Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
n. 18 del 29 0ttobre 2003
Problematiche relative ai
consorzi stabili (art. 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni).
Considerato in fatto
Sono
pervenute a questa Autorità, molteplici richieste di chiarimenti in
ordine al complesso tema dei consorzi stabili, come di seguito
rappresentate.
1) Una
prima problematica è afferente alla durata quinquennale del vincolo
consortile, disposta dall’art. 12 della legge 109/94 e s.m., in ordine
alla quale è stato chiesto se il vincolo quinquennale non comporti il
divieto di recesso del consorziato dal consorzio stabile, prima dello
scadere di detto periodo; al riguardo è stato osservato, infatti, che
appare difficile sostenere che il recesso di un socio o la sua
esclusione per causa previste dallo statuto prima del quinquennio,
possano determinare la “non attestabilità del consorzio”, atteso
che l’indagine della SOA investirebbe fatti meramente privatistici,
quali l’esistenza o meno di controversie attuali o potenziali tra
consorzio e consorziati.
2) In
ordine all’attestazione dei consorzi stabili, fondata sul sistema
della “media ponderale della durata delle attestazioni dei
consorziati”, indicato dall’Autorità con Comunicato SOA n. 9/2001,
antecedente alle modifiche introdotte nella legge n. 109/94 e s.m. dalla
legge n. 166/2002, è stato osservato che tale orientamento, appare
macchinoso, presupponendo che la durata dell’attestazione del
consorzio stesso, debba essere rideterminata ogni qualvolta venga
modificata la compagine consortile. Problematica, questa, che risulta
ulteriormente complicata dal nuovo regime della durata
dell’attestazione e dell’obbligo di revisione triennale: in un
regime “ponderale” entrambe le nuove soglie, triennale e
quinquennale, risulterebbero variabili; a ridosso di tali scadenze
l’ingresso di un nuovo socio con lunga durata residua
dell’attestazione comporterebbe lo slittamento dell’obbligo di
revisione e del rinnovo dell’attestazione, mentre l’ingresso di un
socio la cui attestazione stia per scadere, determinerebbe una ulteriore
anticipazione degli stessi adempimenti.
3) Altra
problematica riguarda il consorzio stabile, in possesso di iscrizioni in
categorie impiantistiche, che possa ritenersi abilitato, ex art. 2 della
L. 46/90 a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all’art.
7 della legge stessa; al riguardo è stato chiesto se sia sufficiente
l’abilitazione da parte di uno dei consorziati ovvero se tale
abilitazione debba essere posseduta da un preposto al consorzio (quale
il direttore tecnico).
4) È
stato inoltre chiesto, in ordine ai soggetti legittimati a costituire o
partecipare ad un consorzio stabile, se sia possibile per un consorzio
di imprese artigiane nonché per i consorzi di cooperative partecipare
al consorzio de quo.
5) Diversi
quesiti riguardano, infine, la partecipazione dei consorzi stabili alle
gare d’appalto, con particolare riferimento al divieto di cui
all’art. 12, comma 5, della legge 109/94 e s.m., ai sensi del quale
non è consentita la partecipazione contemporanea del consorzio e del
consorziato alla medesima gara. In ragione di tale divieto, sono stati
posti i seguenti quesiti:
a) se
può un consorziato che ha concorso alla stessa gara cui ha partecipato
il consorzio stabile, rendersi successivamente assegnatario di tutti o
parte dei lavori acquisiti dal consorzio;
b) se
un’impresa che abbia partecipato alla stessa gara aggiudicata ad un
consorzio stabile, divenuta successivamente socia di quest’ultimo,
possa divenire affidataria dei lavori;
c) se
può un’impresa socia rendersi subappaltatrice del consorzio
assegnatario;
d)
se i consorzi stabili possono concorrere in raggruppamento con un
proprio consorziato;
e) quali
conseguenze può avere la presenza negli organi amministrativi di un
consorzio stabile di titolari o di rappresentanti o di direttori tecnici
di imprese consorziate se queste intendano concorrere alle gare in
concorrenza con il proprio consorzio, e se il divieto di partecipazione
congiunta debba estendersi, oltre che alle imprese assegnatarie, anche a
quelle che risultino rappresentate nell’organo amministrativo del
consorzio;
f) se
è ammissibile che una società consorziata possa partecipare da sola,
in contemporanea con il consorzio, spendendo esclusivamente il proprio
nome, ovvero se il consorzio prima di partecipazione alla gara, può
indicare solo alcune delle società consorziate, di modo che un’altra
società altrimenti consorziata, ma non menzionata in sede di gara,
partecipi da sola.
