Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
n. 15 del 22 ottobre 2003
Ambito
soggettivo di applicabilità dell’incremento convenzionale premiante,
previsto dall’art. 19 del “ Regolamento recante l’istituzione
del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici
( D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34)”
I.
Con comunicato n°18, inviato alle Soa in data 20.11.01, questa Autorità,
in risposta a richieste di chiarimenti e nell’intento di indicare
uniformi modalità operative per l’espletamento dell’attività di
attestazione, ha fornito la propria indicazione interpretativa
dell’art. 19 del DPR 34/2000, in merito all’attribuzione
dell’incremento convenzionale premiante.
L’Autorità
riteneva che l’indicato incremento è un beneficio attribuibile alle
società la cui natura giuridica impone l’obbligo del deposito del
proprio bilancio: tale assunto giustificato alla luce del richiamo agli
artt.2424 e 2425 del Codice Civile espresso dall’art.19
suddetto.
A
seguito, tuttavia, di successivo contenzioso insorto sull’applicazione
del beneficio in esame anche alle società di persone, l’Autorità con
comunicato n°29/2002, si è riservata di disporre ulteriori
determinazioni all’esito della definizione giurisdizionale della
questione.
Con
decisione n. 3020 del 31 maggio 2003, trasmessa all’Autorità in data
4 agosto 2003, il Consiglio di Stato -sez. IV- ha respinto l’appello
prodotto dall’Autorità confermando la sentenza n.8720 del 16.10.2002
del Tribunale Amministrativo Regionale, secondo cui il D.P.R. 25
gennaio 2000, n°34, nel definire le “imprese”, che possono
usufruire del beneficio dell’incremento convenzionale premiante, fa
riferimento ai “soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere
a), b) e c), della legge” 11 febbraio 1994, n. 109, tra i quali sono
comprese, non soltanto le società commerciali, ma anche le imprese
individuali.
Secondo
il Consiglio di Stato, in particolare, il richiamo al termine
“imprese” operato dal suddetto art. 19 non può riferirsi alle sole
società di capitali, in quanto con esso è stata in realtà qualificata
l’attività dell’imprenditore, di colui cioè che esercita
professionalmente un’attività economica organizzata diretta alla
produzione o allo scambio di beni o servizi, che non è giuridicamente
esclusiva dell’imprenditore commerciale – società di capitali.
Se
è, infatti, vero -continua la sentenza- che i requisiti e gli indici
economico-finanziari da tenere presente per attribuire il predetto
incremento premiale sono riferiti allo stato patrimoniale (art. 2424) ed
al conto economico (art. 2425), che costituiscono, insieme con la nota
integrativa, il bilancio delle società per azioni, quest’ultimo
documento – cioè il bilancio - deve essere redatto da ogni impresa
commerciale.
Ciò
implica che il richiamo operato dall’articolo 19 del D.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34, agli articoli 2424 e 2425 del codice civile non è di tipo
“soggettivo”, relativo cioè alle sole società di capitali, come
unico soggetto che può essere beneficiario dell’incremento, ma
“oggettivo”, riferito cioè alle specifiche caratteristiche ed ai
puntuali contenuti dei documenti contabili delle società per azioni,
che costituiscono il necessario parametro obiettivo, cui devono essere
improntati anche i bilanci delle altre imprese, che non sono società di
capitali, se intendono conseguire l’incremento premiale ivi previsto.
II.
Ciò premesso, al fine di evitare disparità di trattamento nel mercato
degli appalti pubblici di lavori, si forniscono di seguito le
indicazioni in ordine
alle
condizioni da osservarsi per l’applicazione dell’art. 19 del DPR
34/2000.
L’incremento
convenzionale premiante può essere attribuito anche alle società di
persone purché le stesse abbiano predisposto ed approvato i
documenti di bilancio previsti per le società.
Conseguentemente
le Soa possono, su richiesta degli interessati, riemettere le
attestazioni rilasciate nel rispetto di quanto disposto dal Consiglio di
Stato.
Per
l’adeguamento va corrisposta la tariffa prevista dal punto 7, lettera
d) della determinazione dell’Autorità n. 6 dell’8 febbraio 2001 .
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