Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici Deliberazione
del 12 febbraio 2003 n. 27
Richiesta
di parere in merito alla procedura di licitazione privata semplificata.
Considerato
in fatto
L’esponente,
con nota in data 13 dicembre 2002, pervenuta al Servizio in data 18
dicembre 2002, ha chiesto all’Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici di “poter disporre di una proroga fino al 31 gennaio 2003,
per la pubblicazione dell’elenco dei lavori
da affidare con la procedura della licitazione privata
semplificata”.
Ritenuto
in diritto
Com’è
noto il comma 1 dell’art. 8 della Merloni-ter ha aggiunto al testo
previgente dell’art. 23 della legge 109/94 i commi 1-bis e 1-ter,
disciplinanti la licitazione privata semplificata.
In
sostanza è consentito alle amministrazioni, per i lavori di importo
inferiore a 750.000 Ecu (iva esclusa), di invitare a presentare offerta
almeno trenta concorrenti scelti a rotazione tra quelli che hanno
presentato apposita domanda con cui questi hanno manifestato
l’interesse a essere invitati a questo tipo di gare, purché
sussistano in tale numero soggetti qualificati all’effettuazione dei
lavori oggetto dell’appalto.
La
finalità della norma è quella di consentire alle amministrazioni di
servirsi di un elenco all’uopo predisposto e instaurare un rapporto
privilegiato con le imprese in esso ricomprese.
Le
imprese, ai sensi del comma 1 dell’articolo 77 del D.P.R. 554/99,
presentano le domande per l’inserimento nell’elenco dei soggetti da
invitare, entro il quindici dicembre.
Le
domande presentate dopo tale data sono inserite nell’elenco in base
all’ordine di presentazione.
Con
il comma 6 dell’art. 77 del D.P.R.
554/99 è stato previsto che le stazioni appaltanti procedano, entro il
trenta novembre di ogni anno, a pubblicare sul Bollettino ufficiale
della regione nella quale hanno la propria sede nonché, per estratto,
su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella
provincia dove si eseguono i lavori, l’elenco dei lavori medesimi che
la stessa stazione intenda affidare con la procedura di licitazione
privata semplificata.
Il
superamento del termine per
la pubblicazione dell’elenco dei lavori, in linea di fatto, può
essere consentito solo se non si vulnera il principio della par condicio
dei concorrenti, nonché il principio della massima partecipazione delle
imprese aspiranti all’aggiudicazione.
Pertanto
la Stazione appaltante, allorquando non abbia pubblicato l’elenco dei
lavori che la stessa stazione intenda affidare con la procedura di
licitazione privata semplificata entro la
data del 30 novembre, può successivamente procedere alla
pubblicazione di un bando che indichi i lavori appaltabili con tale
procedura, fissando tuttavia un adeguato termine per la formazione
dell’elenco delle imprese da invitare agli appalti di tali lavori.
In
base a quanto sopra considerato,
Il
Consiglio
ritiene
che le stazioni appaltanti, qualora
non abbiano pubblicato l’elenco dei lavori che le stesse
intendono affidare con la procedura di licitazione privata semplificata
di cui all’art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. entro
la data del 30 novembre, possano, successivamente a tale data, procedere
alla pubblicazione di un bando, con le modalità previste dall’art. 29
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e dall’art. 80 del D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554, che indichi i lavori appaltabili con tale
procedura e che fissi un
adeguato termine per la richiesta,
da parte delle imprese, per l’inserimento nell’elenco delle imprese
da invitare agli appalti di tali lavori.
manda
al Servizio Ispettivo perché comunichi la presente deliberazione alla
Stazione appaltante.
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