Stante
l’interesse ed il rilievo delle problematiche sopra richiamate si è
proceduto alla loro pubblicazione nel Forum, al fine di acquisire al
riguardo le valutazioni dei soggetti firmatari dei protocolli di intesa
con questa Autorità.
Alla
scadenza del termine stabilito l’ANCE ha fatto pervenire le proprie
valutazioni.
Successivamente
è stata sollevata l’ulteriore problematica relativa alla necessità o
meno, ai fini della qualificazione del consorzio stabile, che tutte le
imprese consorziate siano in possesso dell’attestazione di
qualificazione, manifestando il convincimento che si debba dare risposta
positiva nel senso che tutte debbano essere qualificate, stante il dato
letterale dell’art. 12, comma 8 ter, primo periodo, della legge n.
109/1994 e s.m. e dell’art. 20, primo periodo, del D.P.R. n. 34/2000,
che sostanzialmente coincidono.
Considerato in diritto
In ordine
alla problematica di cui al punto 1, relativa alla durata quinquennale
del vincolo consortile, sembra pacifico che tale vincolo non comporta
divieto di scioglimento del consorzio stabile entro il quinquennio.
L’art. 12, comma 2, della legge n. 109/94 e s.m., infatti, prevede
espressamente l’ipotesi dello scioglimento, consentendo la
ripartizione tra i consorziati dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio, secondo criteri
stabiliti dal regolamento (D.P.R. n. 554/1999, art. 97), purché ciò
avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
Le norme
nulla dicono, invece, in ordine al recesso del singolo
consorziato.
Al
riguardo si osserva che l’assenza di un espresso “divieto di
recesso” del singolo consorziato dal consorzio stabile prima dello
scadere del quinquennio e l’impossibilità, in ogni caso, di
precludere il recesso per giusta causa o la risoluzione per eventuale
inadempimento dei consorziati, trattandosi di istituti a carattere
inderogabile, indurrebbero a ritenere inammissibile che la SOA consideri
tali fatti preclusivi della qualificazione del consorzio stesso. Ciò,
peraltro richiederebbe da parte della SOA un’indagine su aspetti
privatistici, quali l’esistenza o meno di controversie attuali o
potenziali tra consorzio e consorziati che sembra priva di qualsiasi
fondamento giuridico.
Ovviamente
resta fermo che, atteso quanto disposto dall’Autorità nel Comunicato
alle SOA n. 9 del 14/06/2001 nonché del rispetto del numero minimo dei
tre consorziati, verificandosi, per effetto del recesso “una
variazione dei soggetti consorziati, corre l’obbligo per il consorzio
stabile di richiedere l’adeguamento dell’attestazione posseduta”
al nuovo assetto del consorzio.
Con
riguardo alle problematiche relative al sistema di attestazione dei
consorzi stabili, di cui al punto 2, deve preliminarmente rilevarsi che
in base al nuovo articolo 12, comma 8-ter, della legge n. 109/94 e s.m.,
come modificato dalla legge n. 166/2002, i consorzi de quibus si
qualificano sulla base delle “qualificazioni possedute dalle singole
imprese consorziate”, secondo le modalità ivi indicate.
La
citata disposizione legislativa, coincide sostanzialmente con quanto
previsto dalla norma regolamentare di cui all’art. 20, primo periodo,
del D.P.R. 34/2000, che per questa via è elevata al rango di norma
primaria.
In
tal modo, pertanto, anche per espressa disposizione legislativa, è la
qualificazione della singola impresa consorziata ad acquisire una
posizione di centralità nell’ambito del sistema di qualificazione del
consorzio stabile.
Alla luce
di quanto sopra, il sistema della “media ponderale della durata delle
attestazioni dei consorziati”, indicato da questa Autorità nel
Comunicato SOA n. 9 del 14/06/2001- in base al quale la data di scadenza
dell’attestazione del consorzio stabile deve coincidere con la media
ponderale calcolata con riferimento ai periodi di residua validità
delle attestazioni ed ai relativi importi di classifica - sembra non più
compatibile con il rafforzato ruolo della qualificazione della singola
impresa, che non consente il verificarsi di ipotesi in cui la scadenza
dell’attestazione rilasciata al consorzio stabile, risulti successiva
a quella di alcune delle consorziate.
