Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
n. 16 del 29 0ttobre 2003
Chiarimenti
in merito alla redazione dei bandi di gara di appalto concorso e di
concessione lavori pubblici.
Riferimento normativo:Art. 91 D.P.R. 554/999
Il
Consiglio
VISTA
la legge quadro sui lavori pubblici 11/02/1994, n. 109;
VISTO
il d.p.r. 21/12/1999, n. 554;
Premesso
L’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, nell’esercizio delle funzioni
cui è istituzionalmente preposta, ha riscontrato nei bandi di gara
relativi ad appalti concorso ed a concessione di lavori pubblici
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana frequenti
casi di non corretta applicazione dell’articolo 91 del d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni nella parte in cui
questo prescrive l’obbligo di specificare, nei suddetti bandi di gara,
gli “elementi” ed i relativi “pesi” o “punteggi” necessari
per individuare l’”offerta economicamente più vantaggiosa”.
Successivi
approfondimenti istruttori svolti dall’Autorità hanno, però,
evidenziato che gli elementi prescritti dalla norma, qualora non
indicati nel bando, erano comunque rinvenibili integralmente o nei bandi
pubblicati sui siti web delle stazioni appaltanti o nei disciplinari di
gara.
Ritenuto in diritto
L’articolo
91, commi 1 e 2, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive
modificazioni prevede che nel caso in cui sia utilizzato ai fini
dell’aggiudicazione il criterio dell’”offerta economicamente più
vantaggiosa”, la stazione appaltante deve necessariamente indicare nel
relativo bando di gara gli “elementi” e relativi “pesi” o
“punteggi”, nonché i “sub-elementi, “sub-pesi” e
“sub-punteggi”.
Il
decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 67 di attuazione della
direttiva 2001/78/CE impone alle stazioni appaltanti, di procedere alla
pubblicazione degli avvisi di gara di appalti pubblici di importo
superiore alla soglia comunitaria utilizzando gli allegati modelli.
Questi nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell’”offerta
economicamente più vantaggiosa”, consente di indicare gli
“elementi” e relativi “pesi” alternativamente o nel bando di
gara o nel capitolato d’oneri.
Tuttavia,
con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, va osservato
che il ricorso a siffatta alternativa deve intendersi attualmente
precluso per effetto dell’articolo 91, commi 1 e 2, del DPR 554/99 che
prescrive alle stazioni appaltanti l’indicazione dei suddetti criteri
nel bando di gara.
Al
riguardo, va rilevato che questa stessa Autorità, nel rispetto di tale
disposizione - nel punto IV.2 del modello di bando di gara per appalti
di lavori attualmente consultabile sul proprio sito web - ha
espressamente previsto la necessaria indicazione degli elementi di cui
ai commi 1 e 2 del suddetto art. 91.
In
base alle suddette considerazioni l’Autorità è dell’avviso che –
ai sensi dell’articolo 91, commi 1 e 2, del d.P.R. 21dicembre 1999 e
successive modificazioni ed ai fini di una corretta formulazione dei
bandi – gli elementi, i “pesi” o “punteggi” ed i “sub-pesi o
“sub-punteggi” necessari per la determinazione dell’”offerta
economicamente più vantaggiosa” vanno indicati, oltre che nei bandi
di gara inseriti nei siti web delle stazioni appaltanti e nei
disciplinari di gara, anche nei bandi pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. e sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee.
|