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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

Determinazione n. 12 del 21 maggio 2003

Chiarimenti alle SOA in materia di cessione di ramo d’azienda tra SOA

Considerato di fatto

Sono stati richiesti all’Autorità chiarimenti in ordine alla fattispecie della cessione del ramo d’azienda tra SOA; in particolare, è stato chiesto se la SOA cessionaria del ramo d’azienda è titolata a procedere alla sostituzione di tutte le attestazioni rilasciate dalla SOA cedente.

Considerato in diritto

Va in primo luogo osservato che nell’ipotesi suindicata vengono in considerazione, quali riferimenti normativi essenziali:

a)       l’art. 7, comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000 n.34 il quale impone che lo Statuto della SOA prevede come “oggetto esclusivo” “lo svolgimento dell’attività di attestazione……e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull’organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria”;

b)      l’art. 7, comma 4, del su indicato d.P.R. 34/2000 il quale impone “il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori”;

c)       l’art. 2361 del codice civile il quale prevede che l’assunzione di partecipazioni in altre imprese è vietata qualora “per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo”;

d)      l’art. 2555 e seguenti del codice civile che disciplinano l’azienda ed il suo trasferimento.

Visto il parere della Commissione consultiva di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nonché all’art. 5 del d.P.R. 34/2000, espresso nella seduta del 17 ottobre 2001, in materia di fusione tra SOA e di cessione di ramo d’azienda, l’Autorità svolge le seguenti considerazioni.

Con determinazione n. 13 del 13 giugno 2002 l’Autorità si è espressa positivamente in ordine all’ammissibilità delle operazioni di trasformazione riguardanti SOA autorizzate con particolare riferimento alle operazioni di fusione per incorporazione, ai sensi dell’art. 2501 e ss. del codice civile, ed ha indicato regole per le ipotesi che una SOA già autorizzata si fonda con un organismo certificatore di qualità, ovvero che un organismo certificatore di qualità si fonda con una SOA.

La cessione del ramo d’azienda di una SOA ad altra SOA non è ipotesi sostanzialmente dissimile da quella della cessione di azienda, stante la esclusività dell’attività svolta, quella di attestazione, e quindi la sua unicità di contenuto.

Inoltre, l’ipotesi di cessione ad una SOA dell’intera azienda di proprietà di altra SOA esercente attività di attestazione (art. 2555e ss. del c.c.) è equiparabile alla fusione per incorporazione vista la sostanziale equiparazione degli effetti, derivanti da entrambe le operazioni, che comportano la “successione a titolo universale” tra il soggetto cedente ed il soggetto cessionario.

In tal caso, la cessione deve essere preceduta, o al più tardi accompagnata, dalla comunicazione, da effettuarsi ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n.34/2000, della SOA alienante all’Autorità di cessazione della propria attività di attestazione, per la conseguente revoca ai sensi dell’art. 10 del d.P.R.n.34/2000.

A sua volta, la SOA acquirente deve comunicare all’Autorità l’operazione di acquisto dell’intero complesso aziendale della SOA alienate.

Una volta acquisito il nulla osta di questa Autorità, le SOA coinvolte nel conferimento devono trasmettere le rispettive delibere assembleari dalle quali evincere la volontà dei soci di procedere al trasferimento e acquisto d’azienda.

In particolare, i contratti stipulati dalla SOA alienante e non ancora conclusi con il rilascio delle corrispondenti attestazioni, si trasferiscono automaticamente alla SOA acquirente, giusto quanto prevede l’art. 2558 codice civile.

La SOA acquirente, inoltre, subentra in tutti i contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non hanno carattere personale (art. 2558 c.c. comma 1° e 3°). Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dall’iscrizione del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del conferente (art. 2558 c.c. 2° comma).

Va infine ricordato quanto già precisato per l’ipotesi di fusione per incorporazione e, cioè, che le attestazioni rilasciate dalla società cedente l’azienda (ovvero incorporata) continuano a mantenere la stessa efficacia e durata. Tuttavia, la SOA  cessionaria (ovvero incorporante) deve procedere a ritirare le attestazioni rilasciate dalla SOA cedente (incorporata) sostituendole con altre proprie attestazioni che devono riportare obbligatoriamente la dicitura “sostituisce l’attestazione n…../…….”. Ciò a prescindere dalla eventuale richiesta delle imprese attestate di apportare alle attestazioni le cosiddette “variazioni minime”.

Si ribadisce, inoltre, che si verifica la totale assunzione di responsabilità, sia nei confronti di terzi, sia nei confronti dell’Autorità, della SOA cessionaria sulle attestazioni emesse dalla SOA cedente.

A tale scopo, la SOA cedente deve comunicare a questa Autorità l’avvenuta consegna della documentazione relativa alle attestazioni già rilasciate e di quella relativa alle attestazioni in corso, al fine di determinare il momento in cui la SOA cessionaria avvierà le verifiche sulle attestazioni già rilasciate dalla SOA cedente. 

Per quel che concerne i rapporti di lavoro in corso al momento del conferimento d’azienda, si applicano le disposizioni normative in vigore (art. 2112 c.c.). Già nella determinazione n.13/2002, l’Autorità ha sottolineato il verificarsi della successione della società incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (dunque, anche, nei rapporti di lavoro); è, quindi, compito degli organi decisionali delle  SOA (società per azioni di diritto privato speciale) garantire la corretta applicazione delle disposizioni del codice civile in tale ambito e di informare successivamente alla conclusione dell’atto di conferimento o della procedura di fusione per incorporazione, l’Autorità degli estremi del personale assunto ai sensi e nel rispetto di quanto indicato dall’art.9 del d.P.R.n.34/2000, inviando l’organigramma nominativo e per funzioni svolte.

Nei confronti della SOA cedente, come osservato, deve procedersi alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di qualificazione; ne segue che la SOA cedente, la quale svolge esclusivamente attività di qualificazione, deve procedere allo scioglimento della società di capitali: volontario – art.2448, comma 1°, n. 5, codice civile – ovvero per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale – art. 2448, comma 1°, n.2, codice civile. Anche a tale ultima causa ci si può rifare, a differenza delle ipotesi in cui le società svolgano più attività, in quanto la SOA ha oggetto esclusivo e la stessa revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di qualificazione estingue l’oggetto sociale esclusivo e diviene inutile la permanenza del vincolo societario tra i soci (Cassazione 21 giugno 1981, n. 4683) venendo a mancare il presupposto legale per potere proseguire l’attività societaria. 


Sulla base delle predette considerazioni l’Autorità è dell’avviso che: 

a)    un trasferimento di ramo d’azienda da una SOA ad altra SOA è ammissibile in quanto equiparabile alla fusione per incorporazione;

b)     in tale ipotesi, stante l’esclusività dell’oggetto sociale, si producono gli effetti propri dell’estinzione della società la cui azienda risulta acquisita da altra SOA;

c)    valgono in materia le indicazioni di cui alla determinazione n. 13 del 13 giugno 2002.

 

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