Se
infatti, si pone l’accento sulle qualificazioni possedute dalle
singole imprese consorziate, anche con specifico riferimento ai tempi di
validità delle loro attestazioni, è evidente che costituisce una
incongruenza il rilascio ad un consorzio stabile di un’attestazione la
cui validità temporale è a priori superiore a quella di una o più
consorziate.
Sembra,
pertanto, più corretto prevedere che la durata dell’efficacia della
qualificazione sia pari a quella di legge e cioè cinque anni con
l’obbligo di sottoporre la stessa alla prescritta verifica triennale
in ordine al mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché del
possesso di requisiti di capacità strutturale. Va rilevato che, per i
consorzi stabili, la verifica del possesso della capacità strutturale
non può che essere il riscontro della permanenza nelle imprese
consorziate delle qualificazioni che hanno consentito il rilascio
dell’attestazione originaria. Va inoltre osservato che qualora
l’efficacia dell’attestazione di uno o più consorziati scada
(scadenza intermedia) prima dei suddetti termini (tre anni e cinque
anni) - come pure nei casi di variazione di classifica o di categorie
delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti
consorziati - non può non correre l’obbligo per il consorzio di
richiedere alla SOA l’adeguamento dell’attestazione.
Ai
fini di fornire alle stazioni appaltanti le necessarie informazioni
sulla validità dell’efficacia dell’attestazione, questa deve
riportare la data di scadenza intermedia qualora essa sia di data
precedente a quella di verifica triennale e - per le attestazioni
rilasciate in sede di verifica triennale o dopo la suddetta verifica -
qualora essa sia di data precedente l’efficacia quinquennale
dell’attestazione.
Gli
adeguamenti comportano il pagamento di una tariffa in misura pari a
quella stabilita per le variazioni dei requisiti di ordine speciale
nella determinazione dell’Autorità del 27 luglio 2000 n. 40.
In
ordine alla problematica di cui al punto 3, connessa all’abilitazione
di cui alla legge n. 46/90, deve preliminarmente rilevarsi che nella
deliberazione n. 108 del 17/04/2002, l’Autorità, nel precisare che
l’abilitazione de qua non costituisce requisito di partecipazione alle
gare d’appalto, ma requisito da dimostrare in fase esecutiva, ha
stabilito che il possesso di detta abilitazione può essere comprovato
nei seguenti modi: 1) mediante produzione del certificato della Camera
di Commercio, ovvero di attestazione SOA per le categorie OG9, OG10,
OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e
OS30 che, come recentemente stabilito nella deliberazione n. 269 del 15
ottobre 2003, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio
delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n.
46/90, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380); 2) oppure l’impresa esecutrice, in fase esecutiva,
propone come responsabile delle attività in questione un tecnico in
possesso dei relativi prescritti requisiti.
Con
particolare riferimento ai consorzi, invece, nel citato Comunicato SOA
n. 9 del 14/06/2001, è stato stabilito che i consorzi stabili, i
consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane, possono
dimostrare il possesso dell’abilitazione prevista dalla legge 46/90
con la presenza nella direzione tecnica o nello staff tecnico di una
figura professionale in possesso della specifica abilitazione.
Dal
coordinamento delle suddette pronunce deriva che il consorzio stabile può
avvalersi, per la dimostrazione dell’abilitazione de qua, delle due
modalità sopra indicate: conseguire la qualificazione, ex art. 12 comma
8 ter, nelle categorie attinenti alle lavorazioni di cui all’art. 1
della legge n. 46/90, oppure avvalersi, in sede di esecuzione, di
un’impresa, appartenente alla propria compagine consortile, che
proponga come responsabile delle attività in questione un tecnico in
possesso dei relativi prescritti requisiti.
In
quest’ultimo caso, tuttavia, occorre precisare che, poiché l’art.
13 comma 4, della legge n. 109/94 e s.m. stabilisce che i consorzi
stabili devono indicare, in sede di offerta, per quali dei loro
consorziati essi concorrono ed essendo questi di conseguenza quelli
abilitati ad eseguire materialmente i lavori, tra gli stessi dovrà
necessariamente essere incluso il consorziato che proponga come
responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei
requisiti di cui alla legge n. 46/90, come sopra indicato.
Con
riguardo alla problematica di cui al punto 4), relativa alla possibilità
per un consorzio di imprese artigiane di partecipare ad un consorzio
stabile, devono preliminarmente rilevarsi le differenze intercorrenti
tra gli stessi: i consorzi di imprese artigiane sono soggetti per i
quali la legge n. 109/94 e s.m. ha ripristinato il ruolo primario delle
imprese componenti il consorzio, a discapito del consorzio stesso; i
consorzi stabili, invece, risultano caratterizzati da una propria
autonomia rispetto alle imprese ad essi partecipanti, nonché
dall’organizzazione comune e stabile d’impresa.
