Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
n. 14 del 15 ottobre 2003
Clausole
di gradimento
Considerato
in fatto
Sono
stati richiesti all’Autorità chiarimenti relativamente alla prassi
diffusa da parte di numerose S.A. di inserire nei bandi di gara clausole
di esclusione non previste dall’ordinamento, e specificamente, in
merito a quella relativa al divieto per l’impresa aggiudicataria di
subappaltare i lavori ad imprese che abbiano partecipato alla medesima
gara, potendosi con ciò delineare una eventuale violazione del
principio della libertà di organizzazione di impresa e del libero e
concorrenziale mercato.
Ritenuto
in diritto
L’Autorità,
nell’esercizio della funzione di vigilanza ad essa attribuita, ha
sviluppato sul territorio nazionale un’attività di riconoscimento e
di classificazione di vari fenomeni di devianza degli appalti pubblici
con particolare riferimento alle anomalie relative alle offerte poste in
essere con modalità di volta in volta diverse ma sempre con scopi
elusivi dei principi della concorrenza e trasparenza. Tale fenomeno
viene in evidenza in particolar modo nella fase che precede
l’aggiudicazione, con il fine di predeterminare il nominativo
dell’aggiudicatario e/o il ribasso o analoghe fattispecie.
Nell’intento
di porre freno e di prevenire detti comportamenti devianti, l’Autorità
è addivenuta alla stipula di n. 11 Protocolli di intesa con altrettante
Amministrazioni, contenenti clausole di gradimento –clausole di tutela
- tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare di appalto
sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti, e riguardanti
un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate
specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che
possono dar luogo a comportamenti illeciti.
La
predisposizione dei citati Protocolli di intesa nasce dall’esigenza,
sollevata dagli operatori del settore, di individuare nuovi strumenti di
prevenzione da affiancare a quelli normativamente previsti,
principalmente dalla normativa sull’infiltrazione mafiosa, per operare
più incisivamente in tale ambito preventivo, esigenza che trova
peraltro riscontro nell’orientamento del Consiglio di Stato che
riconosce all’amministrazione il potere di non aggiudicare in presenza
di specifiche ragioni di pubblico interesse (CdS, n. 5903/2000).
In
tale ambito, ove l’Autorità ha inteso rispondere alla esigenza delle
stazioni appaltanti di individuare azioni e strumenti aggiuntivi
deterrenti di comportamenti collusivi, si sono peraltro concretizzate,
fin dal 2001, autonome e non coordinate proposte, formulate dalle
singole amministrazioni, che di volta in volta hanno trovano la loro
definizione nella sottoscrizione, da parte dell’impresa, di “codici
etici” ovvero di “patti di integrità”.
Per
completezza si evidenzia che in passato il Consiglio Autorità si è già
pronunciato, con specifica deliberazione, circa la conformità delle
clausole contenute nel patto di integrità predisposto dalla
Transparency International Italia, pur sollevando riserve che hanno dato
luogo ad una rinnovata versione.
Per
ciò che concerne il quesito specifico all’esame, si osserva che nel
novero delle clausole dei menzionati Protocolli di intesa, è inserita
la seguente dichiarazione: “l’offerente dichiara che non subappalterà
lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in
forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario
tali subappalti non saranno autorizzati”.
L’istituto
del subappalto trova compiuta disciplina nell’articolo 18 della legge
55/1990 e s.m. e nell’articolo 141 del DPR 554/1999.
Per
quanto riguarda la disciplina autorizzatoria, la norma pone l’accento
sulla dichiarazione del concorrente, in sede di gara, di voler
subappaltare determinate lavorazioni, sul possesso, in capo al
subappaltatore, dei requisiti di qualificazione, sul rispetto dei
vincoli posti dalla legislazione antimafia, sulla sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo
2359 c.c. con l’affidataria delle lavorazioni, e sul deposito del
contratto di subappalto.
La
dichiarazione di che trattasi, quindi, pur non avendo riscontro
esplicito nella norma, può essere considerata espressione del rispetto
del principio della trasparenza che in questo caso si concretizza in una
azione (sottoscrizione della clausola) tesa ad evitare comportamenti
anticoncorrenziali.
Per
il prosieguo della trattazione non può non tenersi conto di due
ulteriori aspetti che investono la questione: la possibilità o meno per
la S.A. di prescrivere adempimenti ulteriori rispetto alle previsioni
normative stabilite per la partecipazione agli appalti di lavori
pubblici e la considerazione che il contenuto della dichiarazione
costituisce una più puntuale definizione del principio della segretezza
delle offerte, nel rispetto, non solo della concorrenza, ma anche della
par condicio.
Quanto
al primo profilo, è orientamento costante della giurisprudenza
amministrativa ritenere che sussiste la facoltà per la S.A. di
individuare nel bando di gara ulteriori adempimenti purché
proporzionati alle finalità dell’amministrazione e purché non
costituiscano richieste irrazionali e pretestuose, con conseguente
violazione del principio della più ampia partecipazione alla gara. Il
procedimento amministrativo è improntato al rispetto dei principi
generali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’azione
amministrativa, secondo il disposto dell’articolo 97 della
Costituzione. Nel settore degli appalti pubblici detti principi si
estrinsecano nelle regole della concorsualità, segretezza e della
serietà delle offerte: tali regole, trovano applicazione in virtù del
criterio teleologico, che mira, in via suppletiva, all’individuazione
del particolare interesse dell’amministrazione sotteso alla garanzia
della parità dei concorrenti, ovvero perché esplicitate nella lex
specialis, come nel caso in questione.
Quanto
al secondo profilo, la clausola di gradimento sul divieto di affidare il
subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla
medesima gara, è una presa d’atto dell’evoluzione, in termini di
concentrazione e aggregazione, del mercato imprenditoriale la cui
conseguenza può essere la riduzione dell’effettivo confronto
concorrenziale fra imprese. Al contrario l’individuazione del miglior
contraente per l’amministrazione è garantita grazie al rispetto del
principio di libera concorrenza che presuppone offerte serie,
indipendenti e segrete.
In
tale contesto, la probabilità che si producano effetti distorsivi sulla
regolarità della procedura di affidamento alterando la competizione,
rappresenta un alto fattore di rischio, cui l’amministrazione non può
esporsi se non con grave pregiudizio dell’erario. Ne consegue che la
tutela al miglior contraente possibile deve essere attuata al momento
della gara senza attendere l’eventualità o meno che si verifichi una
lesione concreta.
Si
ritiene, pertanto, che la S.A. può prevedere ulteriori fatti o
situazioni rispetto a quelli previsti dalla legge, capaci, in pectore,
di alterare la segretezza delle offerte.
Tuttavia
tale assunto deve contemperarsi con il rispetto del principio
fondamentale della libertà di organizzazione di impresa.
È
per tali motivazioni che si ritiene indispensabile un apprezzamento da
parte della S.A., che di volta in volta valuterà, anche sulla base
delle singole situazioni ambientali che abbiano già condotto
all’adozione di formali iniziative con gli organismi istituzionalmente
preposti, la eventualità di inserire nei bandi di gara detta clausola
di gradimento.
Dalle
considerazioni svolte l’Autorità è dell’avviso che
le
stazioni appaltanti possono inserire nei bandi gara, anche sulla base
delle singole situazioni ambientali che abbiano già condotto
all’adozione di formali iniziative con gli organismi istituzionalmente
preposti, la clausola di gradimento sul divieto di affidare il
subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla
medesima gara, clausola che estrinseca una più puntuale definizione del
principio della segretezza delle offerte, nel rispetto dell’articolo
1, comma 1, della legge 109/1994 e s.m.
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