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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

Determinazione n. 17 del 29 0ttobre 2003

“Conseguenze della revoca dell’autorizzazione ad una SOA sulle attestazioni da questa rilasciate e sui contratti di attestazione in corso”

Riferimenti normativi: articolo 10, commi 5, 9 e 10, del D.P.R. 34/2000

Considerato in fatto

In occasione di alcuni procedimenti di revoca, svolti ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del D.P.R. 34/2000, si sono manifestate difficoltà in ordine alla corretta interpretazione e applicazione dei commi 9 e 10 del medesimo articolo 10.

Le questioni individuate, in particolare, sono tre:

1)     sorte delle attestazioni rilasciate dalla SOA revocata (art. 10, comma 9, D.P.R. 34/2000);

2)     eventuale “riemissione” o meno dell’attestazione da parte della nuova SOA indicata dall’impresa ai sensi dell’art. 10, comma 9, del D.P.R. 34/2000 e conseguente “gestione” dell’attestazione;

3)     sorte dei contratti di attestazione in corso con la SOA revocata (art. 10, comma 10, D.P.R. 34/2000). 

Considerato in diritto

1) Quanto alla prima questione, l’art. 10, comma 9, del D.P.R. 34/2000 prevede che, in caso di revoca dell’autorizzazione ad una SOA, “le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di qualificazione; nell’eventualità di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento è disposto dall’Autorità”.

Si ritiene che la corretta interpretazione / applicazione della suddetta norma sia la seguente.

L’Autorità provvede a comunicare alle imprese interessate (ossia alle imprese attestate dalla SOA revocata) l’intervenuta revoca, confermando loro la validità delle attestazioni ed invitandole ad indicare, nel termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, un’altra SOA cui trasferire la documentazione. 

L’impresa invierà la comunicazione della sua scelta all’Autorità, alla SOA revocata ed alla nuova SOA.

La SOA revocata trasferirà la documentazione alla SOA prescelta dall’impresa entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.

 Nel caso di inerzia dell’impresa nell’indicazione dell’altra SOA, la norma in commento prevede soltanto che il trasferimento sia “disposto dall’Autorità”. 

A tale riguardo, l’unico criterio prospettabile è quello del sorteggio in pubblica seduta: a seconda del numero delle imprese “inerti” l’Autorità stabilisce una percentuale di attestazioni da trasferire ad ogni SOA man mano sorteggiata, sino all’esaurimento delle attestazioni la cui documentazione è da trasferire. 

 L’Autorità provvederà a classificare e custodire le indicazioni pervenute dalle imprese, in modo da garantire, sia a fronte di eventuali richieste delle stazioni appaltanti, sia a fronte di controlli della stessa Autorità ex art. 14 del D.P.R. 34/2000, la certezza del soggetto presso cui è custodita la documentazione relativa all’attestazione.

2) La seconda questione è quella che ha presentato le maggiori difficoltà operative.

Il problema che anzitutto si pone, nel silenzio della norma, è quello dell’eventuale riemissione delle attestazioni da parte della nuova SOA indicata dall’impresa.

Si ritiene che quest’ultima SOA non debba riemettere a proprio nome l’attestazione, ma debba limitarsi a custodire la documentazione in base alla quale l’attestazione stessa è stata rilasciata, rispondendo quindi di questa “custodia”, soprattutto nel caso di controlli da parte dell’Autorità.

Il dato normativo, in quanto privo di previsioni di dettaglio, afferma che le attestazioni rilasciate dalla SOA revocata “sono valide a tutti gli effetti”.

L’attestazione rimarrà quindi a nome della SOA revocata, con la stessa numerazione, data di emissione e data di scadenza.

3) Quanto, infine, alla sorte dei contratti di attestazione in corso al momento della revoca dell’autorizzazione, l’art. 10, comma 10, del D.P.R. 34/2000 prevede che “in caso di revoca dell’autorizzazione … le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d’ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti”.

Anche in questo caso si è posto il problema della corretta applicazione di una norma essenziale. 

L’Autorità comunicherà alle imprese interessate l’avvenuta revoca, dando così loro la possibilità di scegliere un’altra SOA con la quale attestarsi.

In questo caso il Regolamento non stabilisce un termine entro cui l’impresa deve operare questa scelta, ma appare chiaro come sia suo interesse farlo nel più breve tempo possibile, stante la non avvenuta qualificazione, mentre non si ritiene applicabile, nel caso in esame, il termine di 90 giorni di cui al comma 9 dell’art. 10, in quanto non si profila il problema dell’eventuale inerzia dell’impresa.

L’impresa invierà la comunicazione della sua scelta all’Autorità, alla SOA revocata ed alla nuova SOA.

La SOA revocata trasferirà la documentazione alla SOA prescelta dall’impresa entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.

Per tutte le considerazioni svolte, le SOA e le imprese dovranno dunque tener conto dei seguenti criteri.

Nel caso di revoca dell’autorizzazione ad una SOA: 

a)    le attestazioni rilasciate dalla SOA revocata sono valide a tutti gli effetti:      rimangono quindi a nome della stessa SOA, con identica numerazione, data di emissione e data di scadenza;

a1) l’Autorità comunica alle imprese attestate l’intervenuta revoca, invitandole, ai sensi dell’art. 10, comma 9, del D.P.R. 34/2000, ad indicare un’altra SOA cui trasferire la documentazione relativa all’attestazione in corso entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione;

a2) le imprese comunicano nel suddetto termine la propria scelta all’Autorità, alla SOA revocata ed alla nuova SOA;

a3) la SOA revocata trasferisce la documentazione alla SOA indicata dall’impresa nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della stessa impresa;

a4) nel caso in cui l’impresa non comunichi nel termine di cui al punto a1)   la propria scelta, l’Autorità procederà mediante pubblico sorteggio all’individuazione della SOA cui trasferire la documentazione;

b)    per i contratti di attestazione ancora in corso al momento della revoca dell’autorizzazione, l’Autorità comunica alle imprese contraenti l’intervenuta revoca, invitandole, ai sensi dell’art. 10, comma 10, del D.P.R. 34/2000, a scegliere un’altra SOA con la quale attestarsi;

 b1) l’impresa invia la comunicazione della sua scelta all’Autorità, alla SOA revocata ed alla nuova SOA;

 b2) la SOA revocata trasferisce la documentazione alla SOA prescelta dall’impresa entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.

 

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