In
particolare per questi ultimi l’art. 10, comma 1, lett. c), della
legge n. 109/94 e s.m., stabilisce in maniera tassativa i soggetti
legittimati a costituirli, ovvero “imprese individuali, imprese
artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro”; dall’elenco de quo restano, pertanto, esclusi i consorzi di
imprese artigiane ed i consorzi di cooperative. Conseguentemente, deve
ritenersi che ad assumere la veste di consorziato di un consorzio
stabile non possano essere i consorzi di imprese artigiane e i consorzi
di cooperative.
Quanto
sopra, anche alla luce delle differenze intercorrenti tra le due
tipologie di consorzi in esame, tra le quali di preminente rilievo è il
fatto che il consorzio stabile si presenta come species del consorzio
con attività esterna di marca civilistica, da questo differenziandosi
per la stabilità organizzativa e temporale; conseguentemente, la
partecipazione di un consorzio di imprese artigiane e di un consorzio di
cooperative ad un consorzio stabile rappresenterebbe, per questi,
l’appartenenza ad una struttura con caratteristiche e vincoli
giuridico/temporali estranei alla propria natura e disciplina
giuridica.
In
ordine alle problematiche sollevate al punto 5 in merito al divieto, di
cui all’art. 12, comma 5 della legge n. 109/94 e s.m., di
contemporanea partecipazione del consorzio e del consorziato alla
medesima gara, si rileva quanto segue.
Riguardo
alla presunta incongruenza esistente tra le disposizioni di cui al
suddetto art. 12, comma 5, e di cui all’art. 13, comma 4, della
medesima legge n. 109/94 e s.m., preliminarmente si osserva che
quest’ultima norma, nel precisare che i consorzi di cui all’articolo
10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, dispone altresì
che a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara. Una simile disposizione non sembra
rappresentare un contrasto rispetto al divieto di cui all’art. 12,
comma 5. Infatti, mentre tale norma pone un principio di carattere
generale, ossia il divieto di contemporanea partecipazione alla medesima
procedura di gara del consorzio stabile e del consorziato, l’art. 13,
comma 4, precisa e puntualizza che il divieto investe solo i consorziati
che già partecipano alla gara mediante la struttura consortile. In tal
modo, la norma preclude la possibilità per un’impresa di partecipare
in duplice veste alla gara, ovvero quale consorziato o in altra diversa
forma, rappresentando quindi una specificazione del generale divieto di
cui all’art. 12, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m..
Sulla
base di quanto sopra, deve ritenersi che il rapporto tra l’art. 13,
comma 4, e l’art. 12, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m., deve
essere ricostruito nel senso che la prima delle due disposizioni ha
definito l’ambito soggettivo del divieto posto dalla seconda, divieto
che, pertanto, opera con conseguente applicabilità della sanzione, solo
ove alla medesima gara partecipino sia il consorzio stabile sia i
consorziati per conto dei quali il consorzio ha dichiarato che intende
partecipare alla gara.
Ciò
premesso, ed alla luce del divieto posto dall’art. 12, comma 5, della
legge n. 109/94 e s.m., deve sicuramente darsi risposta negativa al
quesito di cui al punto 5, lettera a), atteso che proprio in ragione del
divieto de quo, non è ipotizzabile che un consorziato abbia partecipato
contemporaneamente al consorzio stabile, di cui è parte, alla medesima
gara, e che in seguito si renda assegnatario dei lavori aggiudicati a
quest’ultimo.
Allo
stesso modo, deve darsi risposta negativa anche al quesito di cui al
punto 5, lettera b), atteso che l’art. 13, comma 4, della legge n.
109/94 e s.m. stabilisce che i consorzi di cui all’art. 10, comma 1,
lettere b) ed c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati concorrono; in tal modo, i consorziati esecutori potranno
essere solo quelli indicati in sede di partecipazione alla gara.
Conseguentemente, sembra inammissibile che un’impresa divenuta socia
del consorzio solo in epoca successiva all’espletamento di
quest’ultima, possa poi eseguire i lavori aggiudicati al consorzio
stesso.
In
considerazione della struttura del consorzio, dotato di una propria
soggettività giuridica ed autonoma qualificazione, ed operante come
un’unica impresa, anche riguardo al quesito di cui al punto 5, lettera
c), deve darsi risposta negativa.
