Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
n. 17 del 29 0ttobre 2003
“Conseguenze
della revoca dell’autorizzazione ad una SOA sulle attestazioni da
questa rilasciate e sui contratti di attestazione in corso”
Riferimenti
normativi: articolo 10, commi 5, 9 e 10, del D.P.R. 34/2000
Considerato
in fatto
In
occasione di alcuni procedimenti di revoca, svolti ai sensi
dell’articolo 10, comma 5, del D.P.R. 34/2000, si sono manifestate
difficoltà in ordine alla corretta interpretazione e applicazione dei
commi 9 e 10 del medesimo articolo 10.
Le
questioni individuate, in particolare, sono tre:
1)
sorte delle attestazioni rilasciate dalla SOA revocata (art. 10, comma
9, D.P.R. 34/2000);
2)
eventuale “riemissione” o meno dell’attestazione da parte della
nuova SOA indicata dall’impresa ai sensi dell’art. 10, comma 9, del
D.P.R. 34/2000 e conseguente “gestione” dell’attestazione;
3)
sorte dei contratti di attestazione in corso con la SOA revocata (art.
10, comma 10, D.P.R. 34/2000).
Considerato
in diritto
1)
Quanto alla prima questione, l’art. 10, comma 9, del D.P.R. 34/2000
prevede che, in caso di revoca dell’autorizzazione ad una SOA, “le
attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese
qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della
comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la
documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni
di qualificazione; nell’eventualità di inerzia del soggetto
qualificato il trasferimento è disposto dall’Autorità”.
Si
ritiene che la corretta interpretazione / applicazione della suddetta
norma sia la seguente.
L’Autorità
provvede a comunicare alle imprese interessate (ossia alle imprese
attestate dalla SOA revocata) l’intervenuta revoca, confermando loro
la validità delle attestazioni ed invitandole ad indicare, nel termine
di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, un’altra SOA cui
trasferire la documentazione.
L’impresa
invierà la comunicazione della sua scelta all’Autorità, alla SOA
revocata ed alla nuova SOA.
La
SOA revocata trasferirà la documentazione alla SOA prescelta
dall’impresa entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della
suddetta comunicazione.
Nel
caso di inerzia dell’impresa nell’indicazione dell’altra SOA, la
norma in commento prevede soltanto che il trasferimento sia “disposto
dall’Autorità”.
A
tale riguardo, l’unico criterio prospettabile è quello del sorteggio
in pubblica seduta: a seconda del numero delle imprese “inerti”
l’Autorità stabilisce una percentuale di attestazioni da trasferire
ad ogni SOA man mano sorteggiata, sino all’esaurimento delle
attestazioni la cui documentazione è da trasferire.
L’Autorità
provvederà a classificare e custodire le indicazioni pervenute dalle
imprese, in modo da garantire, sia a fronte di eventuali richieste delle
stazioni appaltanti, sia a fronte di controlli della stessa Autorità ex
art. 14 del D.P.R. 34/2000, la certezza del soggetto presso cui è
custodita la documentazione relativa all’attestazione.
2)
La seconda questione è quella che ha presentato le maggiori difficoltà
operative.
Il
problema che anzitutto si pone, nel silenzio della norma, è quello
dell’eventuale riemissione delle attestazioni da parte della nuova SOA
indicata dall’impresa.
Si
ritiene che quest’ultima SOA non debba riemettere a proprio nome
l’attestazione, ma debba limitarsi a custodire la documentazione in
base alla quale l’attestazione stessa è stata rilasciata, rispondendo
quindi di questa “custodia”, soprattutto nel caso di controlli da
parte dell’Autorità.
Il
dato normativo, in quanto privo di previsioni di dettaglio, afferma che
le attestazioni rilasciate dalla SOA revocata “sono valide a tutti gli
effetti”.
L’attestazione
rimarrà quindi a nome della SOA revocata, con la stessa numerazione,
data di emissione e data di scadenza.
3)
Quanto, infine, alla sorte dei contratti di attestazione in corso al
momento della revoca dell’autorizzazione, l’art. 10, comma 10, del
D.P.R. 34/2000 prevede che “in caso di revoca dell’autorizzazione
… le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di
attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d’ufficio ad altre
SOA scelte dalle imprese contraenti”.
Anche
in questo caso si è posto il problema della corretta applicazione di
una norma essenziale.
L’Autorità
comunicherà alle imprese interessate l’avvenuta revoca, dando così
loro la possibilità di scegliere un’altra SOA con la quale
attestarsi.
In
questo caso il Regolamento non stabilisce un termine entro cui
l’impresa deve operare questa scelta, ma appare chiaro come sia suo
interesse farlo nel più breve tempo possibile, stante la non avvenuta
qualificazione, mentre non si ritiene applicabile, nel caso in esame, il
termine di 90 giorni di cui al comma 9 dell’art. 10, in quanto non si
profila il problema dell’eventuale inerzia dell’impresa.
L’impresa
invierà la comunicazione della sua scelta all’Autorità, alla SOA
revocata ed alla nuova SOA.
La
SOA revocata trasferirà la documentazione alla SOA prescelta
dall’impresa entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della
suddetta comunicazione.
Per
tutte le considerazioni svolte, le SOA e le imprese dovranno dunque
tener conto dei seguenti criteri.
Nel
caso di revoca dell’autorizzazione ad una SOA:
a)
le attestazioni rilasciate dalla SOA revocata sono valide a tutti gli
effetti: rimangono quindi a nome della
stessa SOA, con identica numerazione, data di emissione e data di
scadenza;
a1)
l’Autorità comunica alle imprese attestate l’intervenuta revoca,
invitandole, ai sensi dell’art. 10, comma 9, del D.P.R. 34/2000, ad
indicare un’altra SOA cui trasferire la documentazione relativa
all’attestazione in corso entro 90 giorni dalla ricezione della
comunicazione;
a2)
le imprese comunicano nel suddetto termine la propria scelta
all’Autorità, alla SOA revocata ed alla nuova SOA;
a3)
la SOA revocata trasferisce la documentazione alla SOA indicata
dall’impresa nel termine di quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione da parte della stessa impresa;
a4)
nel caso in cui l’impresa non comunichi nel termine di cui al punto
a1) la propria scelta, l’Autorità procederà mediante
pubblico sorteggio all’individuazione della SOA cui trasferire la
documentazione;
b)
per i contratti di attestazione ancora in corso al momento della revoca
dell’autorizzazione, l’Autorità comunica alle imprese contraenti
l’intervenuta revoca, invitandole, ai sensi dell’art. 10, comma 10,
del D.P.R. 34/2000, a scegliere un’altra SOA con la quale attestarsi;
b1)
l’impresa invia la comunicazione della sua scelta all’Autorità,
alla SOA revocata ed alla nuova SOA;
b2)
la SOA revocata trasferisce la documentazione alla SOA prescelta
dall’impresa entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della
suddetta comunicazione.
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