitazione privata semplificata entro la  data del 30 novembre, può successivamente procedere alla pubblicazione di un bando che indichi i lavori appaltabili con tale procedura, fissando tuttavia un adeguato termine per la formazione dell’elenco delle imprese da invitare agli appalti di tali lavori.

In base a quanto sopra considerato,



                              Il Consiglio

ritiene che le stazioni appaltanti, qualora  non abbiano pubblicato l’elenco dei lavori che le stesse intendono affidare con la procedura di licitazione privata semplificata di cui all’art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. entro la data del 30 novembre, possano, successivamente a tale data, procedere alla pubblicazione di un bando, con le modalità previste dall’art. 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e dall’art. 80 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che indichi i lavori appaltabili con tale procedura e che fissi  un adeguato termine per la  richiesta, da parte delle imprese, per l’inserimento nell’elenco delle imprese da invitare agli appalti di tali lavori.

 manda al Servizio Ispettivo perché comunichi la presente deliberazione alla Stazione appaltante.

 

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