E’,
infatti, da ritenere inammissibile un eventuale rapporto di subappalto
tra il consorzio stabile ed un proprio consorziato, proprio in ragione
del rapporto di immedesimazione interorganica che lega il secondo al
primo. Per la stessa motivazione deve escludersi che un consorziato
esecutore dei lavori affidi in subappalto questi ultimi ad altro
consorziato, in quanto entrambi appartenenti alla medesima struttura
giuridica, quindi riconducibili ad un unico centro decisionale.
Diversa
è l’eventualità che il consorzio affidi in subappalto i lavori a
soggetti estranei alla compagine consortile, ed in possesso di adeguati
requisiti; in tal caso, infatti, non sembrano sussistere motivi ostativi
ed anzi l’art. 12, comma 4, espressamente stabilisce che ai consorzi
stabili si applicano le disposizioni dell’art. 18 della legge n. 55/90
come modificato dall’art. 34 della legge n. 109/94 e s.m..
Sul
quesito di cui al punto 5, lettera d), deve ulteriormente esprimersi
parere negativo. La legge n. 109/1994 e s.m., infatti, consente ai
consorzi stabili di aderire a raggruppamenti temporanei di concorrenti,
atteso che ai sensi dello stesso articolo 10, comma 1, lett. d), della
legge n. 109/94 e s.m., queste ultime possono essere costituite dai
soggetti di cui alle lettere a), b), c), ovvero anche dai consorzi
stabili. La norma nulla specifica in ordine all’eventualità che il
consorzio stabile concorra in raggruppamento con un proprio consorziato.
Tuttavia, una simile possibilità deve ritenersi esclusa atteso che ciò
determinerebbe la somma delle qualificazioni del consorzio stabile con
quelle del consorziato che, proprio in ragione del vincolo intercorrente
tra i medesimi, sono già ricomprese in quelle del consorzio.
Le
considerazioni svolte in ordine al divieto posto dall’art. 12, comma
5, della legge n. 109/94 e s.m., comportano che al quesito di cui al
punto 5, lettera e) debba darsi risposta negativa in quanto la
contemporanea partecipazione del consorzio e del consorziato, qualora
siano presente le condizioni indicate nel quesito, potrebbe configurare
una situazione di collegamento sostanziale, mentre assumono carattere
assorbente nei riguardi del quesito di cui al punto 5, lettera f).
Per
quanto riguarda, infine, l’ultimo quesito, concernente la necessità o
meno, al fine della qualificazione del consorzio stabile, che tutte le
imprese consorziate siano in possesso dell’attestazione di
qualificazione, si osserva che l’art. 12, comma 8 ter, primo periodo,
della legge n. 109/94 e s.m. recita “Il consorzio stabile si qualifica
sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese
consorziate”. Tale enunciato normativo, introdotto nel corpo della
legge n. 109/1994 e s.m. dalla legge n. 166/2002, riproduce
sostanzialmente il primo periodo dell’art. 20 del D.P.R. n. 34/2000
che recita “Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”.
Con
riferimento all’art. 20 del D.P.R. n. 34/2000 l’Autorità ha già
avuto modo di esprimere il proprio orientamento interpretativo nella
determinazione n. 6 dell’8 febbraio 2001, chiarendo
inequivocabilmente, al punto 1. a), che “tutte le imprese consorziate
devono essere in possesso di attestazione di qualificazione”.
Peraltro,
anche alla luce delle nuove modalità di qualificazione dei consorzi
stabili introdotte dal suddetto comma 8 ter dell’art. 12, stante la
sostanziale uguaglianza dei due richiamati enunciati normativi, non può
che concludersi nel senso che ciascuna delle imprese consorziate
concorre alla qualificazione del consorzio con la qualificazione
singolarmente posseduta, attraverso il meccanismo sommatorio
disciplinato nel citato articolo, e che, pertanto, tutte le consorziate
devono essere in possesso di attestazione di qualificazione.
Sulla
base delle considerazioni svolte, al fine di garantire l’uniformità
nell’applicazione della normativa in materia di consorzi stabili,
l’Autorità è dell’avviso che:
a)
la durata quinquennale del vincolo consortile non comporta divieto di
scioglimento del consorzio stabile entro il quinquennio né divieto di
recesso del singolo consorziato prima della scadenza dei cinque anni; in
tale ultima ipotesi resta fermo l’obbligo per il consorzio stabile di
chiedere l’adeguamento dell’attestazione posseduta al nuovo assetto
del consorzio;
b)
la durata dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione di un
consorzio stabile è di cinque anni con l’obbligo di verifica
triennale in ordine al mantenimento dei requisiti di ordine generale e
di capacità strutturale; nel caso che l’attestazione di uno dei
consorziati scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni (scadenza
intermedia) - come pure nei casi di variazione di classifica o di
categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei
soggetti consorziati qualora esse comportino una riduzione della
qualificazione posseduta - il consorzio deve richiedere alla SOA
l’adeguamento della propria attestazione;
c)
l’attestazione di un consorzio stabile deve riportare la data di
scadenza intermedia qualora essa sia di data precedente a quella di
verifica triennale e - per le attestazioni rilasciate in sede di
verifica triennale o dopo la suddetta verifica - qualora essa sia di
data precedente l’efficacia quinquennale dell’attestazione;
d)
gli adeguamenti comportano il pagamento di una tariffa in misura pari a
quella stabilita per le variazioni dei requisiti di ordine speciale
nella determinazione dell’Autorità del 27 luglio 2000 n. 40;
e)
il consorzio stabile può comprovare il possesso dell’abilitazione
prevista dalla legge n. 46/90 conseguendo la qualificazione, ex art. 12,
comma 8 ter, della legge 109/94 e s.m., nelle categorie OG9, OG10, OG11,
OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 che
ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività
disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/90, ora art. 107
del Testo unico dell’edilizia, oppure avvalendosi, in sede di
esecuzione, di un’impresa, appartenente alla propria compagine
consortile che proponga come responsabile delle attività in questione
un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti;
f)
la possibilità per un consorzio di imprese artigiane o di un consorzio
di cooperative di partecipare a consorzi stabili va esclusa sulla base
dell’art. 10 comma 1, lett. c) della legge quadro che, nell’elencare
in maniera tassativa i soggetti legittimati a costituirli, non fa alcun
riferimento ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di
cooperative;
g)
dal combinato disposto di cui all’art. 13, comma 4, ed all’art. 12,
comma 5, della legge n. 109/94 e s.m. si evince che il divieto ivi
contenuto, con conseguente applicabilità della sanzione, opera solo ove
alla medesima gara partecipino sia il consorzio stabile sia i
consorziati per conto dei quali il consorzio ha dichiarato di voler
partecipare alla gara;
h)
in ragione del divieto posto dall’art. 12, comma 5, della legge n.
109/94 e s.m. non è consentito ad un consorziato che abbia partecipato
alla medesima gara che si è aggiudicato il consorzio di cui fa parte,
divenire successivamente assegnatario dell’esecuzione dei relativi
lavori;
i) è
da ritenersi inammissibile che un’impresa divenuta socia del consorzio
solo in epoca successiva all’espletamento di una gara possa poi
eseguire i lavori aggiudicati al consorzio stesso, in quanto dalla
disposizione di cui all’art. 13, comma 4, della legge n. 109/94 e s.m.,
che prevede che i consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e
c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati
concorrono, si evince che i consorziati esecutori potranno essere solo
quelli indicati in sede di partecipazione alla gara;
j)
è da ritenersi inammissibile un eventuale rapporto di subappalto tra il
consorzio stabile ed un proprio consorziato, in ragione del rapporto di
immedesimazione interorganica che lega il secondo al primo; per la
stessa motivazione deve escludersi che un consorziato esecutore dei
lavori affidi in subappalto questi ultimi ad altro consorziato;
k)
è da ritenersi esclusa la possibilità che i consorzi stabili
concorrano in raggruppamento con un proprio consorziato, atteso che ciò
determinerebbe la somma delle qualificazioni del consorzio stabile con
quelle del consorziato che, proprio in ragione del vincolo intercorrente
tra i medesimi, sono già ricomprese in quelle del consorzio;
l) non
possono partecipare, in via autonoma, alle gare cui partecipa il
consorzio stabile quei consorziati i cui titolari, rappresentanti e
direttori tecnici siano presenti nell’organo amministrativo del
consorzio;
m)
atteso che ciascuna delle imprese consorziate concorre alla
qualificazione del consorzio con la qualificazione singolarmente
posseduta, attraverso il meccanismo sommatorio previsto dall’art. 12,
comma 8 ter, della legge n.109/94 e s.m., al fine della qualificazione
di un consorzio stabile, tutte le consorziate devono essere in possesso
di attestazione di qualificazione.
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